Espulsione dello straniero: la Cassazione sui limiti del ricorso
L’espulsione dello straniero come misura di sicurezza è un tema delicato che interseca il diritto penale con la normativa sull’immigrazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i criteri di valutazione della pericolosità sociale e i limiti del sindacato di legittimità sulle decisioni dei giudici di merito. Analizziamo un caso emblematico di traffico internazionale di stupefacenti per comprendere come la Corte valuta questi aspetti.
I fatti del processo
Il caso riguarda un cittadino straniero condannato in primo grado e in appello a una pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione per reati legati al traffico di droga. Nello specifico, le accuse riguardavano la complicità nell’importazione e consegna di circa 2,1 kg di eroina a un complice e la successiva detenzione di ulteriori 26 kg della stessa sostanza, rinvenuti nella sua abitazione. Il tutto aggravato dall’ingente quantità. La Corte d’Appello aveva confermato integralmente la sentenza di primo grado, inclusa l’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio nazionale.
Il ricorso e la questione sull’espulsione dello straniero
L’imputato ha presentato ricorso per cassazione, basandolo su un unico motivo: un presunto vizio di motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio. In particolare, la difesa contestava la mancata esclusione della misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, ritenendola ingiustificata o comunque non adeguatamente motivata dai giudici di merito.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una motivazione chiara e rigorosa. Innanzitutto, ha ribadito un principio fondamentale: le valutazioni del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio sono insindacabili in sede di legittimità, a meno che non presentino vizi logico-giuridici evidenti. Nel caso di specie, la motivazione della Corte territoriale è stata giudicata pienamente adeguata e coerente.
La Corte di Cassazione ha evidenziato come i giudici d’appello avessero correttamente valorizzato l’elevata pericolosità sociale dell’imputato, basandosi su elementi concreti:
1. Gravità e continuità del reato: L’imputato si era reso responsabile, nell’arco di soli due giorni, prima dell’importazione di oltre 2 kg di eroina e poi della detenzione di altri 26 kg. Questo dimostrava un coinvolgimento in un’attività di spaccio di vastissima portata.
2. Ruolo nell’organizzazione: Il fornitore albanese riponeva in lui piena fiducia, al punto da coinvolgerlo attivamente nella ricerca di un corriere. Ciò indicava un ruolo non marginale ma essenziale, quale supporto logistico nell’organizzazione del traffico.
3. Assenza di ravvedimento: Durante tutto il processo, l’imputato non ha mostrato alcun segnale di resipiscenza o di presa di coscienza della gravità delle sue azioni.
4. Mancanza di integrazione: Non sono emersi elementi positivi relativi alla sua vita in Italia. Ad eccezione della presa in carico da parte dei servizi sociali dopo l’arresto, non svolgeva un’attività lavorativa né aveva una vita stabilizzata, fattori che avrebbero potuto giocare a suo favore.
Questi elementi, nel loro complesso, dipingevano un quadro di un soggetto con scarse prospettive di ravvedimento e pienamente inserito in un contesto criminale strutturato, giustificando ampiamente sia la pena inflitta sia la misura di sicurezza dell’espulsione.
Le conclusioni
La decisione della Corte di Cassazione conferma che, in assenza di vizi logici, la valutazione della pericolosità sociale di un condannato spetta insindacabilmente al giudice di merito. Per contestare una misura come l’espulsione dello straniero, non è sufficiente un generico dissenso, ma è necessario dimostrare un’irragionevolezza manifesta nella motivazione della sentenza. Questo caso sottolinea l’importanza, per la difesa, di fornire elementi concreti che attestino un percorso di integrazione sociale e di ravvedimento, unici fattori in grado di contrastare una valutazione di pericolosità basata sulla gravità dei reati commessi. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dalla legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le decisioni del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio sono insindacabili in Cassazione, a meno che non vi siano vizi logico-giuridici. In questo caso, la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello pienamente adeguata e priva di vizi.
Quali elementi hanno giustificato la valutazione di ‘elevata pericolosità’ dell’imputato?
La Corte ha basato la sua valutazione su diversi fattori: il coinvolgimento nel traffico di quantitativi ingenti di eroina in un breve lasso di tempo, il suo ruolo logistico essenziale per l’organizzazione criminale, la totale assenza di segnali di pentimento e la mancanza di una vita stabile e integrata nel tessuto sociale italiano.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, che in questa ordinanza è stata fissata in 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3712 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3712 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione, per i delitti di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 co. 1 d.P.R. 3 (capo DD), 80 co. 2 d.P.R. 309/1990 (capo EE), per aver procurato e consegnato a COGNOME NOME circa 2,107 kg di sostanza stupefacente del tipo eroina; per aver procurato a NOME circa 30,2 kg di sostanza stupefacente del tipo eroina.
Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in punto trattamento sanzionatorio, in particolare con riferimento alla mancata esclusione della misura d sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato.
Considerato che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattament sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fornito una motivazione pienam adeguata, valorizzando l’elevata pericolosità dell’imputato. È stato infatti rilevato che, nel di soli due giorni, egli si è reso responsabile prima del concorso nell’importazione di circa 2 kg lordi di eroina e, il giorno successivo, della detenzione di ulteriori 26 kg della mede sostanza, rinvenuti nella sua abitazione nel corso della perquisizione. Tale circostanza dimostr il coinvolgimento dell’imputato in un’attività di spaccio di rilevante portata e con s prospettive di ravvedimento. A ciò si aggiunge che il fornitore albanese, Cimi, riponeva pie fiducia nelle sue capacità criminali, coinvolgendolo nelle operazioni volte all’individuazione corriere. La Corte ha inoltre evidenziato l’assenza, da parte dell’imputato, di qualsivoglia seg di resipiscenza nel corso del processo, nonché la mancanza di elementi positivi relativi alla s situazione in Italia: ad eccezione della presa in carico da parte dell’assistente sociale l’arresto, non risulta svolgesse attività lavorativa né che avesse una vita stabilizzata. È eme invece, la sua funzione essenziale quale supporto logistico nell’organizzazione del traffico stupefacenti.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12/12/2025