Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17271 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17271 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
UP – 23/04/2025
R.G.N. 7930/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso Corte d’appello di Firenze nel procedimento a carico di: COGNOME (C.U.I. CODICE_FISCALE) nato in Albania il 02/12/1980 avverso la sentenza del 10/10/2024 del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con rideterminazione della pena in mesi sei di reclusione.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 10 ottobre 2024 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha condannato NOME COGNOME alla pena di mesi sei di reclusione, sostituita con l’espulsione immediata dal territorio dello Stato per il periodo di tre anni, per il reato di cui all’art. 13, comma 13, D.lgs. n. 286/1998 commesso il 09 ottobre 2024. Il giudice, alla luce del comportamento processuale ammissivo dell’imputato, ha ritenuto applicabile la sostituzione della pena, ai sensi dell’art. 16 d.lgs. n. 286/1998.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione all’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 286/1998.
Il giudice ha errato nell’applicare la sanzione sostitutiva dell’espulsione prevista dall’art. 16 d.lgs. n. 286/1998, perchØ il terzo comma di tale norma ne vieta l’applicazione nel caso di condanna per un delitto previsto dal medesimo testo unico, punito con pena edittale superiore nel massimo a due anni di reclusione, come l’art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998, che prevede una pena da uno
a quattro anni di reclusione.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge in relazione all’art. 13, comma 4-bis e 14 d.lgs. n. 286/1998.
Dal verbale di arresto risulta che l’imputato era privo di documenti validi per l’espatrio, avendo esibito solo una foto del passaporto albanese presente sul suo telefono cellulare ed essendo stato identificato attraverso le impronte digitali, dalle quali egli risultava, peraltro, avere in passato declinato false generalità. Inoltre egli era privo di un alloggio stabile, che ne consentisse il rintraccio al fine di eseguire l’espulsione. In casi analoghi la Corte di cassazione ha stabilito la sussistenza di una delle cause ostative all’espulsione previste dall’art. 14 d.lgs. n. 286/1998. Il provvedimento di sostituzione della pena emesso dal giudice per le indagini preliminari, pertanto, deve essere dichiarato illegale o, quanto meno, illegittimo.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con rideterminazione della pena in mesi sei di reclusione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato, in entrambi i suoi motivi, e deve essere accolto.
Esso Ł ammissibile, benchØ la sentenza impugnata sia stata emessa secondo il rito abbreviato. L’impugnazione, infatti, Ł stata proposta, direttamente quale ricorso in cassazione, dal Procuratore generale presso la Corte di appello, il quale, ai sensi dell’art. 570 cod. proc. pen., può proporre una impugnazione che, stante il limite all’appello del pubblico ministero stabilito dall’art. 443, comma 3, cod. proc. pen., deve essere individuata esclusivamente nel ricorso in cassazione. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, «Il procuratore generale presso la corte d’appello, ai sensi dell’art. 608 cod. proc. pen., può ricorrere per cassazione avverso la sentenza di condanna emessa all’esito del rito abbreviato, per tutti i vizi indicati dall’art. 606 cod. proc. pen. e, pertanto, anche per difetto di motivazione ai sensi della lett. e) del citato articolo» (Sez. 2, n. 190 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 277815). Inoltre si Ł stabilito che «Il pubblico ministero che intenda impugnare la sentenza di condanna resa nel giudizio abbreviato facendo valere il vizio di violazione di legge nella determinazione della pena, Ł tenuto ad esperire il ricorso diretto per cassazione, in quanto tale decisione può essere appellata solo nel caso in cui la stessa modifichi il titolo del reato » (Sez. 3, n. 31616 del 31/05/2019, Rv. 276047).
2. Il primo motivo di ricorso Ł fondato.
L’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 stabilisce che «l’espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi … i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni», quale Ł il delitto previsto dall’art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998, sanzionato con pena da uno a quattro anni di reclusione, introdotta dal d.l. n. 241/2004. Il legislatore ha palesemente ritenuto tale sanzione sostitutiva non idonea nel caso di commissione di reati di particolare gravità o di reati che, come nel presente caso, dimostrano l’inefficacia di un simile provvedimento, avendo il destinatario già violato una precedente misura analoga. Non sono previste eccezioni a tale divieto, che deve perciò essere applicato immediatamente, eliminando la relativa disposizione.
3. Anche il secondo motivo di ricorso Ł fondato.
L’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 286/1998 consente l’applicazione della sanzione dell’espulsione, in sostituzione della pena detentiva irrogata entro il limite di due anni, a condizione che «non ricorrano le cause ostative indicate nell’art. 14, comma 1, del presente testo unico, che impediscono l’esecuzione immediata dell’espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica». L’art. 14, comma 1, del T.U.I., che disciplina l’esecuzione dell’espulsione, richiama tra le
cause che impediscono un’esecuzione immediata, e legittimano il trattenimento dello straniero in un centro di permanenza, quelle previste dall’art. 13, comma 4-bis, T.U.I., tra cui sono compresi il mancato possesso del passaporto in corso di validità e la mancanza di prova di un domicilio che consenta l’agevole rintraccio del soggetto da espellere. Il verbale di arresto dell’imputato, allegato al ricorso ai fini del rispetto dell’onere di autosufficienza, attesta che, quanto meno alla data del 09/10/2024, egli era privo di un valido documento che consentisse il proprio riconoscimento, ed era privo di una stabile dimora. Il giudice, nell’intestazione della sentenza, dà atto della mancanza di una dimora fissa dell’imputato, avendo egli stesso riferito di essere occasionalmente ospite presso un amico. Nulla si precisa in merito alla eventuale dimostrazione del possesso di un valido documento di riconoscimento, ed in particolare del passaporto in corso di validità.
Il giudice, pertanto, avrebbe dovuto rilevare la sussistenza di una causa ostativa all’applicazione della sanzione sostitutiva dell’espulsione, prevista dagli artt. 14, comma 1, e 13, comma 4-bis, d.lgs. n. 286/1998, che rendeva non concedibile il beneficio richiesto dall’imputato stesso.
Per le ragioni sopra esposte il ricorso del pubblico ministero deve essere, pertanto, accolto, e la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla sostituzione della pena irrogata con la sanzione dell’espulsione dal territorio dello Stato. Vertendosi nel caso dell’art. 620, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., e in cui questa Corte può adottare i provvedimenti necessari per eliminare il vizio riscontrato, come previsto dall’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., l’annullamento deve essere disposto senza rinvio, con eliminazione della sostituzione della pena applicata, che deve perciò essere indicata in quella di sei mesi di reclusione, disposta dal giudice procedente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena detentiva con l’espulsione, sostituzione che elimina.
Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze.
Così deciso il 23/04/2025.
Il Presidente NOME COGNOME