Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13321 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13321 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 28/06/2023 del TRIBUNALE di BERGAMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME per l’inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bergamo, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 28/6/2023, ha dichiarato inammissibile l’istanza con la quale COGNOME NOME ha chiesto la rettifica del provvedimento di “comunicazione nuovo residuo pena” emesso dalla Procura della Repubblica di Bergamo il 7/4/2020.
Avverso, l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’errata applicazione dell’art. 86 D.P.R. 309/1990. Nell’unico motivo la difesa rileva che il provvedimento non terrebbe conto del fatto che la misura di sicurezza dell’espulsione non era stata indicata nella nuova determinazione della pena allorché è stata riconosciuta la continuazione e che, contrariamente a quanto indicato nel provvedimento, il fatto che il condannato abbia prestato il
è
consenso all’esecuzione della pena in Albania non comporta l’automatica acquiescenza all’espulsione. Sotto altro profilo, poi, la circostanza che il condannato sia ora già all’estero sarebbe irrilevante in quanto lo stesso avrebbe comunque interesse a ritornare in Italia e a circolare liberamente in area Shengen.
In data 2 novembre 2023 sono pervenute in cancelleria le osservazioni con le quali il AVV_NOTAIO chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’errata applicazione dell’art. 86 D.P.R. 309/1990.
La doglianza è infondata.
2.1. Il ricorrente è stato condannato all’esito di due diversi processi per reati relativi a violazioni in materia di stupefacenti.
In uno dei due, per quello che rileva in questa sede, è stata disposta la misura di sicurezza dell’espulsione ex art. 86 D.P.R. 309/1990.
Durante l’espiazione della pena è stata ritenuta la continuazione e il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che il reato più grave fosse quello per il quale non era stata disposta l’espulsione e ha applicato l’aumento per questo, senza nulla specificare in merito alla misura di sicurezza (ord. GE del 6/4/2020).
La Procura della Repubblica ha emesso una “Comunicazione nuovo residuo pena. Ordine di carcerazione per rideterminazione della pena a seguito di ordinanza ex art. 671 c.p.p. e 81 c.p.” il 7/4/2020.
In tale provvedimento è stata “disposta” l’espulsione a pena espiata, previo accertamento della pericolosità.
In data 4/3/2021 La Corte di Appello di Brescia, come richiesto dal Ministero e con il consenso del detenuto, si è pronunciata favorevolmente in merito all’esecuzione della pena in Albania, luogo dove attualmente il ricorrente sta eseguendo la pena.
In data 11/8/2022 il difensore ha presentato istanza di rettifica chiedendo che venga espunto dalla “comunicazione…”, rectius dall’ordine di carcerazione/scarcerazione, la misura dell’espulsione in quanto questa non farebbe parte della pena applicata dal giudice dell’esecuzione allorché ha calcolato la continuazione.
Il giudice dell’esecuzione ha dichiarato inammissibile l’istanza sul presupposto che la pena è in esecuzione in Albania e che si deve fare riferimento a quanto indicato nella sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Brescia il 4/3/2021.
2.2. La conclusione cui è pervenuto il giudice dell’esecuzione all’esito di un’attenta ricostruzione dell’iter del procedimento è corretta.
Come risulta nella sentenza della Corte di Appello di Brescia che si è pronunciata a favore dell’esecuzione della pena in Albania, infatti, la misura dell’espulsione è parte integrante della pena da eseguire.
La sentenza non è stata impugnata e, pertanto, la pena da eseguire, come correttamente evidenziato dal giudice di merito, è quella indicata nel dispositivo della stessa al quale la “comunicazione” del 7 aprile 2020 fa espresso riferimento. Né, d’altro canto, rileva che, all’atto del riconoscimento, non sia stata fatta menzione della misura di sicurezza dell’espulsione, quanto piuttosto rileva il fatto che il giudice dell’esecuzione non l’abbia specificamente esclusa.
2.3. E’ priva di fondamento, infine, anche la deduzione sull’illegale applicazione dell’espulsione con sentenza di patteggiamento.
La fattispecie, infatti, va considerata alla luce del principio di diritto espress da Cass. Sez. 1, n. 2345 del 16/5/2017, Terzi, rv. 270296 per cui “per valutare il superamento del limite di pena necessario per l’applicabilità, con la sentenza di cui all’art. 445 cod. proc. pen., della misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 86, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel caso di pena patteggiata quale aumento a titolo di continuazione rispetto ad altra condanna occorre considerare la pena complessiva inflitta” (nel medesimo senso cfr. Sez. 4, n. 32290 del 24/06/2009, Marzouk, Rv. 245279 – 01).
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso 1’11 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
CORTE SUPREMA N CASSA NOME
Il Presidente NOME COGNOME