Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42780 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42780 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, COGNOME NOME, condannata all di legge per il reato di cui all’art. 73 comma 5 del d.P.R. 309/90, deduce la violazi il vizio di motivazione con riguardo all’art. 86 t.u.s.;
Considerato che il motivo in parola non è consentito in sede di legittimit inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e logica motiv adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo la Corte territoriale reso congrua e motivazione, con la quale il generico ricorso neppure si confronta, sulle ragioni che l’espulsione, non illogicamente ritenute prevalenti sulla condizione famili dall’imputata;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilev declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., spese del procedimentc nonché quello del versamento della somma, in favore della Cas ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 settembre 2023.