Espulsione Sanzione Alternativa: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’espulsione sanzione alternativa è uno strumento giuridico che consente di sostituire la parte finale di una pena detentiva con l’allontanamento di un cittadino straniero dal territorio italiano. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i limiti dell’impugnazione di tale provvedimento, stabilendo che un ricorso basato su timori generici e non provati è destinato all’inammissibilità. Analizziamo insieme la vicenda e i principi di diritto affermati.
I Fatti del Caso
Un cittadino straniero, condannato e detenuto, si vedeva applicare dal Magistrato di Sorveglianza la misura dell’espulsione come sanzione alternativa alla pena residua. L’uomo si opponeva a questa decisione davanti al Tribunale di Sorveglianza, il quale però rigettava la sua opposizione.
Contro quest’ultima decisione, il condannato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando la violazione di legge. Sosteneva che i giudici non avessero adeguatamente considerato i suoi progressi nel percorso di rieducazione e, soprattutto, un aspetto molto delicato: l’avvio di un percorso di conversione alla religione cattolica. A suo dire, questo fatto lo avrebbe esposto a un grave rischio per la sua incolumità e per i suoi diritti fondamentali una volta rientrato nel suo Paese d’origine, il Marocco.
La Decisione della Corte sull’Espulsione Sanzione Alternativa
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici supremi hanno osservato che il Tribunale di Sorveglianza aveva, in realtà, esaminato attentamente tutti gli elementi portati dalla difesa. La decisione impugnata aveva dato conto delle ragioni per cui l’opposizione era stata respinta, ribadendo la correttezza dell’applicazione dell’istituto dell’espulsione.
Il punto cruciale è che il ricorso, nella sua sostanza, non denunciava un errore di diritto, ma mirava a ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti, un’operazione che non è permessa in sede di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione delle leggi.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fondato la sua decisione su alcuni pilastri argomentativi molto chiari:
1. Valutazione dei Timori come Ipotetici e Astratti: Il ricorrente aveva segnalato ‘timori’ di ritorsioni nel suo paese. Tuttavia, la Corte ha sottolineato che questi timori erano stati correttamente valutati dal Tribunale di Sorveglianza come ‘ipotetici ed astratti’. Non era stato fornito alcun riscontro concreto o elemento di prova che potesse trasformare una mera supposizione in un rischio reale e attuale. La sola affermazione di una conversione religiosa, senza ulteriori dettagli, non è sufficiente.
2. Presenza di Legami Familiari: Al contrario dei timori astratti, un dato concreto valorizzato dai giudici di merito era la presenza di legami familiari del condannato nel suo paese d’origine. Questo elemento è stato considerato rilevante nel bilanciamento complessivo degli interessi.
3. Limiti del Giudizio di Cassazione: La Corte ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale. Il ricorso per Cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una ‘diversa e alternativa lettura’ delle prove e dei fatti già esaminati dai giudici di merito. Se il giudice di grado inferiore ha fornito una motivazione logica e coerente con la legge, la Corte Suprema non può sostituire la propria valutazione a quella precedente.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza un principio cruciale in materia di espulsione sanzione alternativa: per contestare efficacemente tale misura, non basta addurre paure generiche o situazioni personali non supportate da prove concrete. I timori di persecuzione o di rischio per la propria incolumità devono essere fondati su elementi oggettivi e riscontrabili. In assenza di tali prove, e qualora la decisione del giudice di merito sia adeguatamente motivata, il ricorso in Cassazione si scontra con il muro dell’inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È sufficiente dichiarare di temere per la propria sicurezza per bloccare un’espulsione come sanzione alternativa?
No, secondo questa ordinanza, i timori di ritorsione o pericolo devono essere supportati da elementi concreti e riscontrabili. Timori definiti ‘ipotetici ed astratti’, senza alcuna prova a sostegno, non sono sufficienti per impedire l’espulsione.
Il ricorso in Cassazione può servire a far riesaminare i fatti del caso?
No, la Corte di Cassazione non è un giudice di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge da parte dei tribunali di grado inferiore. Un ricorso che chiede semplicemente una nuova e diversa valutazione delle prove già esaminate è considerato inammissibile.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21704 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21704 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha rigettato l’opposizione avverso il decreto con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Varese, in data 14/11/2023, ha disposto l’espulsione di NOME a titolo di sanzione alternativa alla pena residua della reclusione;
Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione all’art. 19 D.Lvo 286 del 1998 in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto nel dovuto conto i progressi trattamentali del condannato e lo stesso ha avviato la propria conversione al cattolicesimo e che pertanto in Marocco la sua incolumità e i suoi diritti fondamentali sarebbero a rischio;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza ha dato atto di avere considerato tutti gli elementi indicati dalla difesa e, evidenziando che il condannato ha legami familiari in Marocco e che i segnalati “timori” di ritorsioni risultano ipotetici ed astratti senza che vi sia alcun riscontro sul punto, ha dato adeguato conto delle ragioni sulle quali ha fondato il rigetto dell’opposizione, con ciò ribadendo la corretta applicazione dell’istituto;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto nella sostanza sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/4/2024