Espulsione dello straniero e prova del radicamento familiare
L’espulsione dello straniero rappresenta una misura di sicurezza che incide profondamente sulla libertà personale e sulla vita privata dei soggetti coinvolti. Recentemente, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui requisiti necessari per contestare tale provvedimento, ponendo l’accento sull’onere probatorio relativo al radicamento sul territorio nazionale.
La decisione sull’espulsione dello straniero
Il caso in esame riguarda un cittadino straniero che ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello, lamentando l’eccessività della pena e l’illegittimità della misura di sicurezza dell’allontanamento dal territorio. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando come le doglianze fossero generiche e non affrontassero criticamente le motivazioni già espresse dai giudici di merito. La decisione ribadisce che il ricorso per Cassazione non può limitarsi a una mera riproposizione di argomenti già respinti, ma deve individuare vizi logici o giuridici specifici.
Attenuanti generiche e condotta successiva
Un punto centrale della controversia ha riguardato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. I giudici hanno valorizzato negativamente la condotta tenuta dall’imputato successivamente ai fatti contestati. Questo elemento è stato ritenuto determinante per escludere un giudizio di meritevolezza del beneficio, confermando che la valutazione della personalità del reo non si ferma al momento del reato, ma si estende al comportamento post-delittuoso.
Il nodo del radicamento familiare
Per quanto riguarda l’espulsione dello straniero, la difesa aveva sostenuto l’esistenza di un solido legame familiare in Italia, producendo un certificato di matrimonio. Tuttavia, la Corte ha chiarito che tale documento, da solo, non è sufficiente a dimostrare un effettivo e stabile radicamento. La mancanza della produzione dello stato di famiglia ha impedito di verificare la reale convivenza e l’integrazione del nucleo familiare, elementi necessari per bilanciare l’esigenza di sicurezza pubblica con il diritto alla vita familiare.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, giudicati privi della specificità necessaria per l’accesso al vaglio di legittimità. I giudici hanno evidenziato che la Corte territoriale aveva correttamente motivato sia la responsabilità penale che la pericolosità sociale del soggetto. In particolare, la pericolosità è stata desunta non solo dalla gravità dei fatti, ma anche dall’assenza di elementi concreti che potessero far ritenere il soggetto stabilmente inserito in un contesto sociale e familiare regolare. La mancata presentazione di documenti agevolmente reperibili, come lo stato di famiglia, ha reso la tesi difensiva priva di supporto fattuale.
Le conclusioni
Le conclusioni del provvedimento sanciscono l’inammissibilità definitiva del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. La sentenza offre un monito importante: per contrastare efficacemente un provvedimento di espulsione dello straniero, non è sufficiente allegare legami formali come il matrimonio, ma occorre fornire una prova rigorosa e documentata della stabilità dei legami affettivi e sociali sul territorio. La precisione nella produzione documentale e la specificità dei motivi di impugnazione restano i pilastri per una difesa efficace in sede di legittimità.
Il solo certificato di matrimonio evita l’espulsione?
No, il solo certificato di matrimonio non è sufficiente a dimostrare il radicamento familiare se non è supportato da altri documenti, come lo stato di famiglia, che provino l’effettiva convivenza.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici o si limitano a ripetere argomenti già respinti nei precedenti gradi di giudizio senza contestare specificamente la sentenza impugnata.
Come influisce il comportamento dopo il reato sulla pena?
La condotta successiva ai fatti può essere utilizzata dal giudice per negare le attenuanti generiche, qualora non dimostri un effettivo ravvedimento o integrazione sociale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45045 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45045 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
U
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono generici e riproduttivi di identiche censure adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale che ha messo in risalto le ragioni che portavano a ritenere: il ricorrente responsabile delle imputazioni contestate (pagg. da 7 a 10 sentenza impugnata), giustificata la esclusione delle circostanze attenuanti generiche (ultimo capoverso pag. 10 e pag. 11 ove è stata valorizzata anche la condotta successiva ai fatti); la infondatezza delle censure rivolte alla espulsione dal territorio nazionale avendo la Corte territoriale, da canto, mettendo in risalto i motivi alla base della ritenuta pericolosità, d’altro canto, osserva come il semplice certificato di matrimonio non dimostrasse un radicamento sul territorio del nucleo familiare, in assenza di pur agevole produzione dello stato di famiglia;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/10/2023.