Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35568 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35568 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2025 della Corte d’appello di Catanzaro
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La Corte d’Appello di Catanzaro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha conf pronuncia del Tribunale di Catanzaro del 6/12/2022, che aveva dichiarato NOME responsabili dei reati di cui agli artt. 110, 624 e 625 nn. 4 e condannando il primo alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 200,00 di multa e il secondo di anni 1 di reclusione ed euro 400,00 di multa, per aver sottratto, in concorso con al contenente effetti personali a NOME COGNOME, dopo essere sceso dalla vettura Fiat Punt verde ed essersi appropriato della borsa posta all’interno dell’autovettura Nissan c lasciata incustodita, con l’aggravante di aver commesso il fatto in orario notturno (ore
2.Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia de COGNOME NOME, articolando tre motivi di doglianza.
Con il primo motivo, il ricorrente deduce carenza e illogicità della motivazione all’affermazione della penale responsabilità, lamentando che la pretesa certezza deriver un riconoscimento operato o raffrontando sfocate -immagini del sistema di videosorveglianza con la foto segnaletica.
Con il secondo motivo, deduce violazione di legge in relazione all’art. 625, co.1 n. sostenendo che l’efficacia dell’intervento delle forze dell’ordine consentirebbe l’aggravante della esposizione alla pubblica fede.
Con il terzo motivo, lamentkilogicità della motivazione in ordine alla determinazione inflitta.
3. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato e privo di specificità.
Il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte territori compiutamente valorizzato le dichiarazioni spontanee rese dall’imputato nell’immed utilizzabili nel giudizio abbreviato.
La Corte d’Appello ha evidenziato che il COGNOME, rilasciando spontanee dichiara ammesso la propria responsabilità, circostanza che, lungi dal vanificare le argo accusatorie, ha contribuito a confermare gli ulteriori elementi a suo carico, Il ricorso, aspecifico nella misura in cui non considera che i giudici di merito hanno proprio l’ammissione di responsabilità contenuta nelle dichiarazioni spontanee, rendendo il ricor di profili già vagliati.
Il secondo motivo è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha evidenziato che la presenza di telecamere di sorveglianza, nel era stata parcheggiata l’autovettura all’interno della quale si trovava l’oggetto sottr escludere l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede. È stato evidenziato che il ri registrati attraverso le telecamere, poste a presidio di una panetteria, è infatti circ contingente e occasionale.
La motivazione è in linea con il principio secondo cui
In tema di furto, la circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubbli esclusa dall’esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosor strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idone l’interruzione immediata dell’azione criminosa, mentre solo una sorveglianza speci efficace nell’impedire la sottrazione del bene consente di escludere l’aggravante di cu comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 5 , n.1509 del 26/10/2020 (dep. 2021) Rv. 280157).
Il terzo motivo è manifestamente infondato. Nel caso in cui venga irrogata una pena della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 2712 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283). La Corte territoriale ha adeguatamente m la determinazione della pena (mesi 8 di reclusione ed euro 200,00 di multa, previa ridu rito), valorizzando le complessive modalità del fatto, contraddistinto dall’aver agit dall’aver previamente studiato i movimenti dell’automezzo preso di mira prima di indi momento giusto per intervenire.
La pena base, pur discostatasi dal minimo, è rimasta ben più vicina a questo che a edittale, risultando quindi esente da vizi di legittimità. Il ricorso non tiene cont principi in tema di motivazione della pena inferiore al medio edittale e, comunque, non s con la motivazione fornita dalla Corte territoriale, che risulta non illogica e conforme a cui all’art. 133 cod. pen
3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al vers somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 30/09/2025
COGNOME Il Presid COGNOME e
Il AVV_NOTAIO estensore