Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25656 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25656 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 280/2025
UP – 15/04/2025
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Con sentenza in data 27/09/2024, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma in data 23/11/2021, ha rideterminato in un anno e quattro mesi la pena inflitta a NOME COGNOME alias NOME COGNOME ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 13, comma 3, d.lgs. n. 286/98.
Dalle ricerche era emerso che NOME COGNOME era stato espulso nel dicembre 2021, ma la Corte di appello aveva disposto procedersi alla notifica presso il difensore di fiducia ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. e non presso la residenza dell’imputato in Albania. Aveva pertanto disposto l’adempimento con modalità incompatibili con il perseguimento della conoscenza effettiva del processo da parte dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Insegna la giurisprudenza che «la dichiarazione di elezione di domicilio mantiene i suoi effetti anche successivamente all’espulsione dell’imputato, non costituendo quest’ultima circostanza caso fortuito o forza maggiore che, ai sensi dell’art. 161, comma quarto cod. proc. pen., impedisce all’imputato di comunicare l’eventuale mutamento del luogo eletto» (Sez. 3, n. 3858 del 04/11/2015, dep. 2016, Rivas, Rv. 266085 – 01; Sez. 6, n. 6104 del 09/01/2018, Ago, Rv. 272161 – 01).
In ogni caso l’espulsione non valeva nemmeno come impedimento perchØ lo straniero può chiedere di essere autorizzato al rientro temporaneo in Italia per partecipare al processo. E infatti «non dà luogo a legittimo impedimento a comparire dell’imputato straniero espulso dal territorio dello Stato il silenzio serbato dalla pubblica amministrazione sulla richiesta di autorizzazione al rientro temporaneo in Italia, avanzata dal predetto per poter partecipare al processo a suo carico ex art. 17 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, gravando, in tal caso, sul richiedente l’onere di provare l’avvenuto esperimento di tutte le iniziative necessarie a superare la situazione di inerzia» (Sez. 3, n. 40851 del 08/05/2024, C., Rv. 287139 – 01).
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il Presidente
NOME COGNOME