L’espulsione dello straniero e il valore del matrimonio: analisi di un’ordinanza della Cassazione
Il tema dell’espulsione dello straniero dal territorio nazionale è complesso e interseca normative penali con quelle sull’immigrazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sul valore del matrimonio con un cittadino italiano come possibile causa ostativa a tale provvedimento. Vediamo insieme i dettagli del caso e le conclusioni a cui sono giunti i giudici.
Il caso: reingresso illegale e la sostituzione della pena con l’espulsione
Un cittadino straniero veniva condannato per il reato di reingresso illegale nel territorio dello Stato. Il giudice di merito, in luogo della pena detentiva di sei mesi di reclusione, disponeva la sostituzione con la misura dell’espulsione per un periodo di cinque anni, con accompagnamento coattivo alla frontiera. Tale sostituzione è una facoltà prevista dalla legge per determinati reati legati all’immigrazione.
Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso, sostenendo che il giudice non avesse considerato una circostanza fondamentale che, a suo dire, avrebbe dovuto impedire l’allontanamento dal territorio nazionale.
Il ricorso: il matrimonio come causa ostativa all’espulsione dello straniero
Il fulcro del ricorso si basava sull’esistenza di una cosiddetta ‘causa ostativa all’espulsione’. Nello specifico, il ricorrente lamentava che il giudice non avesse tenuto conto del suo matrimonio, contratto nel 2018 con una cittadina italiana. Secondo la difesa, questo legame familiare avrebbe dovuto essere considerato rilevante ai sensi del Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 286/1998) e, di conseguenza, bloccare l’esecuzione del provvedimento di espulsione.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva già rigettato questo motivo, basandosi su un orientamento giurisprudenziale consolidato. I giudici di secondo grado avevano evidenziato due punti cruciali: la mancanza di prove relative a una pregressa convivenza con la coniuge e il fatto che il matrimonio fosse stato celebrato in un’epoca successiva all’esecuzione di un precedente provvedimento di espulsione.
La decisione della Corte di Cassazione: il rigetto del ricorso
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno ritenuto che l’argomentazione del ricorrente fosse troppo generica e non idonea a contestare efficacemente la decisione della Corte d’Appello. L’approccio difensivo non è riuscito a superare la logica stringente della sentenza impugnata, che si era correttamente allineata a un principio di diritto già affermato.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la sua colpa nella presentazione di un ricorso palesemente infondato.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano su un principio chiave: il matrimonio con un cittadino italiano non costituisce un ostacolo automatico all’espulsione. Per assumere rilevanza come causa ostativa, il legame familiare deve essere effettivo e radicato nel tessuto sociale, e non può essere utilizzato in modo strumentale per eludere le conseguenze di una condotta illecita.
La Corte ha implicitamente confermato quanto già statuito dalla Corte d’Appello: l’assenza di prova di una convivenza precedente al matrimonio e il fatto che le nozze siano state celebrate dopo un precedente allontanamento, indeboliscono la posizione del ricorrente. La sua argomentazione è stata giudicata generica perché non ha fornito elementi concreti e specifici in grado di dimostrare l’effettività del vincolo coniugale e la sua esistenza come nucleo familiare stabile prima del nuovo illecito. In sostanza, il ricorso non ha stimolato un reale esercizio dei poteri di controllo da parte del giudice di legittimità, limitandosi a riproporre una tesi già motivatamente respinta.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un importante principio in materia di immigrazione e diritto penale: i diritti legati all’unità familiare, pur essendo tutelati, devono essere bilanciati con le esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Il matrimonio, di per sé, non è uno scudo assoluto contro un provvedimento di espulsione dello straniero, specialmente quando questo consegue alla commissione di un reato. È necessario che chi invoca tale legame fornisca prove concrete di una vita familiare effettiva e preesistente, dimostrando che l’allontanamento costituirebbe una violazione sproporzionata del diritto all’unità familiare. La decisione sottolinea, inoltre, le conseguenze negative di un ricorso in Cassazione presentato senza solide basi giuridiche, che può portare non solo al rigetto, ma anche a significative sanzioni pecuniarie.
Il matrimonio con un cittadino italiano impedisce sempre l’espulsione dello straniero?
No, la sentenza chiarisce che il matrimonio non è una causa ostativa automatica. La sua efficacia dipende da circostanze specifiche, come la prova di una convivenza pregressa e l’effettività del vincolo familiare, valutate nel contesto del caso concreto.
Perché la Corte ha considerato il motivo di ricorso ‘generico’?
Il ricorso è stato ritenuto generico perché non ha fornito elementi nuovi o specifici per contestare la decisione della Corte d’Appello. Si è limitato a rivendicare l’esistenza del matrimonio senza argomentare in modo approfondito contro le motivazioni della sentenza precedente, che si basavano sulla mancanza di prova della convivenza e sulla cronologia dei fatti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per il ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della decisione impugnata (e quindi dell’espulsione), ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa nel determinare la causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32522 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32522 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato che NOME COGNOME lamenta che il giudice di merito ha disposto la sostituzione della pena detentiva di sei mesi di reclusione, applicatagli per il reato di reingresso illegale nel territorio dello Stato, con quella dell’espulsione per cinque anni, con accompagnamento alla frontiera, senza tenere conto della causa ostativa all’espulsione, rilevante ai sensi dell’art. 16 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, costituita dall’avere egli contratto matrimonio, il 9 febbraio 2018, con una cittadina italiana;
che la questione è stata debitamente affrontata dalla Corte di appello, che ha rigettato il motivo di impugnazione articolato in proposito sul rilievo confortato da risalente, ma univoco, indirizzo ermeneutico (cfr. Sez. 1, n. 16446 del 16/03/2010, Noua, Rv. 247452 – 01) – dell’assenza di prova in ordine alla pregressa convivenza con la moglie, peraltro sposata in epoca successiva all’esecuzione del precedente provvedimento di espulsione;
che il ricorrente, nel rivendicare la sussistenza della causa ostativa all’espulsione, non si emancipa da un approccio generico e, quindi, non idoneo a stimolare l’esercizio dei poteri censori del giudice di legittimità;
che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/05/2024.