Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6765 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6765 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Albania, il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 19/09/2025 dal Tribunale di sorveglianza di Roma
Udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dell’impugnazione, con l’adozione delle statuizioni consequenziali.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa il 19 settembre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da NOME COGNOME, ristretto nella Casa circondariale di Viterbo, avverso il decreto emesso dal Magistrato di sorveglianza di Viterbo il 14 novembre 2024 con cui era stata disposta, ai sensi dell’art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, l’espulsione del detenuto quale sanzione sostitutiva della pena detentiva in corso di espiazione, inflitta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza del 20 giugno 2018, pena avente termine il 24.04.2026.
Il Tribunale ha constatato, in via dirimente, che l’opposizione è stata proposta fuori termine.
Al riguardo, è stato, innanzi tutto, specificato che: emesso dal Magistrato di sorveglianza il decreto del 14 novembre 2024, il provvedimento era stato notificato in pari data al difensore di ufficio, AVV_NOTAIO, e, poi, il novembre 2024, a NOME; questi ha proposto autonomamente opposizione all’espulsione in data 16 novembre 2024, senza specificare i motivi; successivamente, il 29 novembre 2024 l’AVV_NOTAIO ha proposto opposizione esplicitandone le motivazioni; tuttavia, l’Ufficio di sorveglianza di Viterbo non ha trasmesso l’atto al Tribunale di sorveglianza di Roma rilevando la mancanza di nomina quale difensore di fiducia dell’AVV_NOTAIO, risultando fino a quel momento quale unico difensore l’AVV_NOTAIO, nominato di ufficio; successivamente, il 2 dicembre 2024, l’AVV_NOTAIO ha proposto nuovamente opposizione avverso il suddetto decreto allegando stavolta la nomina quale difensore di fiducia effettuata da COGNOME con atto del 26 novembre 2024.
In quest’ultimo atto impugnatorio – ha rilevato il Tribunale di sorveglianza l’AVV_NOTAIO nell’interesse del detenuto ha osservato, in merito alla proposizione dell’opposizione, che: in primo luogo, il decreto di espulsione era stato erroneamente notificato al difensore di ufficio, AVV_NOTAIO, in quanto il detenuto risultava assistito dallo stesso AVV_NOTAIO in riferimento all’esecuzione in atto, sicché il Magistrato di sorveglianza avrebbe dovuto notificare il decreto di espulsione al suddetto difensore di fiducia, al fine di consentirgli di esercitare il suo diritto di esaminare il provvedimento e di proporre opposizione, posto che, alla stregua dell’art. 16 cit., il decreto di espulsione va notificato al difensore d fiducia e, soltanto in ipotesi della sua mancanza, va notificato al difensore di ufficio; in secondo luogo, è stata irrituale la comunicazione con cui l’Ufficio di sorveglianza ha restituito al difensore l’opposizione del 29 novembre 2024 rilevando l’insussistenza della procura speciale da parte di NOME alla base di
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quell’atto, giacché, in ogni caso, esso avrebbe dovuto essere trasmesso al giudice dell’impugnazione, competente per ogni valutazione, anche in ordine alla sua ammissibilità.
Poi – nello stesso atto di opposizione – sono svolte le deduzioni di merito con riferimento alla prospettata insussistenza delle condizioni legittimanti l’espulsione di COGNOME.
Considerati questi dati, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto corretta la notifica del decreto di espulsione, oltre che al detenuto, anche al suddetto difensore di ufficio, AVV_NOTAIO, in quanto la nomina del difensore di fiducia nel procedimento di esecuzione non spiega effetto nel procedimento di sorveglianza: e la nomina dedotta dall’AVV_NOTAIO era avvenuta per la fase di esecuzione, sicché non aveva esteso la sua efficacia al procedimento di espulsione. Da tale considerazione è stata tratta la conclusione che, decorsi i termini per l’opposizione con la notifica al difensore di ufficio, la prima opposizione proposta dall’AVV_NOTAIO è stata presentata il 29 novembre 2024, ossia in data successiva al 26 novembre 2024, ultima data utile per la presentazione tempestiva del mezzo, stante il termine di dieci giorni fissato dall’art. 16 cit.
Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso i difensori di COGNOME chiedendone l’annullamento sulla scorta di un unico, articolato motivo con cui si prospettano la violazione dell’art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, per gli effetti di cui all’art. 178 cod. proc. pen., e la manifesta illogicità de motivazione.
I giudici di sorveglianza, secondo la difesa, hanno erroneamente applicato la disciplina succitata ritenendo estensibile al procedimento di sorveglianza la disciplina della nomina del difensore di fiducia effettuata nel procedimento di esecuzione, non motivando in merito alle argomentazioni difensive contrapposte nell’interesse del ricorrente: si era chiarito che almeno fin dal 26 febbraio 2024 NOME era assistito dall’AVV_NOTAIO, quale difensore di fiducia, nel procedimento n. 268/2021 SIEP, sicché in ossequio al disposto dell’art. 16 cit., la notificazione del decreto di espulsione avrebbe dovuto essere diretta all’AVV_NOTAIO, non al difensore di ufficio.
Al riguardo, ad avviso della difesa, avrebbe dovuto considerarsi che il procedimento in esame invera un’ipotesi di espulsione quale misura alternativa, a iniziativa ufficiosa dell’autorità procedente, per cui, quando non è il detenuto a sollecitarla, egli finisce per subirne l’esito; viste le peculiarità di ques procedimento, non avrebbero dovuto disattendersi i principi che contemplano la differenziazione fra procedimento di esecuzione e procedimento di sorveglianza
quanto agli effetti della nomina del difensore di fiducia.
D’altra parte – si aggiunge – il provvedimento di espulsione, quando è determinato dall’iniziativa ufficiosa, vede quale destinatario il cittadino straniero senza che egli abbia avuto già contezza dell’attivazione e, pertanto, non può aver già nominato un difensore di fiducia ad hoc, cui possa comunicarsi il decreto espulsivo, sicché il difensore di fiducia, cui fa riferimento la norma, non può essere altri che quello eventualmente investito di mandato per la fase esecutiva in generale.
In questo caso – sottolinea il ricorrente – l’AVV_NOTAIO era stato nominato difensore di fiducia nella fase esecutiva sin dal 26 febbraio 2024, tant’è che l’Ufficio di esecuzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere lo aveva notiziato del decreto il 21 novembre 2024: e la giurisprudenza ha chiarito che, quando sia stato nominato il difensore di fiducia, la notificazione del provvedimento al difensore di ufficio non è valida, perché essa può essere attivata soltanto qualora il detenuto sia sprovvisto del difensore di fiducia.
Inoltre, la difesa fa presente che nella stessa data del 14 novembre 2024 il Magistrato di sorveglianza di Viterbo aveva respinto l’istanza di permesso premio avanzata dallo stesso difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME, e che anche nel procedimento relativo alla liberazione anticipata era stata formulata un’istanza dal medesimo AVV_NOTAIO il 6 novembre 2024, mentre poi fin dal 10 luglio 2024 lo stesso difensore aveva presentato, per NOME, la domanda di ammissione alle misure alternative alla detenzione al Tribunale di sorveglianza di Roma.
A tale ultimo riguardo, si è aggiunto che, il 30 maggio 2025, il medesimo Tribunale di sorveglianza di Roma aveva ammesso NOME all’affidamento in prova al servizio sociale e ciò – evidenzia la difesa – ha determinato l’impossibilità giuridica di far luogo all’espulsione.
3. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, in quanto le deduzioni svolte dalla difesa non intaccano il rilievo che, nel procedimento di sorveglianza relativo all’espulsione, nessuna nomina fiduciaria riferita all’AVV_NOTAIO era intervenuta fino al momento dell’emissione del provvedimento del Magistrato di sorveglianza, diversamente da quanto era avvenuto nei casi trattati dalla giurisprudenza di legittimità citata dal ricorrente, sicché, al di fuori dell’ambito così delimitato, non può non operare il principio secondo il quale la nomina del difensore di fiducia intervenuta nel procedimento di cognizione o in altro procedimento di esecuzione non opera nello specifico procedimento di sorveglianza di cui si tratta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso risulta privo di giuridico fondamento.
2. Il Tribunale ha raggiunto l’approdo oggetto della presente impugnazione dopo aver constatato che, nel procedimento di sorveglianza avente ad oggetto il provvedimento di espulsione ex art. 16, commi 5 e ss., d.lgs. n. 286 del 1998, all’atto dell’emissione del decreto motivato da parte del Magistrato di sorveglianza di Viterbo il 14 novembre 2024 e dell’effettuazione delle conseguenti comunicazioni e notificazioni, non era stata fatta da COGNOME la nomina dell’AVV_NOTAIO quale difensore di fiducia; sicché il provvedimento di espulsione era stato notificato, oltre che al detenuto, il 16 novembre 2024, al difensore di ufficio, NOME COGNOME, il 14 novembre 2024.
Era, di conseguenza, iniziato, dal 16 novembre 2024, il decorso del termine di dieci giorni previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. cit., per proporre l’opposizione avverso il decreto di espulsione innanzi al competente Tribunale di sorveglianza di Roma.
2.1. Impregiudicata la necessità di verificare la correttezza, o meno, del presupposto su cui il Tribunale di sorveglianza ha fondato l’ordinanza oggetto della presente verifica, si deve osservare che gli effetti tratti dalla sua affermazione dai giudici dell’opposizione si profilano conformi alle descritte, e non proficuamente contrastate, risultanze processuali.
Il Tribunale ha, invero, rilevato che è stato proposto un primo atto di opposizione il 16 novembre 2024 da parte di NOME personalmente, atto, tempestivamente proposto, ma privo di motivi; questo mezzo è stato considerato, di per sé, inadeguato a sostanziare una compiuta opposizione, proprio perché esso è risultato privo di motivi.
La conclusione è corretta, con la specificazione che tale atto avrebbe potuto concorrere a costituire l’atto di opposizione se esso fosse stato seguito, nel termine per proporre l’opposizione stessa, da un suo valido seguito contenente i motivi.
Si richiama, sul tema, il condiviso insegnamento secondo cui l’opposizione proposta avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che dispone l’espulsione del cittadino extracomunitario, quale misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell’art. 16 d.lgs. n. 286 del 1998, è assoggettata, secondo quanto previsto dal comma 5 della stessa disposizione, alle regole generali vigenti in materia di impugnazioni, in osservanza delle quali i motivi a sostegno della stessa possono essere formulati anche successivamente alla dichiarazione,
purché essi seguano entro il termine e con l’osservanza dei modi e delle forme prescritti per la presentazione dell’impugnazione (Sez. 1, n. 15115 del 26/02/2021, NOME, Rv. 280987 – 01; Sez. 1, n. 41753 del 16/09/2013, COGNOME, Rv. 256982 – 01).
Gli stessi giudici di sorveglianza hanno constatato che era seguito successivamente, ma soltanto in data 29 novembre 2024, altro atto di opposizione presentato dall’AVV_NOTAIO, atto, per vero in nnod singolare, trattenuto presso l’Ufficio di sorveglianza di Viterbo a cagione del rilievo che esso era privo della procura di NOME al suddetto difensore, in procedimento nel quale risultava, in carenza della nomina fiduciaria, costituito il solo difensore di ufficio, non esplicando efficacia in quel procedimento di sorveglianza la pregressa nomina fiduciaria in favore dell’AVV_NOTAIO relativa alla sede cognitoria.
Questo atto era stato seguito da un’ulteriore opposizione, pure presentata dall’AVV_NOTAIO il 2 dicembre 2024 a cui era stata, stavolta, acclusa la nomina da parte di NOME COGNOME del medesimo AVV_NOTAIO quale suo difensore di fiducia.
2.2. Al di là del rilievo critico svolto dal difensore di COGNOME, come officiato i 26 novembre 2024, relativo all’incongruo trattenimento da parte dell’Ufficio di sorveglianza dell’atto di opposizione presentato il 29 novembre 2024, il Tribunale di sorveglianza ha rilevato che questa opposizione – pur volendo ritenerla sorretta, all’esito della proposizione del terzo atto, dalla procura rilasciata da COGNOME in favore dell’AVV_NOTAIO il 26 novembre 2024 – è risultata proposta dopo la scadenza del termine di dieci giorni per il perfezionamento dell’atto, termine elasso il 26 novembre 2024.
A fortiori è risultato tardivo l’atto di opposizione presentato il 2 dicembre 2024.
A tale constatazione – ineccepibile in punto di verifica del presupposto di ammissibilità dell’opposizione, ex art. 16, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 – la difesa del ricorrente non ha contrapposto argomenti volti a contestare l’intrinseca esattezza del computo e del conseguente corollario, ma ha dedotto l’erroneità della considerazione preliminare, avente ad oggetto l’affermata insussistenza della difesa fiduciaria dell’AVV_NOTAIO.
Pertanto, ove si pervenga alla conclusione che il contraddittorio – nel procedimento di sorveglianza avente ad oggetto l’espulsione di NOME, ex art. 16 d.lgs. n. 286 del 1998, al momento dell’adozione del decreto del Magistrato di sorveglianza e delle relative notificazioni – contemplava la sola nomina del difensore di ufficio, AVV_NOTAIO, la declaratoria di inammissibilit dell’opposizione si conferma incensurabile.
Posto ciò, il Collegio ritiene che sia giuridicamente condivisibile il ragionamento del Tribunale di sorveglianza anche nella parte in cui è pervenuto all’affermazione della carenza, nel procedimento in esame, di un’efficace nomina quale difensore di fiducia di NOME in favore dell’AVV_NOTAIO, prima di quella formalizzata nella data del 26 novembre 2024, poi ostesa a corredo del terzo atto di opposizione, quello presentato il 2 dicembre 2024.
3.1. Il Tribunale di sorveglianza, nel pervenire all’indicata conclusione, ha fatto retta applicazione del principio di autonomia dei vari ambiti procedimentali quanto agli effetti della nomina difensiva fiduciaria.
Si è, invero, ripetutamente affermato che la nomina del difensore di fiducia intervenuta nel procedimento di cognizione o di esecuzione non spiega effetti in quello di sorveglianza (Sez. 1, n. 26881 del 26/05/2015, COGNOME, Rv. 264027 01; Sez. 1, n. 47530 del 02/12/2008, COGNOME, Rv. 242076 – 01).
Per altro verso, anche nel vasto alveo esecutivo, pur se afferente alle diverse procedure suscettibili di interessare il medesimo detenuto innanzi alla magistratura di sorveglianza, si è puntualizzato che, nel procedimento instaurato per la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, non spiega effetti la nomina del difensore di fiducia intervenuta nel giudizio di cognizione, ovvero all’atto della richiesta di concessione della misura alternativa: di conseguenza, qualora non intervenga una nuova nomina fiduciaria da parte del condannato, l’avviso di fissazione dell’udienza camerale deve essere notificato, a pena di nullità assoluta del procedimento, al difensore di ufficio nominato ai sensi dell’art. 666, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 34171 del 02/07/2024, COGNOME, Rv. 286982 – 01; Sez. 1, n. 36964 del 07/06/2019, COGNOME, Rv. 276867 – 01; Sez. 1, n. 24938 del 28/01/2014, COGNOME, Rv. 262131 – 01).
La base logico-giuridica di questo indirizzo poggia sulla considerazione per cui l’art. 666, comma 3, cit., applicabile, ai sensi dell’art. 678, comma 1, cod. proc., ai procedimenti del tribunale di sorveglianza, stabilisce che i presidente del tribunale fissa l’udienza nominando un difensore di ufficio all’interessato che sia privo di un legale di fiducia: e anche nel caso di interesse deve prendersi atto che il ricorrente era privo di un difensore di fiducia, non avendolo mai nominato per quella specifica procedura e non essendo estensibile ad essa la nomina effettuata, secondo quanto indicato nel ricorso, per altri procedimenti, del tutto autonomi sotto il profilo concettuale e funzionale.
L’esposto principio spiega effetto anche con riferimento alla situazione qui delibata, non fornendo elementi contrari al corrispondente approdo l’indirizzo ermeneutico su cui il ricorrente propone di far leva.
È esatto e va condiviso, infatti, il principio citato dalla difesa in merit all’indiscussa prevalenza della nomina fiduciaria, ove però essa risulti
sussistente.
Proprio in forza del riscontro positivo di tale nomina è stato, pertanto, affermato che, in tema di espulsione dello straniero come misura alternativa alla detenzione, l’omessa notificazione al difensore di fiducia dell’interessato del decreto espulsivo, prevista dall’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 (come modificato dall’art. 6, comma 1, lett. d), dl. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10), integra una nullità di ordine generale per violazione del diritto di difesa, ai sensi dell’art. 178 comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 40696 del 14/09/2023, Bendaq, Rv. 285131 – 01): l’esame del caso scrutinato da tale decisione rende chiaro che, in quel procedimento, era stato accertato che, in data antecedente all’emissione del decreto espulsivo da parte del Magistrato di sorveglianza, il destinatario del provvedimento, detenuto, aveva provveduto alla nomina, con dichiarazione resa presso l’ufficio matricola della Casa circondariale in cui era ristretto, di un determinato avvocato quale difensore di fiducia nel procedimento di espulsione, nomina ritenuta confermata dalla susseguente dichiarazione all’ufficio matricola della Casa circondariale, con cui il detenuto, nel proporre opposizione avverso il decreto di espulsione, aveva riservato la proposizione dei motivi allo stesso già nominato quale difensore di fiducia.
3.2. Nel caso qui in esame, invece, la nomina dell’AVV_NOTAIO quale difensore di fiducia, invece, non è stata riscontrata, prima di quella perfezionata con l’atto del 26 novembre 2024, nel procedimento finalizzato all’espulsione di COGNOME.
I riferimenti svolti dalla difesa del ricorrente ad altri procedimenti – al di là di ogni verifica in merito alla loro prospettazione innanzi al Tribunale di sorveglianza in fase di opposizione – hanno riguardato quello relativo a permesso premio, quello inerente al procedimento per la concessione della liberazione anticipata e quello afferente all’ammissione di NOME alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, senza alcuna dimostrata intersezione di quei procedimenti con quello relativo all’espulsione dello straniero detenuto aperto dal Magistrato di sorveglianza di Viterbo ai sensi dell’art. 16 d.lgs. n. 286 del 1998.
Né il fatto che la disciplina dettata dalla norma ora richiamata contempla la comunicazione del decreto al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, stabilendo che il difensore va individuato in quello di fiducia e prevedendo che, soltanto in mancanza dello stesso, sia nominato e, quindi, reso edotto il difensore di ufficio, contraddice la conclusione raggiunta dal Tribunale, come prospetta la difesa di COGNOME.
È vero che l’iniziativa per l’emissione del decreto di espulsione è anzitutto
ufficiosa, a seguito della segnalazione da parte della direzione dell’istituto di detenzione dell’evenienza in capo allo straniero delle condizioni di cui all’art. 13, comma 2, d.lgs. cit., ma è del pari assodato che non risulta affatto preclusa la corrispondente iniziativa del pubblico ministero o anche quella dello stesso straniero interessato, iniziativa, quest’ultima, non inconsueta nella prassi.
Si giustifica, in ogni caso, l’aver contemplato da parte dell’indicata norma l’ordinaria possibilità che il detenuto straniero abbia nominato il difensore di fiducia, relativamente al procedimento finalizzato alla sua espulsione sostitutiva della pena detentiva non superiore a due anni, sin dalla fase propedeutica al provvedimento espulsivo poi adottato dal magistrato di sorveglianza, con conseguente necessità, per la valida instaurazione del contraddittorio, della destinazione a tale difensore di fiducia della comunicazione del decreto stesso.
Queste considerazioni rendono ragione della previsione della comunicazione del provvedimento al difensore di fiducia, ove questi sia stato già nominato con riferimento al procedimento di espulsione.
Nel caso di specie, tuttavia, la corretta analisi svolta dal Tribunale di sorveglianza ha accertato che la nomina fiduciaria da parte di NOME in favore dell’AVV_NOTAIO non è avvenuta prima del 26 novembre 2024, di guisa che correttamente la comunicazione, o notificazione, del provvedimento espulsivo è stata destinata al difensore di ufficio, AVV_NOTAIO, con le implicazioni già in precedenza esplicitate.
3.3. In definitiva, si condivide e si riafferma il principio di diritto secondo quale, in tema di espulsione dello straniero come misura alternativa alla detenzione, l’omessa notifica del decreto espulsivo al difensore di fiducia dell’interessato o, in mancanza, a quello nominato di ufficio integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non è sanata nel caso in cui sia tempestivamente dedotta in sede di opposizione, pur se congiuntamente a motivi di merito (Sez. 1, n. 35629 del 30/09/2025, NOME, Rv. 288670 – 01), non essendo discutibile che il prescritto obbligo di comunicazione anche al difensore di fiducia, ove già nominato, sia funzionalizzato ad assicurare in modo determinante l’integrale tutela delle facoltà difensive dell’interessato nell’ambito del descritto procedimento a contraddittorio differito, posto che soltanto la comunicazione o notificazione del decreto di espulsione permette alla parte, come assistita dal difensore che ha già scelto, di conoscerne compiutamente il contenuto e, quindi, di proporre un’opposizione completa e specifica, dopo aver valutato in modo pienamente informato le ragioni poste a suo fondamento.
Resta, però, il fatto che nel caso al vaglio il Tribunale ha rettamente escluso la sussistenza della difesa fiduciaria nel procedimento di espulsione all’atto dell’adozione del decreto di espulsione e dell’assolvimento dei conseguenti
obblighi comunicativi.
Infine, si prende atto che la difesa del ricorrente ha reso noto che, nelle more, NOME ha ottenuto l’ammissione alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale e, in qualche misura, ha sollevato la questione della prospettata incompatibilità dell’espulsione dello straniero con la conseguita condizione di affidato in prova.
Si tratta, tuttavia, di materia estranea all’attuale regiudicanda, la quale riguarda soltanto la verifica della sussistenza o meno della tardività e, quindi, dell’inammissibilità dell’atto di opposizione avverso il decreto di espulsione.
Tale verifica, all’esito dell’analisi che precede, deve ritenersi essere stata esitata in modo conforme a diritto dal Tribunale di sorveglianza.
La questione della compatibilità – o meno – dell’espulsione con la sopravvenuta ammissione di NOME all’affidamento in prova al servizio sociale potrà essere eventualmente affrontata nella competente sede, mediante l’instaurazione del relativo procedimento, su iniziativa del soggetto interessato, nel corrispondente contraddittorio.
L’impugnazione, pertanto, non risultando aver dedotto motivi meritevoli di accoglimento, va rigettata.
Da tale rigetto deriva, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10/12/2025.