Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6643 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6643 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 22/05/1995
avverso l’ordinanza del 16/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
letto il motivo di ricorso;
rilevato che:
con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo proposto avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Varese con la quale è stata disposta l’espulsione, ai sensi dell’art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 nei confronti di NOME COGNOME;
il ricorso lamenta violazione di legge in quanto, avendo la sanzione dell’espulsione natura penale, la stessa potrebbe essere disposta solo con sentenza e non con decreto del Magistrato di sorveglianza, specie nel caso, ricorrente nella fattispecie, in cui il provvedimento venga emesso pochi giorni prima del termine di esecuzione della pena detentiva rispetto alla quale costituisce sanzione sostitutiva;
ritenuto che:
la censura appare genericamente articolata e costituisce argomento meramente reiterativo di questione già sollevata davanti al Tribunale di sorveglianza e da questo motivatamente disattesa non avendo, in termini ineccepibili, ravvisato i giudici di merito alcuna preclusione temporale all’applicazione della sanzione sostitutiva dell’espulsione «in ogni tempo» nell’ambito delle pene detentive inferiori a due anni, in base alla stretta interpretazione della normativa applicabile (art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998);
costituisce dato ostativo alla espulsione, infatti, solo l’avvenuta espiazione, per intero, della pena detentiva, non già la sua esecuzione parziale, per come affermato anche da recenti e condivisi arresti di questa Corte che ha affermato il principio per cui «l’espulsione dello straniero prevista dall’art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 è sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, sicché, pur quando sia stata disposta dal magistrato di sorveglianza durante l’espiazione della pena, non può essere eseguita nei confronti di chi l’abbia “medio tempore” interamente espiata» (Sez. 1, n. 26616 del 15/05/2024, D., Rv. 286906);
considerato che deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/1/2025