Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41913 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41913 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
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RITENUTO IN FATTO
NOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello d Napoli del 10 dicembre 2021 che, in parziale riforma della sentenza resa Tribunale di Napoli il 24 novembre 2015 all’esito di giudizio abbreviato, condannato alla pena di mesi otto di reclusione, in ordine al reato di cui 13, comma 13-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché il 23 novembre 2015, senza giustificato motivo, aveva fatto rientro nel territorio dello S violazione del provvedimento di espulsione del Tribunale di sorveglianza di COGNOME del 18 novembre 2008.
Il ricorrente articola due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazion della legge penale, con riferimento agli artt. 13, comma 13-bis, T.U. imm., perché la Corte di appello, nonostante specifica richiesta di trattazione oral causa, avevano celebrato il procedimento nella forma della trattazione scritta
2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 62-bis, 69, 81, 133 cod. pen., 13, comma 13-bis, T.U. imm., perché la Corte territoriale non avrebbe riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, senza offrir punto alcuna valida motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Dalla lettura del fascicolo, infatti, si evince che l’udienza del 10 di 2021 è stata celebrata dinanzi alla Corte di appello in presenza delle parti.
1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, posto che la pe irrogata è pari al minimo edittale e il giudizio di equivalenza delle circost stato imposto dall’art. 69 cod. pen., attesa la ritenuta circostanza agg della recidiva / iTp ec m/T ffin
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento i favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione de causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 22/06/2023