Espulsione Illegale e Patteggiamento: la Cassazione Fissa i Limiti
La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 4683 del 2024 affronta un tema cruciale nell’ambito del diritto penale e dell’immigrazione: i limiti all’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione in caso di patteggiamento. La pronuncia chiarisce quando un’ espulsione illegale può essere disposta, fornendo un importante principio di diritto a tutela delle garanzie procedurali.
I Fatti del Caso
Un cittadino straniero ricorreva in Cassazione avverso una sentenza del Tribunale di Monza emessa a seguito di patteggiamento. L’imputato era stato condannato a una pena di due anni di reclusione per reati di tentato furto in abitazione aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Oltre alla pena detentiva, il giudice di primo grado aveva disposto anche la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato.
Il ricorso si basava su due motivi, ma è il secondo, relativo all’espulsione, a diventare il fulcro della decisione della Suprema Corte, che lo ha esaminato d’ufficio.
L’Analisi della Corte e la Questione dell’Espulsione Illegale
La Corte di Cassazione ha prima di tutto dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso, ribadendo che l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è consentita solo per ragioni tassativamente previste dalla legge (art. 448, comma 2-bis, c.p.p.), tra cui non rientra la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p.
Il punto centrale della sentenza, tuttavia, riguarda la legalità della misura di sicurezza dell’espulsione. I giudici hanno rilevato d’ufficio l’illegalità di tale misura nel caso specifico. La Corte ha agito sulla base di un principio consolidato, che lega l’applicazione delle misure di sicurezza all’entità della pena patteggiata.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sull’interpretazione dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, con la sentenza di patteggiamento, non possono essere applicate misure di sicurezza personali, ad eccezione della confisca, quando la pena detentiva inflitta non supera i due anni.
Nel caso in esame, la pena concordata e applicata era esattamente di due anni di reclusione. Poiché l’espulsione dello straniero, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 286/1998, è a tutti gli effetti una misura di sicurezza personale, la sua applicazione era preclusa dalla legge.
La Corte ha specificato che una pena di due anni rientra nel limite di “non superiore a due anni”, rendendo di conseguenza l’ espulsione illegale. Non ricorrendo, inoltre, altre condizioni previste dalla legge (come quelle dell’art. 235 c.p.), la misura doveva essere annullata.
Le conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, ma solo limitatamente all’ordine di espulsione, che è stato eliminato. Il resto della sentenza, inclusa la pena di due anni di reclusione, è stato confermato. Questa decisione riafferma un importante limite a tutela dell’imputato nel contesto del patteggiamento: il rito premiale, che comporta una riduzione della pena, non può essere aggravato da misure di sicurezza personali se la sanzione detentiva si mantiene entro la soglia dei due anni. Si tratta di una garanzia fondamentale che bilancia l’efficienza processuale con i diritti dell’individuo.
È possibile applicare una misura di sicurezza come l’espulsione con una sentenza di patteggiamento?
No, non è possibile se la pena detentiva patteggiata non supera i due anni. La sentenza chiarisce che l’espulsione, in quanto misura di sicurezza personale, non può essere disposta in questi casi, come previsto dall’art. 445, comma 2, del codice di procedura penale.
Un ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è sempre ammissibile?
No, la legge lo consente solo per motivi specifici e tassativi, come quelli relativi all’espressione della volontà dell’imputato, all’erronea qualificazione giuridica del fatto o all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, secondo l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Cosa succede se una misura di sicurezza viene applicata illegalmente in una sentenza?
La Corte di Cassazione può rilevare d’ufficio l’illegalità e annullare la sentenza limitatamente a quella specifica parte, eliminando la misura. Nel caso di specie, la Corte ha annullato l’ordine di espulsione, lasciando invariata la pena detentiva di due anni.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4683 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 4683 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME ( DATA_NASCITA ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 del TRIBUNALE di MONZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME:I COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Monza che gli ha applicato la pena su richiesta per i reati di tentato furto in abitazione aggr resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate;
ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quando contro la sentenza applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attine all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la se all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicu (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.); ed è – per l’appunto – inammissibile, poiché non rientra nelle predette ipotesi, «il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con quale si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.», non occorrendo dilungarsi per rilevare la patente genericità della prospettazione difensiva;
ritenuto che:
l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, disposta ai sensi dell’art. 15 D. luglio 1998 n. 286, costituisce una misura di sicurezza personale e, come tale, non può essere applicata con la sentenza di applicazione di una pena detentiva non superiore a due anni (artt 445, comma 2, cod proc. pen.; cfr. Sez. 1, n. 35626 del 09/10/2002, Wajib, Rv. 222332 – 01, resa in relazione al testo dell’art. 445, comma 2, cit. anteriore alla novella ex lege 12 giugno 2003, n. 134; cfr. pure Sez. 1, n. 7454 del 23/02/2006, Bazahra, Rv. 234077 – 01);
pertanto, nella specie, essendo stata applicata la pena di due anni di reclusione, non può disporsi l’espulsione (non ricorrendo, peraltro, neppure i presupposti di cui all’art. 235 cod. p deve rilevarsi d’ufficio l’illegalità della «misura di sicurezza disposta in violazione dei pres e dei limiti stabiliti dalla legge per la sua applicazione» (Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, Ca Rv. 274946 – 02);
di conseguenza, deve annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’ordine di espulsione dello COGNOME, che deve essere eliminato (art. 620, comma 1, lett. I), cod. pr pen.), rimanendo assorbiti il secondo motivo di ricorso, ferma l’inammissibilità del primo moti come sopra ritenuta;
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’ordine di espulsione di NOME COGNOME, che elimina.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 18 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente