Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14065 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 20/03/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14065 Anno 2025
Presidente: COGNOME
SETTIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Ord. n. sez. 4512/2025
Relatore –
CC – 20/03/2025
R.G.N. 1859/2025
ALESSANDRO CENTONZE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in EGITTO il 06/04/2000
avverso l’ordinanza del 26/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Torino
Dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
esaminato il ricorso;
Ritenuto che esso è manifestamente infondato, giacché l’espulsione del condannato dal territorio dello Stato è stata disposta nel pieno rispetto dei requisiti previsti dall’art. 16, comma 5, T.U. imm., in assenza di un suo dimostrato radicamento nel territorio dello Stato, idoneo a fondare il diritto a permanervi ai sensi dell’art. 8 CEDU;
che le contrarie asserzioni del ricorrente, al riguardo, si risolvono in censure di puro merito, che esulano dal sindacato spettante a questa Corte;
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/03/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME