Esposizione alla Pubblica Fede: la Cassazione Chiarisce i Limiti in Garage Condominiale
L’ordinanza n. 10327 del 2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sulla nozione di esposizione alla pubblica fede, un concetto chiave nel diritto penale, soprattutto in relazione ai reati contro il patrimonio come il furto. La Corte ha stabilito che tale aggravante non può essere applicata se il fatto avviene all’interno di un’autorimessa condominiale, consolidando un orientamento giurisprudenziale preciso e di grande rilevanza pratica.
Il Caso: Un Ricorso contro la Mancata Applicazione di un’Aggravante
Il caso trae origine dal ricorso presentato dalla parte civile, vittima di un reato, avverso una sentenza della Corte d’Appello di Genova. Il ricorrente lamentava la mancata applicazione della circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede per un illecito commesso all’interno di un’autorimessa condominiale. L’obiettivo del ricorso era ottenere un inasprimento della pena per l’imputato, sostenendo che i beni presenti nel garage fossero, di fatto, esposti alla fiducia della collettività.
La Questione Giuridica: Esposizione alla Pubblica Fede e Luogo Chiuso
Il fulcro della questione legale ruota attorno alla definizione di ‘luogo esposto alla pubblica fede’. Questa aggravante si applica quando un bene viene lasciato in un luogo accessibile a tutti, senza una custodia diretta, basandosi sulla presunzione di rispetto da parte del pubblico. Esempi classici sono un’auto parcheggiata in una pubblica via o la merce esposta fuori da un negozio.
Il ricorrente sosteneva che anche un garage condominiale rientrasse in questa categoria. La Corte di Cassazione, tuttavia, è stata chiamata a decidere se un’area privata, sebbene di uso comune a più persone (i condomini), possa essere considerata ‘pubblica’ ai fini dell’applicazione dell’aggravante.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Con una decisione netta, ha respinto la tesi della parte civile, confermando la decisione dei giudici di merito. Oltre a dichiarare l’inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione prevista per i ricorsi ritenuti pretestuosi o palesemente infondati.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano su un orientamento giurisprudenziale consolidato, richiamando una precedente sentenza (Cass. Pen., Sez. 2, n. 44953/2016). Il principio chiave è che l’autorimessa condominiale è un luogo chiuso al pubblico. Sebbene possa essere accessibile a più persone (i condomini e i loro aventi diritto), non è un luogo aperto a un numero indeterminato di soggetti. L’accesso è limitato e controllato, anche se non da una vigilanza costante. Pertanto, i beni al suo interno non possono considerarsi esposti alla ‘pubblica fede’, ma sono piuttosto riposti in un’area privata, la cui protezione è affidata non alla fiducia collettiva, ma alle cautele adottate dai proprietari e alla struttura stessa dell’edificio.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la distinzione tra luogo aperto al pubblico e luogo privato ad uso comune. Per i cittadini, ciò significa che la sicurezza dei garage condominiali non può fare affidamento sulla maggiore tutela penale garantita dall’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede. Di conseguenza, è ancora più importante adottare misure di sicurezza private, come porte blindate per i box, sistemi di videosorveglianza o cancelli robusti. Per gli avvocati, la pronuncia conferma la linea interpretativa restrittiva della Cassazione, rendendo improbabile il successo di ricorsi basati su un’interpretazione estensiva della nozione di ‘pubblica fede’ a contesti privati come quelli condominiali.
L’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede si applica per un fatto avvenuto in un garage condominiale?
No, secondo questa ordinanza della Corte di Cassazione, l’aggravante non si applica perché il garage condominiale è considerato un luogo chiuso al pubblico.
Come viene qualificato giuridicamente un’autorimessa condominiale ai fini dell’applicazione di tale aggravante?
L’autorimessa condominiale viene qualificata come un luogo chiuso al pubblico e, pertanto, i beni al suo interno non si considerano esposti alla pubblica fede.
Qual è stata la conseguenza per il ricorrente che ha proposto un ricorso ritenuto manifestamente infondato?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10327 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10327 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME NOME NOME a LERICI il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a SARZANA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso della parte civile COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, è manifestamente infondato secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 44953 del 11/10/2016, Mestrale, Rv. 268318), in quanto il fatto è avvenuto all’interno dell’autorimessa condominiale che è un luogo chiuso al pubblico;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 20 febbraio 2024
Il Coiliere estensore
Il Presidente