Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 33097 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 33097 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA in Perù; avverso la sentenza del 05/06/2023 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 5 giugno 2023, la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del 16 febbraio 2023 del tribunale di Ancona, di condanna di NOME NOME NOME in ordine ai reati di cui agli artt. 73 comma 1 e comma 5 del DPR 309/90, avvinti dalla continuazione.
Avverso la predetta sentenza COGNOME NOME, mediante il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di impugnazione.
Rappresenta, con il primo, i vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., per il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, DPR 309/90 in relazione al reato di cui al capo 1). La decisione viene criticata nella parte in cui per il primo reato non configura il quinto comma prima citato,
in quanto trascura l’esito della perizia per cui il peso netto della droga non superava i 100 grammi, quale dato che la stessa Corte di Cassazione considera idoneo per la qualificazione omessa. Non convince, poi, la mancata considerazione per cui la droga era usata anche per fini personali, come anche la valorizzazione, in senso negativo, della somma rinvenuta di 4500 euro.
Con il secondo deduce il vizio dell’art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., per il mancato riconoscimento delle generiche per l’omessa considerazione delle rilevazioni difensive al riguardo espresse nell’atto di appello, come riportate anche in ricorso, tra cui anche la dichiarata disponibilità a collaborare con la giustizia, con richiesta espressa di essere interrogato.
Con il terzo deduce i vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., ordine all’espulsione, essendosi trascurato il dato della lunga permanenza in Italia del ricorrente, ove ha anche costituito il proprio nucleo familiare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile. GLYPH t ,3 LÀJO to4, 12
Quanto al primo motivo, si osserva che la motivazione della sentenza impugnata appare corretta ed in linea con i principi in più occasioni affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in relazione sia al quantitativo di sostanza stupefacente sequestrato sia in relazione agli altri parametri indicati dalla legge (mezzi, modalità o circostanze dell’azione), senza che possa invocarsi un isolato indirizzo giurisprudenziale, che il collegio non condivide, nella misura in cui, tra l’altro, elabora un indirizzo fondato su dati generici e non espandibili per qualsiasi singola vicenda. Il motivo, inoltre, non si confronta adeguatamente con il rilievo per cui lo stesso imputato ha ammesso la destinazione esclusiva allo spaccio della droga, opponendo un dato contrario, nel senso di un uso anche personale, in assenza però di ogni necessaria e puntuale allegazione in tal senso.
Riguardo al secondo motivo, la corte ha negato le attenuanti valorizzando il rinvenimento di sostanze di varia natura e, quanto alla pretesa disponibilità a collaborare, ha anche evidenziato la estrema genericità e inconsistenza della stessa. Così che a fronte di un’adeguata e completa motivazione è sufficiente altresì ricordare che “al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione
di esso può risultare all’uopo sufficiente” (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).
Riguardo al terzo motivo, fondato, si osserva che a fronte della rappresentata circostanza della esistenza, per l’imputato, di un nucleo familiare in Italia, laddove poi già emerge nella prima sentenza il richiamo alla sussistenza di un “nucleo familiare” del NOME, e a fronte, in particolare, del riferimento, nell’atto di appello, alla residenza in Italia dell’imputato da diversi anni, c esistenza di un suo nucleo familiare, emergeva un dovere, non adempiuto, di motivazione sul punto, nel senso di operare una valutazione complessiva di eventuali ritenute ragioni di pericolosità dell’imputato rispetto ai predetti prof come richiesto dalla giurisprudenza ormai consolidata sul punto.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata limitatamente all’espulsione con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente all’espulsione con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla corte di appello di Perugia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso, il 20.02.2024.