Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38283 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38283 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME
NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d’appello de L’Aquila nel procedimento a carico di: COGNOME NOME, nato in Marocco l’DATA_NASCITA avverso la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare di Pescara dell’8/4/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 8.4.2025, il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pescara ha condannato NOME COGNOME, all’esito di giudizio abbreviato richiesto in udienza preliminare, alla pena di quattordici anni e quattro mesi di reclusione, esclusa l’applicazione della recidiva, per i reati di rissa aggravata, omicidio e porto di coltello senza giustificato motivo.
2.Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Pescara, articolando un unico motivo, con il quale deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 235 cod. pen.
Il ricorrente censura che il G.u.p. abbia omesso di applicare la misura di sicurezza personale dell’espulsione del condannato dal territorio dello stato italiano. Trattandosi, infatti, di cittadino extracomunitario, avrebbe dovuto essere disposta la misura prevista dall’art. 235 cod. pen., in conseguenza della condanna alla reclusione per un tempo superiore a due anni, una volta scontata la pena principale.
La estrema gravità dell’omicidio commesso e il comportamento dell’imputato fanno ritenere – si afferma nel ricorso – che si tratti di una persona socialmente pericolosa, aspetto, questo, sul quale il giudice non ha operato alcun accertamento o valutazione.
Con requisitoria scritta trasmessa il 12.9.2025, il AVV_NOTAIO Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza dell’espulsione, in ordine alla quale il tribunale omesso qualsivoglia valutazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento all’art. 235 cod. pen., rilevando, in particolare, che il giudice avrebbe dovuto disporre la misura di sicurezza dell’espulsione prevista dalla predetta norma.
Tuttavia, la censura trascura di considerare che l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, prevista dall’art. 235 cod. pen. nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a due anni, costituisce una misura di sicurezza personale di carattere facoltativo applicabile dal giudice solo nel caso in cui, con adeguata motivazione, abbia verificato la sussistenza della pericolosità sociale; pertanto, nel caso in cui tale misura non venga applicata con la sentenza di condanna, deve ritenersi implicita la valutazione negativa in ordine alla pericolosità del condannato (Sez. 2, n. 16400 del 17/2/2021, Pg c/Jamal, Rv. 281123 – 01).
Come già condivisibilmente affermato (Sez. 2, n. 39359 del 20/7/2016, Pg in proc. Adna, Rv. 268303 – 01, in motivazione), tale misura non presenta alcun profilo di obbligatorietà, essendo rimessa, come le altre misure di sicurezza (il cui regime di applicabilità facoltativa Ł stabilito in via generale dall’art. 202 cod. pen.), alla discrezionalità del giudice: di conseguenza, la natura facoltativa della misura non comporta alcun onere di esplicitazione della valutazione negativa in ordine alla pericolosità sociale, che può considerarsi implicita ogni volta che la misura non venga applicata.
Questo significa che non ricorre nel caso di specie la violazione di legge lamentata dal p.g. ricorrente (peraltro, il pubblico ministero dell’udienza di primo grado nemmeno aveva fatto della misura di sicurezza della espulsione dal territorio dello Stato l’oggetto di alcuna specifica richiesta al giudice).
Ne consegue, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
Trattandosi di ricorso proposto dalla parte pubblica, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento e della somma in favore della Cassa per le ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così Ł deciso, 02/10/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME