Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 23566 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 23566 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME SASSUOLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 del TRIBUNALE di MODENA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal RAGIONE_SOCIALEiere NOME COGNOME; ;;.
udjt1ì Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
NOME
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, quale giudice d’appello avverso la sentenza d condanna resa dal Giudice di pace nei confronti del ricorrente per il deli diffamazione commesso ai danni RAGIONE_SOCIALE‘ AVV_NOTAIO e di NOME COGNOME, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza, ha assolto l’imputato dal reato commess danno di quest’ultimo e ha confermato nel resto la sentenza impugnata.
I fatti riguardano il contenuto di un esposto inviato al RAGIONE_SOCIALE per la trasmissione al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con il l’imputato, AVV_NOTAIO del foro di AVV_NOTAIO, attribuiva all’AVV_NOTAIO e assistito, NOME COGNOME, di aver formulato «in altri procedimenti connessi eccezioni palesemente temerarie e prodotto prove di dubbia provenienza perseguendo, suggerendo o favorendo condotte che si ritengono di tut illecite».
Ricorre per Cassazione l’AVV_NOTAIO, a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando sei motivi di ricorso appresso riportati ne di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, proposto a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, le b) e d), cod. proc. pen., deduce l’omessa valutazione RAGIONE_SOCIALEe proprie deduz difensive nonché l’omessa acquisizione documentale con conseguente nullità de procedimento di appello per mancata assunzione di prove decisive.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge e il vizi illogica e contraddittoria motivazione e deduce: che la frase incriminata avrebbe un oggettivo e intrinseco carattere offensivo in quanto essa int l’oggetto RAGIONE_SOCIALE‘esposto ed è destinata naturalmente a evidenziare circost meritevoli di valutazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘organo RAGIONE_SOCIALEre; che le conf decisioni di merito, sarebbero contraddittorie in quanto, per un lato, escluso il reato nei confronti di COGNOME NOME NOME, per altro lato, invece, ritenuto configurabile nei confronti del COGNOME nonostante l’identità RAGIONE_SOCIALE incriminata diretta a entrambi; che ambedue le sentenze hanno ricondott l’offensività RAGIONE_SOCIALEe espressioni incriminate esclusivamente alla loro as genericità senza considerare che esse andavano valutate nel più ampio contes RAGIONE_SOCIALE‘intero esposto e messe in correlazione con i precedenti esposti richi nelle premesse RAGIONE_SOCIALE‘atto; che era stata del tutto tralasciata la considerazi un esposto RAGIONE_SOCIALEre, tanto più se relativo a vicende ancora in corso essere sempre integrato dall’esponente ed approfondito anche d’uffi dall’autorità RAGIONE_SOCIALEre.
2.3. Analoghi vizi vengono dedotti con il terzo e quarto motivo con cui censura l’omessa considerazione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEa scriminante del diritt critica, nonché RAGIONE_SOCIALEa provocazione e RAGIONE_SOCIALEa particolare tenuità del fatto.
2.4. Con il quinto motivo si lamenta l’omessa modificazione del capo d imputazione derivante dal fatto che solo il COGNOME era stato ri responsabile,
2.5. Con l’ultimo motivo si lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni codice civile in tema di risarcimento del danno e la mancanza, contraddittorie manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
CONDIDERATO IN DIRITTO
Il secondo motivo di ricorso è fondato con conseguente assorbimento RAGIONE_SOCIALEe ulteriori censure.
Preliminarmente deve ribadirsi il principio, reiteratamente affermato questa Corte di legittimità, secondo cui la Corte di cassazione, in mate diffamazione, è legittimata a conoscere e valutare l’offensività RAGIONE_SOCIALEe frasi assumono lesive RAGIONE_SOCIALE‘ altrui reputazione «perché è compito del giudice legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno de materialità RAGIONE_SOCIALEa condotta contestata e, quindi, RAGIONE_SOCIALEa portata offensiva del ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunc sentenza di assoluzione RAGIONE_SOCIALE‘imputato». (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, 2020, COGNOME, Rv. 278145-01; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, COGNOME, Rv. 261284-01; Sez. 5, n. 41869 del 14/2/2013, COGNOME, Rv. 256706-01 Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, dep. 2006, Travaglio, Rv. 233749 – 01).
Orbene, ritiene il Collegio che le dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE‘imputato, te conto del contesto nel quale sono state rese, RAGIONE_SOCIALEa finalità che caratterizzate, del loro tenore, non siano caratterizzate dal contenuto off che è elemento costitutivo del reato di diffamazione. Ed invero, l’imputato limitato alla presentazione di un “esposto” e, cioè, di uno scritto, in RAGIONE_SOCIALE per la trasmissione al competente RAGIONE_SOCIALE, con cui ha portato a conoscenza RAGIONE_SOCIALE organi compe determinati fatti perché venissero, se del caso, ove ravvisati RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEri, adottati i provvedimenti di competenza. Con l’esposto in questi in altri termini, l’imputato si è limitato soltanto a segnalare nella sede pr comportamenti del collega antagonista, attuati in cause civili ben identific ritenuti deontologicamente non commendevoli. L’imputato, in altri termini, espresso liberamente – già con la copertura prevista dall’art. 21 Cost. – u opinione, fondata su fatti circostanziati e documentati. Deve infatti osse che l’esposto inviato al RAGIONE_SOCIALE tende inevitabilmente ad indivi RAGIONE_SOCIALE scenari deontologici essendo ovvio che intanto si presenta un espost quanto il comportamento denunciato viene ritenuto deontologicamente scorretto. Ove si ragionasse diversamente, si verrebbe a negare la stessa possibili
esercitare il diritto di presentare esposti o comunque di adire l’ RAGIONE_SOCIALEre per veder accertato un illecito RAGIONE_SOCIALEre.
La sentenza d’appello impugnata individua il «nucleo RAGIONE_SOCIALEa condott penalmente rilevante» nella frase con cui, facendo riferimento ad procedimenti connessi a quello principale si afferma «sono state formul eccezioni palesemente temerarie, prodotte prove di dubbia provenienza perseguendo, suggerendo o favorendo condotte che si ritengono del tut illecite». Il Tribunale osserva che le espressioni adoperate sono rispetto limite RAGIONE_SOCIALEa continenza espositiva, ma proprio perché generiche ne rivelano carattere non funzionale al vaglio deontologico ma piuttosto orientato a fin diffamatoria». La natura diffamatoria RAGIONE_SOCIALE‘esposto è quindi ricondotta sentenza del Giudice d’appello – conforme in parte qua a quella di primo grado – alla genericità RAGIONE_SOCIALEe affermazioni contenute nell’esposto, ma così opinand mostra innanzitutto di aver dato una lettura del tutto parcellizzata RAGIONE_SOCIALE‘e come peraltro evidenziato dal ricorrente, senza aver riguardo alla conc articolazione e alla complessiva portata significativa RAGIONE_SOCIALEe frasi incrimin devono essere lette in uno con l’intero testo in cui sono inserite. Nell’e infatti, non solo si richiamano e si allegano i precedenti espos documentazione ivi acclusa, ma si prospettano, descrivendoli, i comportamen che l’esponente ritiene debbano esser valutati dall’organo RAGIONE_SOCIALEre a RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del potere che gli compete. Tale prospettazione è priva, co giusto che sia, di un connotato categorico, ma si demanda al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la valutazione RAGIONE_SOCIALEa stessa.
In conclusione, dunque, l’imputato ha legittimamente e civilment esercitato il diritto che gli compete di esporre il proprio assunto critico al deputato a valutare il rispetto da parte di un AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEe r deontologiche.
4. La sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, impugnata te~t~rhilla parte in cui ha confermato la sentenza di condanna di primo grado, deve ess dunque annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste con consegue eliminazione RAGIONE_SOCIALEe accessorie statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata Roma, 2 febbraio 2024 Suwsk