Espulsione dello Straniero: Avere una Figlia in Italia è Sufficiente per Evitarla?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un tema delicato e di grande attualità: l’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero e il suo bilanciamento con i legami familiari presenti sul territorio nazionale. La decisione sottolinea come la sola nascita di un figlio in Italia non costituisca un ostacolo automatico all’allontanamento, se non supportata da prove concrete di un effettivo e attuale radicamento sociale e familiare. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso: Una Condanna e un Appello Fallito
Il caso riguarda un cittadino straniero, destinatario di un’ordinanza di espulsione emessa dal Tribunale di Sorveglianza. Tale misura di sicurezza era stata applicata in seguito a una condanna penale divenuta irrevocabile nel 2017. L’uomo ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la decisione e sostenendo l’esistenza di forti legami affettivi in Italia, rappresentati principalmente dalla nascita di una figlia da una relazione con una cittadina italiana. A suo dire, questo elemento non era stato adeguatamente considerato dai giudici di merito, i quali avrebbero dovuto riconoscerlo come prova decisiva di un radicamento nel Paese. Inoltre, il ricorrente contestava la valutazione dei suoi precedenti penali, ritenendola errata.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Misura di Espulsione dello Straniero
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici hanno chiarito che, per opporsi a una misura come l’espulsione dello straniero, non è sufficiente allegare una singola circostanza, per quanto significativa, ma è necessario fornire un quadro probatorio completo che dimostri un’effettiva integrazione.
Il Concetto di “Legami Affettivi Effettivi”
Il punto centrale della decisione riguarda la valutazione dei legami familiari. La Cassazione ha stabilito che la mera nascita di un figlio in Italia non è, di per sé, sinonimo di “legami affettivi attuali”. Tale circostanza, per avere un peso nella decisione, deve essere supportata da prove concrete che dimostrino la continuità e la stabilità del rapporto genitoriale e familiare. Nel caso specifico, non solo non era stata fornita documentazione adeguata, ma il legame non era stato considerato sufficiente a superare gli altri elementi negativi emersi.
La Valutazione della Pericolosità Sociale
I giudici hanno inoltre dato pieno peso alla valutazione complessiva della condotta del ricorrente. È emerso che, durante i numerosi anni di permanenza illegale in Italia, l’uomo aveva continuato a delinquere e non aveva mai svolto alcuna attività lavorativa documentata. Questi elementi, uniti, sono stati considerati indicativi di una mancata integrazione nel tessuto sociale e di una persistente pericolosità, giustificando pienamente l’applicazione della misura di sicurezza.
Le Motivazioni e le Conclusioni: I Criteri per l’Espulsione dello Straniero
Le Motivazioni
La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse correttamente valutato tutti i parametri necessari. La decisione impugnata non si basava su un singolo elemento, ma su una visione d’insieme della situazione personale del ricorrente. La permanenza illegale, la continua attività criminale e l’assenza di un’occupazione lavorativa sono state considerate prove schiaccianti di un mancato radicamento, che la sola nascita di una figlia non poteva controbilanciare. Le censure del ricorrente sono state giudicate generiche e congetturali, incapaci di scalfire la logicità e la coerenza della motivazione del provvedimento impugnato.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: i diritti legati alla vita familiare, pur essendo tutelati, non sono assoluti e devono essere bilanciati con le esigenze di sicurezza e ordine pubblico. Per evitare l’espulsione dello straniero, non basta invocare un legame familiare, ma è indispensabile dimostrare con prove concrete un percorso di integrazione stabile e positivo. Chi intende opporsi a tale misura deve fornire documentazione che attesti non solo l’esistenza di legami affettivi, ma anche la loro attualità e solidità, unitamente a elementi che dimostrino un inserimento lavorativo e sociale. In assenza di ciò, la pericolosità sociale derivante da condanne penali e da una condotta di vita illegale prevale, legittimando l’allontanamento dal territorio nazionale.
La nascita di un figlio da un genitore italiano impedisce automaticamente l’espulsione dello straniero condannato?
No. Secondo l’ordinanza, la sola nascita di un figlio non è sufficiente a rappresentare l’esistenza di legami affettivi attuali e stabili che possano bloccare la misura di sicurezza dell’espulsione. È necessario che tale circostanza sia adeguatamente rappresentata e documentata nel contesto di una valutazione complessiva.
Quali fattori valuta il giudice per applicare la misura di sicurezza dell’espulsione?
Il giudice effettua una valutazione complessiva che include le condizioni di permanenza illegale in Italia, l’eventuale svolgimento di attività lavorativa, la condotta delinquenziale e, più in generale, tutti i parametri utili a determinare la pericolosità sociale del soggetto e l’esistenza di un effettivo radicamento nel territorio nazionale.
Cosa succede se un ricorso contro l’espulsione viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, la decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso palesemente infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1342 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1342 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CODICE_FISCALE nato il 17/02/1986
avverso l’ordinanza del 16/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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LETTO
il ricorso per cassazione proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stato rigettato l’appello presentato avverso provvedimento che aveva applicato allo stesso la misura di sicurezza dell’espulsione ai sensi dell’art. 86, d.P.R. n. 309 d 1990, in relazione alla condanna con sentenza divenuta irrevocabile in data 10 gennaio 2017;
RILEVATO
che il ricorso, denunziando violazioni di legge, vizi della motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva, svolge censure manifestamente infondate, in quanto la sola circostanza della nascita in Italia della figlia del ricorrente da una relazione avuta con u cittadina italiana continua a non rappresentare l’esistenza di legami affettivi attuali in Itali del resto risulta che tale circostanza fosse stata rappresentata e documentata; inoltre, si svolgono ragionamenti congetturali sui fatti giudicati negli altri procedimenti penali che cita riqualificazioni giuridiche ed esiti di proscioglimento per prescrizione irrilevanti in questa se infine, non ci si misura con le appropriate osservazioni in ordine alle condizioni di illeg permanenza in Italia del ricorrente nei diversi anni in cui ha continuato a delinquere, senza che risulti, alla stregua delle stesse prospettazioni difensive, lo svolgimento di attività lavora osservazioni, queste, che, unitamente alle restanti, danno piena contezza della complessiva valutazione dei parametri da considerare ai fini della decisione sull’applicazione della misura di sicurezza di cui trattasi (Sez. 5, n. 23101 del 18/05/2020, NOME COGNOME Rv. 279388 – 01)
RITENUTO
pertanto, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2024
Il Consigliere estensore