Espulsione come Misura di Sicurezza: La Cassazione Conferma la Decisione del Tribunale
L’espulsione misura di sicurezza rappresenta uno strumento giuridico volto a prevenire la commissione di ulteriori reati da parte di soggetti ritenuti socialmente pericolosi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 8738/2024, ha fornito importanti chiarimenti sui presupposti per la sua applicazione e sui limiti del sindacato di legittimità. Il caso analizzato riguarda un cittadino straniero che, dopo aver scontato la sua pena, si è visto confermare la misura dell’espulsione dal territorio nazionale.
Il Contesto del Caso
La vicenda trae origine da un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, che confermava un provvedimento di espulsione come misura di sicurezza nei confronti di un individuo. La decisione del Tribunale non era basata su un singolo fatto, ma su una valutazione complessiva della condotta e della situazione personale del soggetto. Tra gli elementi considerati figuravano:
* La commissione di una pluralità di reati durante la sua permanenza in Italia.
* L’emissione di due precedenti provvedimenti di espulsione.
* L’assenza di significativi legami affettivi con familiari residenti nel Paese.
* La mancanza di un’attività lavorativa lecita e di un domicilio stabile.
* La mancata partecipazione a percorsi trattamentali extramurari che potessero testimoniare una volontà di riscatto.
Contro questa decisione, l’interessato ha proposto ricorso in Cassazione, contestando la valutazione sulla sua pericolosità sociale.
L’Espulsione Misura di Sicurezza e la Valutazione del Giudice
La Corte Suprema ha colto l’occasione per ribadire un principio fondamentale: l’espulsione misura di sicurezza si differenzia nettamente dall’espulsione come sanzione alternativa alla detenzione. Mentre quest’ultima è legata all’esecuzione della pena, la misura di sicurezza si fonda esclusivamente su un giudizio di pericolosità sociale attuale e concreta.
Di conseguenza, il fatto che il condannato avesse terminato di scontare la sua pena detentiva (la cosiddetta “espiazione della pena”) è stato ritenuto irrilevante. La valutazione del Tribunale di Sorveglianza doveva concentrarsi sulla probabilità che il soggetto, una volta libero, potesse commettere nuovi reati. Gli elementi raccolti, considerati nel loro insieme, sono stati giudicati plausibilmente sintomatici di una perdurante pericolosità sociale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione principale risiede nella natura stessa del ricorso presentato. Anziché evidenziare vizi di legge o palesi illogicità nella motivazione del Tribunale di Sorveglianza, il ricorrente si era limitato a sollecitare una riconsiderazione dei fatti, proponendo una valutazione alternativa a quella dei giudici di merito.
Questo tipo di doglianza, tuttavia, esula dalle competenze della Corte di Cassazione, il cui ruolo non è quello di riesaminare il merito della vicenda, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Poiché il ragionamento del Tribunale non appariva manifestamente illogico, il ricorso è stato respinto.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni della Corte si sono concentrate sul concetto di inammissibilità per genericità dei motivi. Il ricorso non ha individuato specifiche criticità nell’apparato giustificativo dell’ordinanza impugnata, ma ha tentato di sovrapporre una propria valutazione a quella, non illogica, del giudice di merito. La pluralità di elementi negativi (precedenti penali, assenza di radicamento sociale e lavorativo) è stata considerata una base fattuale solida e sufficiente per sostenere il giudizio di perdurante pericolosità sociale. La Corte ha quindi concluso che non vi erano i presupposti per annullare la decisione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame conferma che la valutazione per applicare l’espulsione misura di sicurezza è complessa e deve basarsi su un quadro complessivo della persona. L’aver scontato la pena non è di per sé sufficiente a escludere la pericolosità sociale. Inoltre, la pronuncia rammenta un importante principio processuale: un ricorso per cassazione deve essere tecnicamente ben impostato, attaccando specifici vizi di legittimità e non limitandosi a chiedere una nuova valutazione dei fatti. Un ricorso generico non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al pagamento di tremila euro.
Quando può essere applicata l’espulsione come misura di sicurezza?
L’espulsione come misura di sicurezza può essere applicata quando un soggetto, sulla base di una pluralità di elementi concreti (come precedenti penali, assenza di lavoro e legami familiari), viene ritenuto socialmente pericoloso, ovvero con una probabilità attuale di commettere nuovi reati.
L’aver scontato interamente la pena detentiva impedisce l’applicazione dell’espulsione come misura di sicurezza?
No. Secondo la Corte, l’espiazione della pena è irrilevante ai fini dell’applicazione dell’espulsione come misura di sicurezza, poiché quest’ultima si fonda sulla valutazione della pericolosità sociale attuale del soggetto e non ha una funzione punitiva ma preventiva.
Per quale motivo un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile in questi casi?
Il ricorso può essere dichiarato inammissibile se non denuncia specifiche criticità o vizi logici nella decisione impugnata, ma si limita a sollecitare una nuova valutazione dei fatti. Tale attività non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione e comporta la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8738 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8738 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
A
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Rilevato che l’unico motivo proposto da NOME non supera il preliminare vaglio di ammissibilità.
Il ricorrente, lungi dal denunziare specifiche criticità dell’apparato giustificativo, sollecita apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del Tribunale di sorveglianza, che, nel confermare il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza aveva applicato a la misura di sicurezza dell’espulsione, ha fatto riferimento ad una pluralità di elementi (consumazione di una pluralità di reati durante tutti il tempo di permanenza nel territorio nazionale, emissione di altri due provvedimenti di espulsione, assenza di significativi rapporti affettivi con familiari residenti in Italia, assenza di at lavorativa lecita e di un domicilio nel territorio nazionale, assenza di percorsi extramurali utili a sperimentare la buona condotta carceraria), considerandoli, nel loro complesso ed in assenza di elementi di segno contrario, solo genericamente affermati dal condannato, come plausibilmente sintomatici della perduranza della pericolosità sociale espressa dalla consumazione dei reati per i quali è intervenuta condanna. Nessuna rilevanza è stata correttamente attribuita all’avvenuta espiazione della pena, che incide sull’espulsione disposta come sanzione alternativa ma non su quella applicata come misura di sicurezza.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 25 gennaio 2024.