Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20364 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20364 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
Sui ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato in Bosnia-Erzegovina il DATA_NASCITA avverso la sentenza emessa il 08/11/2023 dal G.i.p. del Tribunale di Macerata visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dai consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico M’inistero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dei 08/11/2023, il G.p. del Tribunale di Macerata ha applicato a COGNOME NOME la pena da questi concordata con il RAGIONE_SOCIALE‘ubblico Ministero in relazione ai delitto di detenzione e trasporto di una ingente quantità di hashish, come meglio specificato in rubrica. Il G.i.p. ha altresì disposto l’espulsione del COGNOME, a pena espiata, rigettando la richiesta del ricorrente di sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare.
Avverso tale decisione ; propone ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE, a mezzo dei proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla disposta espulsione. Si lamenta una totale carenza motivazionale al riguardo, essendovi in sentenza solo un riferimento alla pericolosità dell’imputato. Si richiamano precedenti giurisprudenziali in ordine alla necessità di una specifica motivazione, facendosi altresì riferimento a quanto prospettato dal COGNOME in ordine alle ragioni alla base della condotta illecita.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva. Si lamenta il carattere apparente della motivazione, con richiamo ad un precedente relativo all’ammissibilità della sostituzione anche in caso di pericolo di recidiva.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo adeguatamente motivate le decisioni oggetto di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato.
Deve invero trovare accoglimento il primo ordine di doglianze, relativo al difetto di motivazione in ordine alla disposta espulsione del COGNOME a pena espiata. Questa Suprema Corte ha invero chiarito che «in tema di misure di sicurezza, !’espulsione delio straniero dal territorio dello Stato a pena espiata, prevista dall’art. 86, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, può essere applicata dal giudice di merito con la sentenza di patteggiamento solo previo e motivato accertamento della sússistenza in concreto della pericolosità sociale dello straniero» (Sez. 3, n. 30289 del 20/04/2021, COGNOME, Rv. 281921 – 01). In senso analogo, cfr. anche Sez. 6, n. 4210 del 18/01/2022, COGNOME, Rv. 282883 – 01, secondo la quale «va annullata con rinvio la sentenza di patteggiamento che, nel disporre la misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato ex art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n: 309, senza motivare in concreto sul presupposto della pericolosità sociale, si limiti a rinviare all’ordinanza cautelare emessa nei confronti dell’imputato, atteso che i parametri della pericolosità sociale e del pericolo di condotte reiperative ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., posti rispettivamente a base della misura di sicurezza e della misura cautelare, sono solo in parte coincidenti»).
In tale prospettiva ermeneutica, del tutto condivisibile, appare evidente la carenza motivazionale relativa all’espulsione del ricorrente, essendosi il G.i.p. limitato ad un laconico quanto autoreferenziale richiamo alla pericolosità del COGNOME.
Il secondo motivo è invece manifestamente infondato.
Assume invero rilievo assorbente – rispetto alla disamina dei rilievi difensivi concernenti la motivazione con cui il G.i.p. ha rigettato la richiesta di sostituzione
della pena detentiva – la necessità di dar seguito all’indirizzo interpretativo, recentemente affermato da questa Suprema Corte, secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con cui si deduca la violazione dell’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen.. per omesso avviso alle parti della possibilità di sostituire la pena detentiva non superiore a quattro anni, trattandosi di norma applicabile al solo giudizio ordinario, nel quale solo a seguito della lettura del dispositivo l’imputato conosce l’entità della pena e può valutare se consentire o meno alla sua sostituzione, laddove il giudice del patteggiamento può applicare una delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 solo se tale sostituzione sia stata oggetto dell’accordo» (Sez. 6, n. 30767 dei 28/04/2023, Lombardo, Rv. 284978 – 01). In motivazione, tale pronuncia ha ulteriormente precisato che «la soluzione adottata dal legislatore appare coerente con il diverso meccanismo di determinazione del trattamento sanzionatorio nel rito ordinario e in quello del patteggiamento. Nel primo caso, infatti, solo a seguito della lettura del dispositivo, l’imputato può conoscere l’entità della pena e valutare se acconsentire o meno alla sua sostituzione con una pena diversa da ,quella pecuniaria (art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen.). In caso di patteggiamento, la logica è esattamente inversa e, poiché le parti già conoscono la pena detentiva che sarà applicata, il legislatore richiede che la sua sostituzione sia già inclusa nel patto processuale».
Le condivisibili argomentazioni della Sesta Sezione, volte specificamente ad evidenziare l’inapplicabilità al patteggiamento delle disposizioni in tema di avviso ex art. 545-bis cod. proc. pen., evidenziano peraltro, più in generale, una sorta di incompatibilità strutturale tra le disposizioni in tema di sostituzione della pena detentiva subito dopo la pronuncia della sentenza, introdotte con il predetto articolo nei codice di rito, e l’istituto del patteggiamento: restando salva la sola rpotesi in cui !a sostituzione sia entrata a far parte dell’accordo sottoposto al giudice.
Da ciò consegue che deve ritenersi precluso, in sede di legittimità, il sindacato della motivazione con cui il giudice, accogliendo il patteggiamento, abbia rigettato una richiesta di sostituzione della pena .deteativa non compresa nell’accordo ex art. 444 cod. proc. pen., non potendosi annoverare tale questione tra quelle per le quali, se estranee all’accordo, deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. (cfr. ad es., cori riferimento alle pene accessorie in materia fallimentare, Sez. 5, n. 24874 del 21/04/2023, COGNOME, Rv. 284818 – 01).
La fondatezza di tali conclusioni – appare ulteriormente avvalorata dal . contenuto dell’art. 448 comma 1-bis cod. proc, pen., introdotto dall’art. 25 d.lgs. n. 150 dei 2022, secondo cui le disposizioni relative all’ipotesi in cui non sia possibile decidere immediatamente sulla sostituzione della pena (fissazione di apposita udienza, assunzione di informazioni ecc.: cfr. l’ultima parte del predetto
comma 1-bis, nonché i commi 2 e 3 dell’art. 545-bis, ivi espressamente richiamati) trovano applicazione solo “quando l’imputato e il pubblico ministero concordano l’applicazione di una pena sostitutiva ai sensi dell’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
È appena il caso di evidenziare conclusivamente, con riferimento alla fattispecie concreta, che dal verbale di udienza del 08/11/2023 emerge che il COGNOME aveva chiesto personalmente la sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare: tuttavia, la difesa ha subito dopo insistito (senza opposizione alcuna dell’imputato) “nell’istanza di patteggiamento già formulata in atti”, ed il P.M. si è rimesso “al consenso già prestato”.
Risulta dunque evidente che il tema della sostituzione è rimasto estraneo all’accordo ex art. 444 cod. proc. pen., già concluso prima dell’udienza, tenuto fermo dalle parti ed infine recepito dal G.i.p. del Tribunale di Macerata, il quale -qualora invece la sostituzione della pena detentiva fosse stata inserita nell’accordo – non avrebbe avuto «altra alternativa tra l’accoglimento ed il rigetto della richiesta» (cfr. Sez. 6. n. 30767 del 2023, cit.).
Le considerazioni fin qui svolte impongono l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta espulsione del COGNOME, con rinvio al Tribunale di Macerata, in diversa composizione, per nuovo giudizio sul punto; nel resto, il ricorso deve essere invece dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta espulsione con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Macerata in diversa persona fisica. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 7 marzo 2024