Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13499 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13499 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 26/09/1983
avverso l’ordinanza del 16/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 16 ottobre 2024, con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Magistrato di sorveglianza di Roma il 18 marzo 2024, ai sensi dell’art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.).
Ritenuto che il ricorso in esame non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione nel merito dei presupposti applicativi del provvedimento di espulsione, adottato a titolo di misura alternativa alla detenzione, dovendo il ricorrente scontare una pena residua inferiore a due anni.
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Roma valutava correttamente il compendio informativo, evidenziando che non esistevano pericoli per l’incolumità fisica del ricorrente in conseguenza del suo rientro nel Paese d’origine, rilevanti ai sensi dell’art. 19 T.U. imm., così come modificato dal decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173.
Ritenuto che l’anagrafe giudiziaria di COGNOME impone di ritenere corretto il giudizio di pericolosità sociale formulato nei suoi confronti, atteso che il ricorrente, come evidenziato a pagina 3 del provvedimento impugnato, sino «al 2019 ha ininterrottamente commesso reati anche violenti contro il patrimonio e la persona ribellandosi all’Autorità e violando la disciplina dell’immigrazione ».
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che si determina in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 marzo 2025.