Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29123 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29123 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette Ca nota difensiva e le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 9 dicembre 2020 dal Tribunale di AVV_NOTAIO nei confronti di NOME, per il reato di cui agli artt. 110628 cod. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto NOME, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione, con cui lamenta, sotto il profilo della violazione degli artt. 178 e 420-ter cod. proc. pen. l’impossibilità a partecipare alle tre ultime udienze di primo grado, in quanto espulso dal territorio nazionale, senza che il Tribunale avesse provveduto al suo reingresso, dovendosi applicare al caso di specie i medesimi principi di diritto affermati in tema di sopravvenuta detenzione.
3. Il ricorso è inammissibile.
La vicenda processuale è stata compiutamente ricostruita dalla Corte di appello, secondo cui NOME, detenuto per altra causa (e, per tale ragione, sempre presente alle udienze sino al 16 maggio 2018, previo ordine di traduzione), all’esito della scarcerazione per fine pena ,è stato destinatario di un provvedimento di espulsione amministrativa, disposto dal Prefetto di Piacenza il 18 febbraio 2019. Il Tribunale, all’udienza del 20 marzo 2019, ha concesso il rinvio richiesto dalla difesa dell’imputato per poter inoltrare istanza di reingresso e, successivamente, il Presidente ha rilasciato l’apposito nulla-osta; il AVV_NOTAIO, pur presone atto, ha rigettato l’istanza, per preminenti esigenze di sicurezza pubblica. Questo provvedimento non è stato impugnato dal difensore, che, all’udienza del 9 dicembre 2020, senza nulla eccepire (in tal modo, secondo i giudici dorici, palesando acquiescenza al provvedimento amministrativo), ha altresì acconsentito all’acquisizione del verbale di interrogatorio dell’imputato, non richiedendo un ulteriore rinvio dell’udienza e non insistendo per il suo esame in dibattimento. In effetti, il verbale dell’udienza del 9 dicembre 2020 – a cui il Collegio ha accesso, quale giudice del fatto processuale – evidenzia come il difensore di fiducia dei due coimputati abbia concluso, per entrambi indistintamente, nel seguente letterale tenore: «assoluzione perché il fatto non sussiste; in subordine derubricazione a furto per NOME. Deposita richiesta di liquidazione di NOMECOGNOMENOME». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In tal modo, si è in ogni caso cristallizzata la sanatoria di cui all’art. 182 comma 2, cod. proc. pen., in difetto di tempestiva deduzione – al compimento dell’atto o comunque immediatamente dopo – della nullità (da considerarsi “a regime intermedio”, ex artt. 178, lett. c), e 180 cod. proc. pen., riguardando l’intervento dell’imputato e non la sua omessa citazione). D’altronde, non costituirebbe di per sé legittimo impedimento, ai sensi dell’art. 420-ter cod. proc. pen., l’avvenuta espulsione dell’imputato straniero dal territorio dello Stato (Sez. 6, n. 15739 del 28/02/2018, Daja, Rv. 272774; Sez. 5, n. 18708 del 27/02/2013, T., Rv. 256247).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma
in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 giugno 2024
Il CosLaliere estensore
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Il Presidente