Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16124 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16124 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il processo è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell’art. 23, comma 8, dl. n. 13 2020.
Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Ritenuto in fatto
NOME, tramite patrocinio abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze del 6 luglio 2023 che, pe- quanto di interesse,
ha confermato l’affermazione di responsabilità, statuita in primo grado, per il delitto di cu artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen., commesso in Pisa, il 10 agosto 2022.
L’atto d’impugnazione è stato affidato ad un solo motivo, che ha dedotto inosservanza della legge penale e carenza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanz aggravante dell’esposizione alla pubblica fede di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen., dal momen che il maltolto era stato occasionalmente abbandonato dalle persone offese nell’abitacolo del veicolo parcheggiato sulla strada, mentre l’elemento circostanziale sarebbe configurabile solo nel caso di dotazioni proprie del mezzo; non comunque nel caso in esame, perché gli interessati avrebbero potuto lasciare i bagagli in custodia in un albergo prima di fare la pedonale in città.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
Il collegio ritiene di condividere, in tema di sussistenza della circostanza aggrava dell’esposizione alla pubblica fede, l’interpretazione tradizionale, secondo la qual fondamento giuridico della più profonda tutela delle cose “esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede” è rappresentato proprio dall’allentamento della custodia da parte del proprietario, che, in determinate situazioni, è obbligat quantomeno facoltizzato a “sostituire” l’apprestamento di presidi individuali con il dirit confidare nel senso di rispetto da parte degli altri consociati.
La “pubblica fede”, nell’evocare il principio dell’affidamento posto nei terzi a che sia rispet diritto di proprietà o il possesso di un bene, rappresenta esplicazione del più generale princi di buona fede e di correttezza nei rapporti giuridici tra privati e non è tanto rivolto a vin chi ne sia titolare ad una sempre più scrupolosa attivazione di meccanismi di vigilanza sull cosa o di “assicurazione” della cosa, quanto – piuttosto – ad imporre agli altri il dovere di profittare indebitamente di una più agevole possibilità di sottrazione, determinata proprio un’assenza di custodia generalmente giustificata dal contesto.
Ed è sulla base di tale ratio, incentrata su quel «senso del rispetto da parte di terzi» e sul «senso di affidamento verso la proprietà altrui» (su quest’ultimo punto, cfr. Sez. 4, n. 12196 del 11/01/2017, Cuomo, Rv.269393), che si ritiene di convenire c:on l’opzione della Corte territoriale, la quale, nell’applicare al furto in esame l’aggravante di cui all’art. 625, primo, n. 7, cod. pen., si è evidentemente riferita a una nozione di consuetudine – rileva per il caso di specie – corrispondente «alla pratica di fatto, rientrante negli usi e nelle a sociali di un determinato luogo, di lasciare incustodite certe cose in determinate circostanz
(Sez. 2, n. 12014 del 21/04/1976, Rv. 134784 – 01; recentemente, Sez. 5, n. 37288 del 07/07/2022, COGNOME, non massimata); è stata dunque ritenuta rispondente agli usi quotidiani, sotto tale profilo e come avvenuto nella specie, la sistemazione di oggetti pesanti ingombranti nell’abitacolo di un’autovettura, parcheggiata sulla pubblica via, per attendere altre incombenze (Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, COGNOME Nadir, Rv. 277119); e con tale scenario è pienamente compatibile la collocazione dei bagagli e delle valigie, con gli eff personali e le disponibilità necessarie ad un soggiorno turistico, all’interno dell parcheggiata sulla pubblica strada, per recarsi a far visita di passeggio ai luoghi più noti di città d’arte.
Del resto, come puntualizzato dalla sentenza della Corte territoriale – con la cui motivazione ragione di ricorso omette in toto di confrontarsi – i due turisti brasiliani erano giunti a Pi quello stesso giorno, verso le 11, e dunque poco prima della consumazione del furto, ed avevano parcheggiato il veicolo, preso a nolo, per andare a far visita alla Piazza dei Miraco luogo di ubicazione della storica Torre.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla pronunzia di rigetto consegue la condanna de ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 06/03/2024
Il consigliere estensore
Il 4residente