Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11424 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11424 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TORINO il 28/06/1973
avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che, rideterminando la pena ha confermato la condanna dell’imputato per il delitto di tent furto;
Considerato che il primo motivo di ricorso – con cui il ricorrente denunzia la mancan della condizione di procedibilità, lamentando che la querela è stata presentata da un sogget non legittimato (nella specie, la responsabile dell’esercizio commerciale) – è manifestamen infondato in quanto secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità il bene giuridico pro dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali per godimento, ma anche nel possesso – inteso come relazione di fatto che non richiede la dirett fisica disponibilità – che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazi proporre querela (In applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto al responsabile d supermercato la legittimazione a proporre querela) (Sez. U, 40354 del 18/07/2013, COGNOME Rv. 255975-01). Ai fini della legittimazione a proporre querela, dunque, rileva che il sog sia titolare – come nel caso di specie – di una posizione di detenzione qualificata della cos è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, pur se sprovvisto dei pot di rappresentanza del proprietario.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – che contesta la mancata esclusione dell circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede – è manifestamente infondato perché l’aggravante dell’esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valuta in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad imp la sottrazione della “res”, ostacolandone la facilità di raggiungimento, e non da condizio mero controllo saltuario ed eventuale (Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, COGNOME, Rv. 280493 Sez. 4, n. 26131 del 26/02/2020, COGNOME, Rv. 280387; Sez. 5, n. 9245 del 14/10/2014, dep. 2015, Felici, Rv. 263258).
I plurimi arresti di questa Corte in tema di rapporti tra l’aggravante in parola e l’ di sistemi di videosorveglianza hanno affermato che la circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall’esistenza, nel luogo in cui si consuma il de di un sistema di videosorveglianza che non garantisce l’interruzione immediata dell’azio criminosa, mentre soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazio del bene consente di escludere l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pe (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157; Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265808; Sez. 5, n. 35473 del 20/05/2010, Canonica, Rv. 248168; Sez. 5, n. 6682 del 08/11/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv. 239095). Se, dunque, affinché possa essere esclusa la circostanza aggravante di cui sopra, è necessario che sia attuata un sorveglianza costante e che consenta un intervento immediato, correttamente il Collegio d
merito ha escluso che tali condizioni si siano verificate nel caso di specie (si veda pag. 6 sentenza impugnata, in cui la Corte ha dato atto di una sorveglianza “attenuata”).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2025
Il consi nere estensore
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Il Presidente