Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 19311 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19311 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
COGNOME NOME nato a CASABLANCA (MAROCCO) il 13/06/1970 avverso l’ordinanza del 16/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Milano udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16 dicembre 2024 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo proposto avverso il decreto di espulsione pronunciato dal Magistrato di sorveglianza di Milano il 14 ottobre 2024 nei confronti di NOME COGNOME ai sensi dell’art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998.
Ha escluso la sussistenza di condizioni ostative all’espulsione allegate dallo straniero, in quanto l’unico riferimento esterno del detenuto Ł stato individuato nella sorella che abita in Francia.
E’ stata negata la prova dell’esistenza di una cugina abitante in Italia; peraltro, si tratterebbe di relazione parentale che non esclude la misura alternativa, ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998.
La persona che ha dato la disponibilità ad accogliere il condannato sarebbe la sorella di un altro detenuto, non legata a COGNOME da alcun rapporto di parentela.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando un unico motivo per violazione di legge.
Pur tenendo conto delle modifiche apportate all’art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998 dal, così detto, decreto Cutro, la disposizione, nella parte in cui stabilisce i limiti all’espulsione disposta quale misura alternativa, deve essere interpretata, secondo quanto già deciso da questa Corte, nel senso che occorre che il provvedimento espulsivo non sia in contrasto con il rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza tutelati dall’art. 8 CEDU.
Dovendosi interpretare la disposizione in senso piø ampio possibile (secondo le indicazioni della giurisprudenza sovranazionale e della Corte costituzionale), nel caso di specie, il Tribunale di
sorveglianza avrebbe dovuto valutare l’esistenza del rapporto tra il condannato e la cugina che ha mantenuto con il ricorrente solo rapporti epistolari preferendo, per ragioni personali, non accedere al carcere.
Solo formalmente, quindi, il ricorrente sarebbe privo di legami familiari che, invece, sono da ritenersi esistenti sotto il profilo sostanziale.
Il ricorrente, ha subito minacce dai parenti marocchini e il suo rientro in quello Stato estero potrebbe recargli grave pregiudizio.
Infine, la pendenza di due procedimenti penali Ł stata allegata come circostanza tale da pregiudicare, in caso di espulsione, l’esercizio del diritto di difesa.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non Ł meritevole di accoglimento.
Quanto alla questione del radicamento del ricorrente sul territorio nazionale e alla presenza di una familiare (si tratta di una cugina) con la quale lo stesso ha un rapporto da preservare, il Tribunale di sorveglianza non ha potuto fare altro che segnalare l’assenza di ogni dimostrazione della presenza di una tale congiunta.
Rispetto a tale valutazione, le allegazioni del ricorrente si pongono in termini meramente confutativi con argomenti di puro merito laddove tentano di giustificare la mancanza di effettiva dimostrazione della esistenza della parente con il richiamo a dati generici, non verificabili (si evocano imprecisate ragioni di riservatezza) e, comunque, inidonei a supportare l’affermazione di una qualsiasi violazione di legge.
Va senz’altro condiviso il recente arresto di questa stessa Corte secondo cui «l’espulsione dello straniero disposta, come misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell’art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 non può trovare applicazione – neppure dopo l’entrata in vigore dell’art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, che ha abrogato l’art. 19, comma 1.1, terzo e quarto periodo, d.lgs. citato – quando si risolva in un’ingerenza nella vita privata e familiare dell’interessato, vietata dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come interpretato dalla Corte EDU» (Sez. 1, n. 43082 del 07/11/2024, COGNOME, Rv. 287150 – 01).
Tuttavia, le carenze dimostrative di una condizione di unità familiare, come già segnalate dal Tribunale di sorveglianza, precludono la possibilità di individuare condizioni ostative all’espulsione connesse alle predette esigenze di natura familiare.
Generici e puramente fattuali si rivelano i richiami alle minacce subite per opera di parenti della ex moglie in Marocco, così come il riferimento alla pendenza di altri procedimenti penali in Italia rispetto ai quali l’esercizio del diritto di difesa Ł garantito, peraltro, dai permessi ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 286 del 1998.
Alla luce di quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 19/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME