Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49414 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49414 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2022 del GIUDICE DI PACE di FROSINONE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 02 novembre 2022 il giudice di pace di Frosinone ha condannato NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, per essersi trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine di espulsione a lui notificato in data 27/09/2018, come accertato il 24 novembre 2018.
Il giudice ha ritenuto provato il fatto dai documenti contenuti nel fascicolo del dibattimento, acquisiti con il consenso delle parti, mancando la prova della pendenza di una richiesta di protezione internazionale, solo menzionata dalla difesa.
Avverso la sentenza ha proposto appello, qualificato come ricorso in Cassazione dal Tribunale di Frosinone, NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo afferma che il giudice avrebbe dovuto assolverlo perché il fatto non sussiste o non costituisce reato. Il reato, infatti, sussiste solo qualora il trattenimento avvenga senza un giustificato motivo, ma il giudice non ha accertato la possibile sussistenza di tale causa giustificativa. Il ricorrente ha lasciato l’Egitto per non sottostare all’obbligo di prestare servizio militare, i quanto in quel Paese la diserzione è punita con la detenzione ed egli, quindi, sarebbe stato perseguitato per tale scelta. Inoltre in Egitto vige ormai dal 2017 un continuo stato di emergenza per il rischio di attentati terroristici, e sono frequenti gli episodi di violenza per ragioni politiche, religiose o inter-etniche Egli aveva presentato domanda di protezione internazionale, ma essa è stata archiviata non avendo potuto presentarsi all’audizione, per motivi di salute ed economici.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso censura la sentenza per il diniego dell’assoluzione ai sensi dell’art. 34 d.lgs. n. 274/2000, nonostante dal complessivo quadro probatorio emergessero elementi tali da dimostrare la particolare tenuità del fatto.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la sua manifesta infondatezza e genericità. Esso si limita ad effettuare una disamina dei possibili motivi che possono astrattamente giustificare il trattenimento in Italia in violazione del decreto di espulsione, senza indicare con precisione quale di essi ha motivato il ricorrente a rimanere nel territorio dello Stato, e da quali elementi esso è provato.
3.1. Nel primo motivo di ricorso, infatti, il ricorrente afferma che potrebbe essere condannato e incarcerato per diserzione, senza indicare se sia stato ritenuto tale, se sia stato deferito per tale reato, e quale pena, in concreto, egli potrebbe subire. Del tutto irrilevante, poi, è il rischio legato alle tensio presenti in quel Paese e agli attentati terroristici che talvolta vi vengono compiuti, non avendo il ricorrente precisato quale maggiore rischio egli correrebbe, rispetto a quello che corrono tutti coloro che si trovano in Egitto, e persino in altri Paesi, anche solo occasionalmente, ovvero a quale gruppo politico, religioso o etnico soggetto a particolari vessazioni egli apparterrebbe. Egli ha, al contrario, riconosciuto come veritiera l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, dal mancato riconoscimento del diritto alla protezione internazionale, benché richiesta. Tale circostanza giustifica l’omessa valutazione circa la possibile sussistenza di una causa di giustificazione, perché non risulta che l’imputato ne abbia allegata alcuna nel corso del dibattimento.
3.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto del tutto generico. Il ricorrente si limita ad affermare che il «complessivo quadro probatorio» consentirebbe di qualificare il fatto come “di particolare tenuità”, senza però indicare alcuno specifico elemento di prova che militerebbe in tal senso, e senza precisare per quale ragione la diversa valutazione del giudice sarebbe errata.
Deve perciò ribadirsi il consolidato principio di questa Corte, secondo cui «L’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità» (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945)
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente