Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7703 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7703 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME, alias COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 22/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con ordinanza in data 22/02/2023, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta da NOME COGNOME, alias NOME COGNOME, ha
revocato il decreto 31/10/2022 del Magistrato di sorveglianza di Cuneo di revoca del decreto emesso dal medesimo Ufficio di Sorveglianza il 30/12/2014, e per l’effetto
-confermato il decreto 30/12/2014 del Magistrato di sorveglianza di Cuneo che aveva disposto nei confronti del condannato l’espulsione a titolo di sanzione alternativa, ai sensi dell’art. 16 comma 5 d.lgs. n. 286 del 1998;
-disposto di dare corso all’esecuzione della predetta espulsione per la durata di 10 anni, anziché di 5 anni, come erroneamente indicato nel provvedimento, dalla quale va decurtato il periodo intercorrente tra la pregressa esecuzione dell’espulsione (15/01/2015) e il rientro del soggetto nel territorio dello Stato (10/06/2020).
1,1. Questi, in sintesi, i fatti:
-con provvedimento del 30/12/2014, il Magistrato di sorveglianza di Cuneo disponeva nei confronti del condannato l’espulsione a titolo di sanzione alternativa, ai sensi dell’art. 16 comma 5 d.lgs. n. 286 del 1998, in relazione alla residua pena di anni 1 mesi 8 di reclusione di cui al provvedimento di cumulo emesso il 10/09/2013 dalla Procura della Repubblica di Cuneo; in seno al provvedimento il Giudice erroneamente indicava in anni 5 il termine decorso il quale, in assenza di rientro illegittimo in Italia, la pena si sarebbe estinta;
l’espulsione veniva eseguita il 15/01/2015;
il 12/05/2021 NOME, che nel frattempo aveva cambiato il cognome (a seguito di matrimonio) in NOME, veniva sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici da parte della Questura di Cuneo, avendo egli avanzato richiesta di permesso di soggiorno;
su richiesta della Procura della Repubblica, il Magistrato di sorveglianza di Cuneo, il 31/10/2022, revocava il decreto 30/12/2014, non essendosi verificata la causa di estinzione della pena ex art. 16 comma 8 d.lgs. n. 286 del 1998 (non essendo decorsi 10 anni dal provvedimento di espulsione);
-avverso detto provvedimento proponeva opposizione il condannato chiedendone l’annullamento e producendo la sentenza di assoluzione dal delitto di cui all’art. 13 comma 3 d.lgs. n. 286 del 1998, per assenza dell’elemento soggettivo.
1.2. Il Tribunale di Sorveglianza , con l’impugnato provvedimento, osservava come la circostanza che il condannato avesse fatto rientro in Italia in buona fede
poteva riverberare effetto solo in ordine all’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 13 comma 3 d.lgs. n. 286 del 1998, escludendolo, ma non in merito al termine per l’estinzione della pena, legislativamente fissato in 10 anni dall’esecuzione dell’espulsione; emetteva quindi le statuizioni di cui in premessa.
Ricorre il condannato, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che lamenta la violazione del principio del ne bis in idem: afferma che, nelle more, è stata ripristinata la pena originaria in esecuzione, attualmente scontata in regime di detenzione domiciliare con fine pena al 07/05/2024; l’applicazione della sanzione alternativa dell’espulsione costituisce quindi una duplicazione di pena.
Il Procuratore Generale, AVV_NOTAIO, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio.
L’art. 16, comma 1, d. Igs. 286 del 1998, come noto, consente che «il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell’applicare la pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell’articolo 163 del codice penale né le cause ostative indicate nell’articolo 14, comma 1, del presente testo unico, può sostituire la medesima pena con la misura dell’espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni».
Il comma 4 prevede poi che «Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall’articolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente».
Infine, ai sensi del comma 8 della medesima disposizione «La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall’esecuzione dell’espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l’esecuzione della pena».
Ebbene, dal combinato disposto delle disposizioni richiamate, si deduce che, in caso di rientro illegittimo del condannato prima dello scadere dei dieci anni, la sanzione sostitutiva dell’espulsione è revocata, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l’esecuzione della pena.
Non vi è dubbio che, nel caso che ci occupa, il rientro in Italia da parte del NOME sia stato illegittimo, nel senso di contra lege: vero è che il condannato è stato assolto dal reato di cui all’art. 13 comma 3 d.lgs. n. 286 del 1998, ma per difetto dell’elemento soggettivo, non per insussistenza del fatto.
Ebbene, la norma di cui all’art. 16 d. Igs. 286 del 1998 è chiara nel prevedere che siffatto indebito rientro determini la reviviscenza della pena detentiva in relazione alla quale l’esecuzione era stata disposta, nella parte che residuava all’atto dell’espulsione e che non era stata ancora espiata. Tale conseguenza indefettibile impedisce sia di ritenere ancora valida ed operante l’espulsione in precedenza disposta, sia di rinnovarla (cfr. in questo senso Sez. 1, n. 38926 del 06/10/2021, COGNOME, Rv. 282073 – 01, per cui non è reiterabile l’espulsione dello straniero, quale misura alternativa alla detenzione ai sensi dell’art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nei confronti di un condannato che abbia fatto illegittimamente rientro nel territorio dello Stato prima del decorso di dieci anni dall’esecuzione del provvedimento, giacché, in tal caso, a termini del comma 8 di detto articolo, si ripristina lo stato detentivo del medesimo ai fini dell’esecuzione della residua pena espianda in relazione al titolo per il quale l’espulsione stessa era stata disposta).
Se quindi correttamente è stato disposto il ripristino dell’esecuzione della pena originariamente inflitta al condannato, il Tribunale di sorveglianza, con il provvedimento impugnato, ha errato nel disporre di darsi nuovamente corso alla disposta espulsione ex art. 16 comma 5 d. Igs. 286 del 1998, con ciò di fatto duplicando la risposta punitiva dello Stato nei confronti del condannato.
L’ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso il 03/11/2023