Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 661 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 661 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2022 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna riformava parzialmente – quanto all’espulsione dal territorio dello Stato dell’imputato ai sensi dell’ar. 86 1, 9.P.R. n. 309 del 1990, che disponeva in t accoglimento dell’appello del GLYPH 1. – la sentenza del Tribunale di Rimini del 7 settembre 2021 che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 582, 585 e 337 cod. pen.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla disposta espulsione e ai presupposti richiesti dall’art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990.
L’appello del P.M. si basava sull’assunto errato che il Tribunale non avesse concesso le attenuanti generiche, così formulando un giudizio di pericolosità del ricorrente. La Corte di appello a sua volta fa riferimento esclusivamente al curriculum delinquenziale (con precedenti datati nel tempo), dimenticando di valutare altri parametri dell’art. 133 cod. pen. ovvero la condotta susseguente al reato, che aveva giustificato in primo grado la concessione delle attenuanti generiche, e il forte radicamento del ricorrente nello Stato italiano.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRMO
Il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato.
Preliminarmente va osservato che è irrilevante l’errore del irubblico ministero appellante, nella misura in cui non ha reso inammissibile l’impugnazione.
Il gravame si fondava invero sull’assunto principale della omessa motivazione della sentenza di primo grado (“verosimilmente per dimenticanza”) sulla misura di sicurezza dell’espulsione, evidenziando i precedenti specifici che confermavano il giudizio di pericolosità richiesto dall’art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990.
Quanto alla motivazione della sentenza impugnata, va rammentato che, ai fini dell’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero ex art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per la avvenuta commissione di reati in materia di stupefacenti, è necessario non solo il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, in conformità all’art. 8 CEDU in relazione all’art. 117 Cost., ma anche l’esame comparativo della condizione familiare dell’imputato, ove ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall’art. 133 cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento tra interesse AVV_NOTAIO alla sicurezza sociale ed interesse del singolo alla vita familiare (Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, Rv. 271257).
Corollario di tale principio (ribadito da ultimo da Sez. 4, n. 9697 del 01/12/2021, dep. 2022) è che, quant’anche l’ordinamento non sia insensibile alla salvaguardia del nucleo familiare sul territorio nazionale dell’imputato astrattamente destinatario di provvedimento di espulsione, non è sufficiente tuttavia ad impedire l’allontanamento dallo Stato l’esistenza di un coniuge italiano, nell’assenza di qualsivoglia informazione fattuale ulteriore (la cui introduzione è onere della parte interessata, cfr. Sez. 4, n. 50379 del 25/11/2014, e da Sez. 4, n. 52317 del 17/10/2017, cit.).
Di tali principi ha fatto buon governo la Corte di appello, rilevando come fosse emerso dagli atti solo la circostanza del rapporto di coniugio con una cittadina italiana. Non risultava infatti (né il ricorrente lo ha dedotto in questa sede) essere stata introdotta qualsiasi altra informazione sulla effettiva stabilità del nucleo familiare e sulle probabili conseguenze della espulsione, elementi che, invece, ove fossero stati correttamente allegati, avrebbero imposto al decidente il giudizio di bilanciamento tra esigenza di sicurezza statuale e dei singoli, da un lato, e di tutela del vincolo familiare, dall’altro.
Per il resto il giudizio sulla pericolosità del ricorrente è incensurabile, in quanto la sentenza impugnata ha offerto una congrua e logica motivazione, alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e nell’ottica e finalità dell’art. 86 d.P.R. 9 ott 1990, n. 309. E’ appena il caso di rilevare che il punto della recidiva qualificata, ritenuta in primo grado, non era stato oggetto di appello da parte dell’imputato (che aveva solo contestato il giudizio di bilanciamento tra circostanze) e il primo giudice aveva descritto il curriculum criminale del ricorrente, evidenziando come da esso emergesse una spiccata capacità a delinquere, non elisa dalle dichiarazioni autoaccusatorie che avevano giustificato la concessione delle attenuanti generiche.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/1 /2022.