Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 13034 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13034 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/02/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo pronunciarsi la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Monza che lo ha riconosciuto colpevole della detenzione di circa due chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina detenuta presso la sua abitazione e della cessione di una singola dose e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla ritenuta recidiva e con la diminuzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di anni quattro mesi otto di reclusione ed euro 30.000 di multa, disponendo la confisca del denaro in sequestro per sproporzione rispetto ai redditi dichiarati e con l’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione a pena espiata.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del NOME la quale ha articolato quattro motivi di ricorso.
Con il primo motivo assume violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all’applicazione della recidiva contestata, evidenziando la non particolare offensività della condotta e la modesta gravità del reato per cui era intervenuta condanna nel quinquennio.
Con una seconda articolazione assume violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla omessa riqualificazione dell’episodio di cessione nel paradigma dell’art.73 comma dpr 309/90 trattandosi di episodio del tutto sganciato dalla condotta di detenzione di stupefacente presso l’abitazione, che veniva detenuto per conto di terzi.
Con una terza articolazione assume vizio motivazionale per travisamento della prova laddove, al fine di confermare la sentenza impugnata con riferimento alla confisca per sproporzione, era stata riconosciuta la mancanza di redditi derivanti da una attività lavorativa e, in generale, l’assenza di allegazioni sulla ricorrenza di entrate stabili, laddove nel corso del giudizio il ricorrente aveva allegato documentazione attestante l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato nell’esercizio commerciale destinato a bar gestito dalla compagna, che era stato sciolto soltanto in epoca successiva ai fatti per cui è processo.
Con una ultima articolazione si assume violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla misura di sicurezza dell’espulsione, in quanto, in assenza di adeguata trama argomentativa, era stata riconosciuta la prevalenza della esigenza di prevenire condotte recidivanti rispetto a quella di salvaguardare l’unione del nucleo familiare costituito con la compagna e la figlia nata a Milano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME). La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione del tutto generici, che propongono una alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, non più suscettibile di rivisitazione, e risultano meramente riproduttivi di censure già sottoposte al vaglio del giudice di appello e disattese con argomenti privi di manifesta illogicità o contraddittorietà.
2. Inammissibile è il primo motivo di ricorso laddove da un lato la corte distrettuale ha dato conto, con coerente e non illogica trama motivazionale che l’episodio in oggetto rappresentava l’ennesima manifestazione di una capacità criminale mai sopita, espressione di una particolare antidoverosità e frutto di una perseveranza nel crimine di assoluto rilievo, tenuto conto delle modalità dell’azione, della ricorrenza di un precedente penale specifico, sebbene di minore disvalore, di una attività di cessione continuativa e di una detenzione di un quantitativo di stupefacente importante (due chilogrammi). A tale fine pertanto i giudici del merito si sono conformati ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato per la recidiva facoltativa, che presuppone l’effettiva idoneità dei fatti reato a manifestare una più accentuata colpevolezza o una maggiore pericolosità del condannato (sez.2, 19.3.2008, Buccheri, Rv.240404). Sul punto invero il compito del giudice è quello di verificare in concreto “se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali”(sez. U, 27.5.2010, P.G., Calibè, Rv. 247838). Tale compito è stato puntualmente assolto dalla Corte di Appello econ
motivazione priva di fratture logiche e tale giudizio non si presta ad essere ulteriormente sindacato in sede di legittimità.
Manifestamente infondata è poi la seconda censura concernente il mancato riconoscimento della ipotesi di cui all’art.73 comma 5 DPR 309/90 atteso che il giudice distrettuale, nel valutare la condotta delittuosa nel suo complesso, ha fornito adeguata motivazione prendendo in considerazione il dato ponderale dello stupefacente, il numero di dosi ricavabili, le modalità della condotta monitorate, il contesto criminale in cui il ricorrente risultava inserito, la presenza del corredo sintomatico di una florida e non modesta attività di spaccio (materiale vario di confezionamento, bilancino di precisione, piatto intriso di stupefacente).
3.1 Invero è stato affermato dalle Sezioni Unite che la circostanza attenuante speciale (quale era concepita dal legislatore prima della modifica normativa introdotta dal D.L. 146/2013 convertita in legge 10/2014) “può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile solo dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio” (Cass. S.U. n.35737 del 24.6.2010; sez.U, n.51063 del 27/09/2018 Murolo, Rv. 274076) e a tale proposito il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento della ipotesi meno grave anche quando anche uno solo di tali elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia “di lieve entità” (Cass. Sez.3, n.32696 del 27/03/2015), rilevando comunque, ai fini del riconoscimento della ipotesi di minore gravità una adeguata valutazione complessiva del fatto, poiché solo in tal modo è possibile in concreto formulare un giudizio di lieve offensività del fatto (Cass. Sez.6, n.27809 del 5/03/2013).Orbene un siffatto compito è stato puntualmente assolto dal giudice territoriale il quale ha fatto riferimento tanto al dato quantitativo che alle complessive dosi ricavabili dallo stupefacente, tanto alle modalità della condotta che palesavano una attività di smercio non riconducibile al piccolo spaccio bensì ad una capacità di rifornimento decisamente di livello superiore, accompagnata dalla conoscenza di canali di rifornimento e da una notevole capacità diffusiva Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Manifestamente infondato risulta invece il quarto motivo di ricorso. In relazione al denaro in sequestro il giudice ha fornito adeguato conto delle ragioni per cui ha ravvisato, ai sensi dell’art.240 bis cod.pen. la sproporzione tra gli importi detenuti e le capacità reddituali manifestate nell’immediato, in ragione della condizione di disoccupazione al momento del sequestro, dall’essere egli affetto dal vizio del gioco e dell’assoluta aleatorietà dei guadagni derivanti da una temporanea assunzione presso il bar gestito dalla compagna che egli frequentava, secondo le informazioni rese dai testi, per lo svolgimento di una remunerativa attività di pusher, come in occasione dell’arresto. Le allegazioni dell’imputato al riguardo sono state riconosciute prive di valore probatorio con argomenti privi di contraddittorietà o di illogicità evidente.
Manifestamente infondata risulta infine la censura che assume difetto motivazionale in ordine alla espulsione dal territorio dello stato a pena espiata ai sensi dell’art.86 d.P.R. 309/90, in ragione della genericità della doglianza in ragione della omessa indicazione del nucleo familiare da tutelare e della esistenza di un rapporto di coabitazione, in quanto il giudice del appello ha fornito adeguata motivazione sul requisito della pericolosità sociale del prevenuto, evidenziando le caratteristiche del reato, la insidiosità della condotta, il numero delle dosi ricavabili, i precedenti penali nonché il fatto che nei suoi confronti era stata già in precedenza disposta l’espulsione, nonché i collegamenti con ambienti criminali, mentre in relazione alla salvaguardia dell’unità familiare di cui all’art.19 lett.c) T.U. Imm. il ricorrente si è limitato ad allegare la ricor renza di un nucleo familiare di fatto, senza fornire alcun elemento da cui inferire lo stato di coniugio ovvero la ricorrenza di una relazione di convivenza presso un domicilio in territorio italiano, laddove la convivenza rappresenta condizione essenziale per escludere l’adozione della misura di sicurezza ai sensi dell’art.19 comma 2 lett.c) D.Lgs. 286/1998.
6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10 Febbraio 2023
Il consigliere estensore
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