Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 50833 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 50833 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 18/01/2023 del Tribunale di sorveglianza di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18 gennaio 2023 il Tribunale di sorveglianza di Napoli respingeva l’opposizione avverso il provvedimento di espulsione adottato nei confronti di NOME dal Magistrato di sorveglianza di Avellino il 25 maggio 2020, in esecuzione della sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 14 febbraio 2017, ai sensi dell’art. 86 d.P.R. 30 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.).
Il respingimento dell’opposizione proposta da NOME da parte del Tribunale di sorveglianza di Napoli discendeva dal giudizio di elevata pericolosità sociale formulato nei suoi confronti, che si imponeva alla luce della gravità del titolo di reato per il quale era stato condannato, ex art. 74 T.U. stup., nel giudizio di cognizione presupposto e dall’insussistenza dei requisiti per la concessione della protezione sussidiaria, invocata nell’interesse del condannato, ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.).
Avverso questa ordinanza NOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ricorreva per cassazione, articolando due censure difensive.
Con il primo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto dell’insussistenza delle condizioni di eseguibilità del provvedimento di espulsione, che dovevano essere valutate nel rispetto del combinato disposto degli artt. 86 T.U. stup. e 19 T.U. imm. Occorreva, in particolare, tenere conto della pendenza della domanda di protezione sussidiaria presentata dal ricorrente ex art. 19 T.U. imm. e del vincolo matrimoniale esistente tra il condannato e la consorte, sposata con rito musulmano.
Con il secondo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 208 e 209 cod. pen., per non avere il Tribunale di sorveglianza di Napoli dato adeguato conto dall’insussistenza dei presupposti per ritenere socialmente pericoloso NOME, senza considerare la sua condizione familiare e la pendenza della domanda di protezione sussidiaria, attestati dalla documentazione prodotta al Magistrato di sorveglianza di Avellino.
Queste ragioni imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME è infondato.
2. Deve ritenersi infondato il primo motivo, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto dell’insussistenza delle condizioni di eseguibilità del provvedimento di espulsione, che dovevano essere valutate nel rispetto del combinato disposto degli artt. 86 T.U. stup. e 19 T.U. imm.
Secondo la difesa del ricorrente, il Tribunale di sorveglianza di Napoli, nel respingere l’opposizione, non aveva tenuto conto della pendenza della domanda di protezione sussidiaria presentata da NOME e dei legami familiari derivanti dal matrimoniale contratto dal condannato con rito musulmano.
Osserva, in proposito, il Collegio che il giudizio di elevata pericolosità sociale di NOME si riteneva insuperabile, tenuto conto dall’elevato disvalore del reato per il quale era stato condannato, relativo alla fattispecie di cui all’art. 74 T.U. stup. Per tale delitto il ricorrente era stato condannato alla pena di sette anni e sei mesi di reclusione, dopo essere stato arrestato, in flagranza di reato, per la detenzione di 1.020 grammi di eroina.
Questo elemento di giudizio negativo, tra l’altro, assumeva un rilievo sintomatico ancora maggiore alla luce del fatto che il ricorrente era gravato da un precedente penale specifico, riguardante un’ipotesi di violazione della disciplina degli stupefacenti.
Si muovono, a ben vedere, nella stessa direzione le informazioni acquisite nel corso dell’istruttoria, che evidenziavano l’irreperibilità di NOME sul territorio nazionale, che, oltre a rendere difficoltosa l’attivazione di eventuali controlli di polizia nei suoi confronti, lasciavano ipotizzare, come rilevato nelle pagine 2 e 3 provvedimento impugnato, che il ricorrente abbia «vissuto per anni con proventi derivanti da attività illecite o comunque di oscura provenienza ».
Tali conclusioni appaiono rispettose della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «Ai fini dell’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero ex art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per l’avvenuta commissione di reati in materia di stupefacenti, è necessario non solo il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, in conformità all’art. 8 CEDU in relazione all’art. 117 Cost., ma anche l’esame comparativo della sua condizione familiare, ove ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall’art. 133 cod. pen., i una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale e interesse del singolo alla vita familiare, pur nel caso in cui gli altri componenti del nucleo familiare del predetto non siano cittadini italiani» (Sez. 3, n. 10749 del 07/02/2023, Jahai, Rv. 284317 – 01).
Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza del primo motivo di ricorso.
Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 208 e 209 cod. pen., per non avere il Tribunale di sorveglianza di Napoli dato adeguato conto dall’insussistenza dei presupposti per ritenere socialmente pericoloso NOME NOME, senza considerare la sua condizione familiare e la pendenza della domanda di protezione sussidiaria, attestati dalla documentazione prodotta al Magistrato di sorveglianza di Avellino.
Le allegazioni difensive, invero, non sono decisive, oltre che alla luce dell’elevata pericolosità sociale del ricorrente, richiamata nel paragrafo precedente, in ragione del fatto che dalla documentazione prodotta non si evincono le ragioni che legittimerebbero il riconoscimento della protezione sussidiaria, tenuto conto dei parametri previsti dall’art. 19 T.U. imm., che presuppongono la sussistenza di condizioni tali da consentire il riconoscimento dello status di rifugiato al cittadino straniero.
Non appare, per altro verso, decisiva, in senso favorevole ad NOME, l’offerta di lavoro da parte della cooperativa RAGIONE_SOCIALE, che, di per sé sola, non consente di ritenere dimostrato che il condannato si sia integrato nel tessuto sociale di riferimento. Non si possono, in proposito, non richiamare l’irreperibilità del ricorrente e l’assenza di prove di condizioni sociali, familiari e lavorative tali da elidere il giudizio di elevata pericolosità sociale espresso dal Tribunale di sorveglianza di Napoli, che, al contrario, appare ampiamente giustificato dalla sua condizione anagrafica e dagli elementi sintomatici negativi acquisiti nei suoi confronti.
Queste conclusioni, dunque, appaiono rispettose delle emergenze processuali e conformi alla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui in tema «di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato ai sensi dell’art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice della misura di sicurezza deve accertare in via incidentale la sussistenza dei presupposti che, alla stregua delle prospettazioni dell’interessato, potrebbero condurre al riconoscimento in suo favore della cd. protezione sussidiaria, a nulla rilevando la possibilità per il medesimo di agire in via ordinaria per ottenere il riconoscimento del diritto alla stessa» (Sez. 1, n. 49242 del 18/05/2017, NOME, Rv. 271449 – 01).
Le considerazioni esposte impongono di rigettare il ricorso proposto da NOME, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10 novembre 2023.