Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20955 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20955 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso Corte d’appello di Brescia e da:
NOME nato in MAROCCO il 15/07/1981, nel procedimento a carico di quest’ultimo, avverso la sentenza del 17/10/2024 del GIP TRIBUNALE di Brescia
Letto il ricorso ed esaminati gli atti;
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che per l’annullamento con rinvio della sentenza in punto di omessa applicazione della espulsione e per la dichiarazione d inammissibilità del ricorso di NOMECOGNOME
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Brescia impugna la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di NOME ordine ai reati di cui agli artt. 110 e 81 cod.pen. e 73, comma 1, d.P.R. 309/90.
Il Procuratore ricorrente deduce la mancata applicazione all’imputato della misura d sicurezza dell’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata, in viol dell’art. 86, comma 1, d.P.R. 309/90, in considerazione del titolo di reato e della obbligato di tale misura, previo accertamento della concreta sussistenza della pericolosità socia secondo quanto imposto dalla sentenza n. 58/1995 della Corte costituzionale.
NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso la stessa decisione, per i seguenti motivi.
2.1 Con il primo motivo, deduce il vizio di mancanza o illogicità della motivazione, art.606, lett. e), cod.proc.pen, osservando che la decisione non ha adempiuto all’onere valutare la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129. Inolt motivazione è carente in ordine al riconoscimento del vincolo della continuazione con il ca b) del presente procedimento e con altre due sentenze in atti.
2.2 Con il secondo motivo, lamenta l’illogicità della motivazione, ex art. 606, let cod.proc.pen., in ordine alla corretta determinazione della pena, stante l’assenza giustificazione rispetto a un così grave trattamento sanzionatorio.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chies l’annullamento con rinvio della sentenza in punto di omessa applicazione della espulsione e l dichiarazione di inammissibilé . ‘tàél ricorso di NOMECOGNOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia è fondato.
1.1. Preliminarmente, si osserva che la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 448, com 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai s della disciplina generale di cui all’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2 dep. 2020, Rv. 279348 – 03); tale evenienza ricorre nel caso di specie, atteso che l’imputat destinatario di una sentenza di “patteggiamento” per reati che impongono, in astratt l’applicazione della misura di sicurezza prevista dall’art. 86, comma 1, d.P.R. 309/90.
Va anche ricordato che la Corte costituzionale, nella sentenza 24 febbraio 1995, n. 58, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 86, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 199 parte in cui obbligava il giudice ad emettere, senza l’accertamento della sussistenza concreto della pericolosità sociale, contestualmente alla condanna, l’ordine di espulsion eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati prev dagli artt. 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 309 del 1990.
Ne discende che il giudice, anche con la sentenza di patteggiamento (Sez. U, n. 21368/2020 cit.), deve accertare l’esistenza o meno della pericolosità sociale dell’imputa sulla base delle circostanze di cui all’art. 133 cod. pen., cui fa riferimento l’art. 203, comma, cod. pen. (cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 24427 del 20/04/2018, Rv. 273743; Sez. F., n 35432 del 14/8/2013, Rv. 255815; Sez. 6, n. 45468 del 23/11/2010, Rv. 248961) e, all’esito, stabilire se debba o meno essere applicata la misura di sicurezza dell’espulsione dello stranie condannato.
1.2 Nel caso in esame, nulla di ciò si evince dalla motivazione o dal dispositivo de sentenza impugnata, che tace completamente al riguardo, limitandosi a constatare la corretta qualificazione giuridica dei fatti e la congruità della pena richiesta.
Il profilo inerente alla ravvisabilità o meno dei presupposti per l’applicazione della m di sicurezza non è stato, quindi, in alcun modo vagliato, nonostante ciò sia imposto dal disposizione di cui all’art. 86 citoeker.
La sentenza, pertanto, deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunal di Brescia, in diversa persona fisica, limitatamente all’omessa statuizione in ordine eventuale applicabilità all’imputato della misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio Stato, a pena espiata.
2.. Il ricorso proposto da NOME COGNOME è inammissibile.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto da legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della vol dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualifi giuridica del fatto, all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Inoltre, va ricordato che, sin dagli albori dell’istituto di cui agli artt. 444 e ss. pen. , questa Corte di legittimità ha chiarito che, una volta che l’accordo sia stato ratifi giudice, non è più consentito alle parti (anche a quella pubblica) prospettare question sollevare censure con riferimento (come nella specie) all’applicazione delle circostanze e all’entità della pena che non siano illegali: anche entro tale ambito, invero, l’obbl motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verific positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto fra le parti (Sez. 5, Sentenza n. del 28/10/1999 dep. 12000, Verdi, Rv. 215467). E, ancora di recente, pur prima della novella di cui alla I. 103/2017, era stato ribadito che non potesse proporsi ricorso per cassazione
violazione di legge avverso una sentenza di patteggiamento, sotto il profilo dell’erron concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, laddove non sussistessero
palesi illegalità della pena concordata e in quanto vi sia stata ratifica dell’accordo sanziona tra le parti, anche in ragione della natura semplificata propria della sua motivazione (Sez.
Sentenza n. 42837 del 14/5/2013, COGNOME, Rv. 257146).
Va chiarito, infine, che, per qualificare illegale la pena non basta eccepire che il gi non abbia correttamente esplicato i criteri valutativi che lo hanno indotto ad applicare la p
richiesta, ma occorre che il risultato finale del calcolo non risulti conforme a legge (Sez.
18385 del 19/02/2004, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 228047).
Con riferimento al caso in esame, i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i proponibile l’impugnazione e le censure sono comunque palesemente contraddette dal
contenuto della pronuncia, in cui si escludono ragioni per addivenire all’immediat proscioglimento dell’imputato e si reputa congrua la pena concordata e conforme a legge.
3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrent
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa all’applicazione dell misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata e rinvia, per n giudizio sul punto, al Tribunale di Brescia, in diversa composizione fisica.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 4 marzo 2025