Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8308 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8308 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME DI COGNOME
NOME COGNOME COGNOME DI COGNOME
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato in MAROCCO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 30/09/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Brescia Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria della dott.ssa NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con la quale Ł stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha rigettato l’opposizione, proposta nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE, avverso il provvedimento con cui in data 3/06/2025 il Magistrato di sorveglianza di Brescia disponeva l’espulsione dal territorio dello Stato del suddetto ai sensi dell’art. 16, comma 5, d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Avverso tale ordinanza RAGIONE_SOCIALE ricorre, tramite il proprio difensore, per cassazione, deducendo vizio di motivazione per non avere il suddetto Tribunale di sorveglianza ritenuto ostative all’espulsione l’assenza di qualsiasi legame familiare in Marocco e la presenza in Italia del fratello del ricorrente, titolare di permesso di soggiorno, conduttore di un’abitazione sita in Verdellino (BG) e titolare di reddito di lavoro autonomo. E insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł infondato e va, pertanto, rigettato.
Invero, il Tribunale di sorveglianza di Brescia premette che: a) ai sensi dell’art. 16, comma 5, d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, l’espulsione dello straniero in espiazione di pena detentiva costituisce misura sostitutiva della pena residua, finalizzata al definitivo allontanamento dal territorio nazionale in presenza di determinate condizioni soggettive e oggettive; b) detta misura Ł disposta ove non ostino gravi motivi di carattere umanitario o connessi al rispetto del diritto alla vita familiare ex art. 19 del medesimo decreto; c) come chiarito dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza della Corte Edu, l’espulsione del cittadino straniero legalmente soggiornante da lungo tempo o comunque radicato sul territorio dello Stato può determinare una compressione del diritto al rispetto della vita
familiare (art. 8 Cedu); d) tale diritto non Ł assoluto e può essere limitato in presenza di comprovate esigenze di ordine pubblico e prevenzione della recidiva, specie a fronte di condotte rilevanti e pericolose. Passando alla disamina del caso in esame, correttamente evidenzia come nella fattispecie non risulti comprovato alcun effettivo radicamento sociale, familiare o lavorativo sul territorio nazionale, non avendo l’interessato dimostrato di convivere col fratello e di avere un domicilio effettivo e non essendo la disponibilità del congiunto ad accoglierlo elemento sufficiente a comprovare l’esistenza di un rapporto affettivo protetto dall’art. 8 Cedu in forma qualificata o a radicare il requisito della convivenza stabile. Aggiunge che in ogni caso, a fronte della pericolosità sociale dimostrata dai precedenti penali e dalle informazioni acquisite dall’autorità carceraria, non emergono elementi ostativi all’espulsione, mentre non può ritenersi configurabile un automatismo tra la mera presenza di familiari in Italia e l’inidoneità all’espulsione, occorrendo un bilanciamento tra diritto alla vita familiare e interesse pubblico alla sicurezza collettiva.
Detto Tribunale ha, quindi, approfondito la causa ostativa della violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del condannato, rilevando che la convivenza col fratello non era in atto e che, comunque, all’esito del bilanciamento degli opposti interessi, deve ritenersi ad oggi prevalente quello dello Stato all’allontanamento di COGNOME.
Il ricorso, che si limita a contestare la decisione nei termini generici e privi di consistenza sopra riportati, facendo confusione tra convivenza in atto e mera intenzione del condannato a vivere col fratello e non contrastando il rilievo circa la natura vincolata della decisione sull’espulsione una volta che ricorrano le condizioni pretese dalla legge e non sussistano situazioni ostative all’espulsione, dimostra la sua infondatezza.
Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 16/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
COGNOME DI COGNOME
NOME COGNOME