Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2216 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2216 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in MAROCCO il 12/10/1991 avverso l’ordinanza del 09/07/2024 del TRIBUNALE di RAGIONE_SOCIALE di Venezia; Vista la relazione del Consigliere NOME COGNOME Vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 9 luglio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha respinto l’opposizione – in tema di espulsione quale misura alternativa alla detenzione – introdotta da NOME COGNOME
In motivazione si afferma, in sintesi, che: a) la prospettata domanda di protezione internazionale (per affermata dipendenza da crack) non Ł idonea ad integrare un divieto di espulsione, posto che Ł del tutto priva di specifiche allegazioni circa i relativi presupposti; b) neanche la pendenza di un procedimento penale ulteriore – rispetto a quello in esecuzione assume rilevanza, trattandosi di procedimento in corso per un reato non ostativo alla espulsione.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge COGNOME Imad. Il ricorso Ł affidato a due motivi.
2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento al limite di pena di cui all’art.16, comma 5, d.lgs. n.286 del 1998.
Secondo il ricorrente il Tribunale di Sorveglianza avrebbe dovuto tener conto di un titolo ‘in divenire’, rappresentato da una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Venezia in data 8 aprile 2024. Ciò perchØ la pena inflitta in tale decisione, cumulata con l’attuale residuo, avrebbe reso impossibile l’adozione del provvedimento di espulsione (pena residua superiore a due anni).
2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento al punto rappresentato dalla pendenza di una domanda di protezione internazionale.
Il ricorrente evidenzia che la domanda era stata inoltrata alla competente Questura in data 8 luglio 2024 e fornisce prova di tale affermazione. Da ciò sarebbe derivata – in tesi – una necessità di
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
R.G.N. 30354/2024
sospensione del procedimento di opposizione alla espulsione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato, per le ragioni che seguono.
Quanto al primo motivo, il Tribunale ha correttamente escluso il rilievo di un procedimento ancora pendente, atteso che per dar luogo ad una condizione ostativa (entità della pena) la decisione emessa in sede di cognizione deve essere – necessariamente – definitiva.
Quanto al secondo motivo, va rilevato che pure a fronte di un – dimostrato – deposito (il giorno immediatamente antecedente alla udienza) della domanda di protezione internazionale, Ł pacifico che la sospensione del procedimento Ł rimessa ad un preliminare (e autonomo) apprezzamento dei motivi addotti da parte del Tribunale di Sorveglianza (v. sul tema Sez.I n. 49242 del 18.5.2017, rv 271449; Sez. I n.39783 del 21.9.2021, rv 282147). Resta coerente e logica, pertanto, la valutazione espressa dal Tribunale di Sorveglianza di assoluta genericità dei contenuti della domanda di riconoscimento della suddetta protezione.
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 12/11/2024
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME