Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11924 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 1 Num. 11924 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nata in El Salvador il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del Giudice di pace di Bergamo del 06/06/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell’art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto qualificarsi il ricorso come appello con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Bergamo ha dichiarato NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art.10-bis d.lgs. 286/1998 perché, essendo straniera non appartenente alla U.E., senza giustificato motivo, si tratteneva del territorio italiano in violazione del predetto Testo Unico (fatto accertato in Bracca il 14 agosto 2022) e l’ha condannata alla pena di euro 5.000 di ammenda, con conversione della pena pecuniaria nella espulsione ai sensi dell’art.16 d.lgs. 286/1998 e disponendo per l’imputata il divieto di rientrare nel territorio dello Stato per un periodo di anni cinque.
Avverso la predetta sentenza l’imputata, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito indicati nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo p l’annullamento del provvedimento impugnato.
2.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art.178 del codice di rito ed il relativo vizio di motivazione, rispetto alla determinazione dell’orario di trattazione dell’udienza tenuta dal Giudice di pace in data 6 giugno 2023 in base al ruolo diffuso on line ed affisso all’esterno dell’aula.
2.2. Con il secondo denuncia, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art.10-bis d.lgs. 286/1998 per la mancata sospensione del procedimento penale in considerazione della tempestiva presentazione di istanza di regolarizzazione da parte dell’imputata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere qualificato come appello con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo.
Invero, con la sentenza impugnata è stata applicata – nei confronti della odierna ricorrente – la misura dell’espulsione in sostituzione della pena pecuniaria.
Al riguardo deve ricordarsi che, come statuito più volte da questa Corte, è appellabile e non già ricorribile per cassazione la sentenza del Giudice di pace che (come avvenuto nel caso di specie) pronunci condanna alla misura della
espulsione in sostituzione della pena pecuniaria, stante la ‘ratio legis’ di consentire lo scrutinio nel merito ove siano irrogate sanzioni che incidono sulla libertà dell’imputato (Sez. 1, n.43956/2010; Sez. 1, n.40275/2023).
Per le ragioni sopra illustrate, quindi, il ricorso deve essere qualificato come appello con il conseguente invio degli atti al Tribunale di Bergamo.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo.
Così deciso in Roma, l’ 11 gennaio 2024.