Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 159 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 159 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2022
SENTENZA
su ricorsa propost’ da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA in Iraq
NOME COGNOME il DATA_NASCITA in Libano
avverso la sentenza del 23/12/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del AVV_NOTAIO Procuratore generale, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente alla misura dell’espulsione, con declaratoria di inammissibilità,nel resto, dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha applicato, su concorde richiesta delle parti, a COGNOME NOME e a NOME COGNOME la pena di anni quattro e mesi dieci di reclusione per il primo, nonché quella di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro dodicimila di multa per il secondo, in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti, riconosciute ad entrambi le circostanze attenuanti generiche e, per il primo imputato, la circostanza attenuante di cui all’art. 12, comma 3-quinquies, d.lvo n. 286/1998 per i reati di cui all’art. 12 medesimo, con applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 235 cod. proc. pen.
Avverso la descritta sentenza hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con distinti atti di impugnazione.
2.1. COGNOME NOME deduce, con il primo motivo di ricorso, la nullità della sentenza per illegalità della pena irrogata, per violazione degli artt. 69, 61-bis, 62-bis, 63, 416 primo, terzo, quinto e sesto comma cod. pen. per omesso bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con le circostanze aggravanti di cui all’art. 416 cod. pen. non privilegiate, non svolto prima di operare l’aumento per effetto della circostanza aggravante di cui all’art. 61-bis cod. pen.
Si tratta, per la difesa, di pena illegale, posto che non è stato osservato il principio sancito dalle Sezioni unite di questa Corte, n. 42414 del 18 novembre 2021.
La pena applicata è stata determinata partendo dalla pena per il reato più grave di cui all’art. 416 cod. pen., in ragione delle contestate circostanze aggravanti, pari ad anni cinque di reclusione; detta pena è stata aumentata per effetto della circostanza aggravante privilegiata di cui all’art. 61-bis cod. pen. ad anni sei mesi otto di reclusione, ridotta ad anni cinque di reclusione per effetto delle circostanze attenuanti generiche e, successivamente, aumentata per effetto dei reati satellite, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 12, comma 3-quinquies, d.lvo n. 286/1998, per la continuazione, poi ridotta per il rito alla pena finale.
Si sostiene, per contro, in applicazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite nella sentenza citata, che si sarebbe dovuto procedere al bilanciamento tra le circostanze attenuanti e quelle aggravanti di cui all’art. 416 cod. pen. partendo da una pena base di anni tre, anche volendo ritenere il giudizio di bilanciamento operato soltanto nella misura dell’equivalenza,e poi aumentare la pena per effetto della circostanza privilegiata, nella misura di un terzo, per poi procedere agli aumenti per la continuazione, giungendo alla pena finale di anni quattro mesi due di reclusione. Si rileva che o nel caso di specie, sussiste l’interesse ad impugnare stante il risultato favorevole che sarebbe raggiunto dall’imputato quanto all’entità della pena da irrogare.
Con il secondo motivo si denuncia nullità della sentenza per vizio di motivazione in relazione all’applicazione della misura di sicurezza della espulsione ai sensi dell’art. 235 cod. pen.
La misura di sicurezza, nella specie, è stata applicata senza alcuna motivazione ) pur richiedendo la giurisprudenza di legittimità la necessità di motivare in relazione alla pericolosità sociale dell’imputato, trattandosi di misura di sicurezza personale facoltativa.
Si osserva che, in tale caso, il motivo è ammissibile pur trattandosi di sentenza di applicazione di pena, posto che la misura di sicurezza non ha formato oggetto di accordo e, dunque, è posto a carico del giudice l’onere di verificare / nell’applicarla, la sussistenza dei presupposti quanto alla pericolosità (si richiama Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019).
Si sottolinea infine, la collaborazione offerta dall’imputato all’Autorità giudiziaria che ha condotto al riconoscimento della circostanza attenuante privilegiata e delle circostanze attenuanti generiche e che l’imputato è titolare di permesso di soggiorno per motivi di asilo politico in corso di validità, per cui nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 19 d.lvo n. 286/1998, non può essere disposta l’espulsione.
2.2. NOME COGNOME per il tramite del difensore denuncia, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione agli artt. 63, quarto comma,e 69 cod. pen.
Assume il difensore che il giudice, in presenza di circostanze aggravanti privilegiate (art. 12, comma 3-ter 1 TU Imm. e 4 legge n. 146 del 2006) nonché della circostanza aggravante di cui all’art. 112, terzo comma, cod. pen., ha individuato la pena base del reato più grave (capo 25), operando l’aumento di pena soltanto per la circostanza di cui all’art. 4 cit., per effetto dell’art. 63, quarto comma, cod. pen.. (per le restanti aggravanti di cui all’art. 12, comma 3-ter 1 TU Imm. e 112, primo comma , n. 1 , cod. pen.), per poi operare la riduzione per le circostanze attenuanti generiche. J)
Invece, il giudice, in ossequio ai principi sanciti dalle Sezioni Unite di questa Corte n. 42414 del 2021, avrebbe prima dovuto procedere all’aumento per le circostanze privilegiate e poi procedere al giudizio di bilanciamento con la circostanza attenuante di cui all’art. 112 cod. pen.,che peraltro non ha natura di circostanza attenuante ad effetto speciale.
Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione posto che la sentenza non ha motivato, adeguatamente, in relazione alla continuazione esterna ed interna, per il reato di cui al capo 25, senza tenere conto del dictum delle Sezioni unite in tema di motivazione in relazione al reato continuato (n. 47127 del 2021).
Il Procuratore generale presso questa Corte ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento, limitatamente all’espulsione,, con rinvio e declaratoria di inammissibilità nel resto dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il secondo motivo del ricorso presentato dal difensore di COGNOME NOME è fondato e dunque va pronunciato annullamento della sentenza impugnata nei confronti del ricorrente limitatamente all’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
Il ricorso presentato dal difensore di NOME e, nel resto, quello di NOME COGNOME NOME sono inammissibili.
Entrambi i ricorsi, con il primo motivo, denunciano violazione di legge nella comparazione fra circostanze, laddove, a fronte di circostanze comparabili e della circostanza di cui all’art. 61-bis cod. pen. sottratta al bilanciamento, il giudice aveva proceduto, dapprima, all’aumento di pena per la circostanza aggravante così detta privilegiata e, quindi, alla comparazione fra circostanze attenuanti ed aggravanti, mentre avrebbe dovuto operare in senso inverso come precisato dalla giurisprudenza (Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021, CENA, Rv. 282096).
I motivi non sono consentiti.
A norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., avverso le sentenze pronunciate ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. è consentita l’impugnazione con ricorso per cassazione “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza”.
La giurisprudenza ha quindi precisato che non è pena illegale quella, determinata in violazione di legge, che, però, non risulti inosservante dei limiti edittali generali, nonché dei limiti edittali propri delle singole previsioni di reato, restando irrilevanti i passaggi intermedi.
Anche il secondo motivo del ricorso presentato dal difensore di NOME, relativo all’omessa motivazione del trattamento sanzionatorio relativo ai reati così detti satellite, non è consentito per la medesima ragione.
La difesa di COGNOME NOME ha denunciato l’assenza di motivazione della applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione, statuizione che non era oggetto dell’accordo delle parti.
Va ricordato che, in relazione all’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle partile Sezioni Unite (n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348) hanno precisato che “la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorríbile per cassazione nei soli limiti di cui all’art. 448,
comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell’accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall’art. 606 cod. proc. pen.”.
Nel caso in esame, il punto relativo all’applicazione della mfsura di sicurezza era rimasto fuori dall’accordo fra le parti e, quindi, su di esso il giudice doveva provvedere, come ha fatto, ma di tale statuizione doveva dare motivazione, risultata, invece, assente.
Va dunque pronunciato annullamento della sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla misura di sicurezza dell’espulsione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in diversa persona fisica.
Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito della decisione, deve rinnovare il giudizio sull’applicazione della misura di sicurezza di cui all’art. 235 cod. pen., evitando la carenza motivazionale che si è censurata.
Nel resto, il ricorso di COGNOME NOME è inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso di NOME consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000,-00.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla misura di sicurezza dell’espulsione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in diversa persona fisica.
Dichiara inammissibili nel resto il ricorso di COGNOME NOME. Dichiara inammissibile il ricorso di NOME COGNOME, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 novembre 2022.