Espulsione a Pena Espiata: L’Importanza di un Ricorso Specifico
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale nel diritto penale dell’immigrazione: i requisiti di ammissibilità di un ricorso contro l’espulsione a pena espiata. Questa misura, prevista per gli stranieri condannati per reati di particolare gravità, impone l’allontanamento dal territorio nazionale al termine della detenzione. Il caso analizzato chiarisce come la genericità delle censure mosse dal ricorrente possa condurre a una declaratoria di inammissibilità, sottolineando che la gravità oggettiva del fatto può essere un elemento sufficiente a fondare il giudizio di pericolosità sociale.
I Fatti del Caso
Il ricorrente era stato condannato, a seguito di patteggiamento, per un gravissimo delitto legato al traffico internazionale di stupefacenti. Nello specifico, le accuse riguardavano l’importazione di oltre 53 chilogrammi di cocaina e la detenzione ai fini di spaccio di circa 6 chilogrammi di metamfetamina. Oltre alla pena detentiva, il giudice di merito aveva disposto nei suoi confronti la misura dell’espulsione dallo Stato una volta espiata la pena, come previsto dall’art. 86 del D.P.R. 309/1990 (Testo Unico Stupefacenti).
Il Ricorso in Cassazione e l’espulsione a pena espiata
La difesa ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, contestando esclusivamente la legittimità dell’ordine di espulsione. Il motivo principale del ricorso si fondava su una presunta violazione di legge e su vizi di motivazione. Secondo il ricorrente, il giudice non avrebbe condotto una valutazione individuale e specifica della sua pericolosità sociale, ma l’avrebbe desunta in modo cumulativo, estendendo a lui considerazioni valide per i suoi coimputati. La difesa ha inoltre depositato una memoria scritta per insistere sull’accoglimento del ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile per la sua manifesta genericità. I giudici supremi hanno spiegato che per contestare efficacemente una valutazione del giudice di merito, non è sufficiente lamentare un difetto di motivazione in termini astratti. È invece necessario addurre circostanze specifiche e concrete, idonee a contrastare il ragionamento del giudicante e a dimostrarne l’illogicità manifesta.
Nel caso di specie, la Corte ha osservato che la sola gravità oggettiva del fatto era di per sé sufficiente a legittimare la conclusione sulla elevata pericolosità dell’imputato. L’aver gestito un quantitativo così ingente di sostanze stupefacenti è stato considerato un sintomo indiscutibile di legami con ‘temibili circuiti criminali internazionali’. Di fronte a un dato così significativo, la motivazione del giudice di merito, anche se sintetica, non poteva essere considerata né illogica né carente. La Corte, pertanto, ha stabilito che il ragionamento del tribunale si sottraeva a qualsiasi censura di legittimità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione riafferma un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: un ricorso per cassazione deve essere specifico e non limitarsi a critiche generiche. Contro una misura come l’espulsione a pena espiata, che si basa su un giudizio di pericolosità, la difesa deve fornire elementi concreti che mettano in discussione tale valutazione. La semplice affermazione che la valutazione non è stata ‘individuale’ non è sufficiente se non supportata da fatti specifici.
L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: per ottenere una revisione in sede di legittimità, è indispensabile costruire un’argomentazione solida, dettagliata e capace di incrinare la logica della decisione impugnata.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile a causa della sua genericità. Il ricorrente non ha fornito circostanze specifiche idonee a contrastare la valutazione di pericolosità del giudice o a dimostrare l’illogicità della motivazione.
La gravità del reato può da sola giustificare la valutazione di pericolosità per l’espulsione?
Sì, secondo questa ordinanza, la gravità oggettiva del fatto (in questo caso, l’importazione e detenzione di ingenti quantità di droga) può essere di per sé sufficiente a legittimare la deduzione di un’elevata pericolosità dell’imputato, essendo sintomatica di legami con circuiti criminali internazionali.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40064 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40064 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2024 del GIP TRIBUNALE di LIVORNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che gli ha applicato la pena ex art. 444, cod. proc. pen., per il delitto di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver importato oltre 53 chili di cocaina ed aver detenuto a fini di spaccio circa 6 chili di metannfetamina.
Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla disposta espulsione dallo Stato a pena espiata (art. 86, d.P.R. n. 309 del 1990), in quanto la valutazione di pericolosità del giudice non sarebbe stata individuale ma cumulativa per lui ed i suoi concorrenti nel reato.
Il difensore ricorrente ha altresì depositato memoria scritta, insistendo per l’accoglimento dell’impugnazione.
Il ricorso è inammissibile per la genericità del motivo, dal momento che non vengono addotte circostanze idonee a contrastare la valutazione del giudicante sul punto controverso e tali da renderne manifestamente illogica la motivazione: la quale, pertanto, si sottrae a censura in questa sede. Invero, già solo il riferimento alla gravità oggettiva del fatto legittima la deduzione della elevata pericolosità dell’imputato, in quanto indiscutibilmente sintomatica di legami con temibili circuiti criminali internazionali.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 30 settembre 2024.