Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 64 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA
Penale Sent. Sez. 4 Num. 64 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 1075/2025
NOME COGNOME
CC – 25/11/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
Motivazione Semplificata
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in MAROCCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/02/2025 del GIP TRIBUNALE di Brescia; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, nel senso dell’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe è stata applicata a NOME COGNOME su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. la pena per fattispecie in materia di stupefacenti. Stante l’accertata pericolosità sociale, è stata altresì disposta l’espulsione dell’imputato dal territorio dello Stato a pena espiata ai sensi dell’art. 235 cod. pen.
Il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato si fonda su un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deduce la violazione dell’art. 235 cod. pen. per essere stata applicata la misura di sicurezza personale dell’espulsione dal territorio italiano a carico di soggetto avente la cittadinanza italiana.
La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui all’epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è ammissibile ex art. 606, comma 2, cod. proc. pen., perché riguardante statuizione che si pone al di fuori dell’accordo delle parti, oltre che fondato (per l’ammissibilità, ex plurimis : Sez. U, n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, Rv. 279349 – 01; Sez. 4, n. 41457 dell’08/02/2024, Rv. 286196 – 01).
Per espressa disposizione normativa, la misura di sicurezza personale di cui all’art. 235 cod. pen. è applicabile solo a carico dello «straniero» e del «cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea» in termini, rispettivamente, di espulsione ovvero di allontanamento dal territorio italiano.
Dal certificato anagrafico presente agli atti del processo definito ex art. 444 cod. proc. pen., trasmessi alla Suprema Corte investita dell’impugnazione, emerge che l’imputato è cittadino italiano per aver acquisito la cittadinanza con decreto del 22 aprile 2016 (ai sensi dell’art. 9 legge 5 febbraio 1992, n. 91).
Ne consegue l’inapplicabilità della misura di sicurezza in esame, comportante limitazione della libertà personale, a carico di NOME in quanto cittadino italiano, in ragione del principio di legalità di cui all’art. 25, comma 3, Cost., del quale è espressione l’art. 199 cod. pen.
Sicché, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla disposta misura di sicurezza dell’odine di espulsione dell’imputato, statuizione che dev’essere eliminata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta misura di sicurezza dell’ordine di espulsione dell’imputato, statuizione che elimina.
Così deciso il 25 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME