Furto e Aggravante per Esposizione alla Pubblica Fede: L’Analisi della Cassazione
L’ordinanza in esame offre importanti chiarimenti su tre aspetti cruciali del diritto penale: l’aggravante del furto per esposizione alla pubblica fede, la non punibilità per particolare tenuità del fatto e l’attenuante del danno di lieve entità. La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso di un imputato, ribadisce principi consolidati e ne delinea con precisione i confini applicativi, fornendo una guida preziosa per operatori e cittadini.
I Fatti del Caso: un Ricorso contro la Condanna per Furto Aggravato
Un individuo, già condannato in Corte d’Appello per furto aggravato ai sensi degli artt. 624 e 625, n.7 cod. pen., ha presentato ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso si concentravano su tre punti principali. In primo luogo, l’imputato lamentava una presunta contraddizione nella motivazione della sentenza d’appello, che aveva escluso la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) a causa dei suoi precedenti, pur non applicando l’aumento di pena per la recidiva. In secondo luogo, contestava l’applicazione dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, sostenendo che non fosse applicabile al caso di specie. Infine, richiedeva il riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, n.4 c.p.).
La Decisione della Corte di Cassazione: Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto tutte le doglianze, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una rigorosa analisi delle norme e della giurisprudenza consolidata, giudicando i motivi del ricorrente come manifestamente infondati e, in parte, meramente reiterativi di argomentazioni già correttamente valutate e respinte nel giudizio di merito. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza: i Principi Giuridici Applicati
La Corte di Cassazione ha esaminato punto per punto i motivi del ricorso, fornendo chiarimenti essenziali su ciascuno di essi.
Esposizione alla Pubblica Fede anche in Area Privata
Uno dei punti cardine della pronuncia riguarda l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede. La Corte ha ribadito un principio consolidato: questa aggravante è configurabile non solo in luoghi pubblici, ma anche in aree private liberamente accessibili. Il presupposto è che il proprietario del bene, non potendo assicurare una custodia continua, sia costretto ad affidarsi al senso di rispetto e onestà della collettività. Pertanto, il furto di un oggetto lasciato in un cortile o in un’area privata aperta al passaggio di terzi integra pienamente tale aggravante.
La Distinzione tra Recidiva e Abitualità del Reato
La Corte ha risolto l’apparente contraddizione sollevata dal ricorrente riguardo all’art. 131-bis c.p. Ha spiegato che la valutazione della recidiva ai fini dell’aumento di pena e la valutazione dell’abitualità del comportamento ai fini dell’esclusione della non punibilità per tenuità del fatto si basano su presupposti diversi. Un giudice può decidere di non applicare l’aumento per la recidiva, ma allo stesso tempo può ritenere che i numerosi precedenti dell’imputato configurino una condotta abituale, che rappresenta un requisito ostativo specifico per la concessione del beneficio previsto dall’art. 131-bis c.p.
L’Irrilevanza della Restituzione per l’Attenuante del Danno Tenue
Infine, la Corte ha respinto la richiesta di applicazione dell’attenuante del danno di speciale tenuità. Ha chiarito che la valutazione del pregiudizio patrimoniale deve essere effettuata con riferimento al momento della consumazione del reato. L’eventuale, immediata restituzione della refurtiva è un post factum, ovvero un comportamento successivo al reato, che non può essere considerato per diminuire la gravità del danno originariamente causato e, quindi, per concedere l’attenuante in questione.
Conclusioni: le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza consolida importanti principi del diritto penale. In primo luogo, rafforza la tutela dei beni lasciati incustoditi in luoghi accessibili, estendendo la portata dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede. In secondo luogo, fa chiarezza sulla distinzione tecnica tra recidiva e abitualità, sottolineando come la presenza di precedenti penali possa precludere l’accesso a benefici come la non punibilità per tenuità del fatto, anche se non viene applicato un aumento di pena. Infine, ribadisce che la valutazione del danno ai fini penali si cristallizza al momento del reato, rendendo irrilevanti le condotte riparatorie successive per l’applicazione di specifiche attenuanti.
Quando si applica l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede per un furto?
L’aggravante si applica quando il bene rubato si trova in un luogo, anche privato, che sia però liberamente accessibile, e dove il proprietario non può esercitare una custodia continua, dovendo quindi fare affidamento sul rispetto altrui.
La restituzione immediata della refurtiva può diminuire la gravità del reato?
No, secondo questa ordinanza, la restituzione è un ‘post factum’, cioè un’azione che avviene dopo la consumazione del reato. Pertanto, non è rilevante per la valutazione dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, che va calcolato al momento del furto.
Perché la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è stata negata nonostante non fosse stata applicata la recidiva?
La Corte ha chiarito che i due istituti hanno presupposti diversi. Un giudice può non applicare l’aumento di pena per la recidiva, ma considerare comunque i numerosi precedenti penali dell’imputato come indicativi di un ‘comportamento abituale’, condizione che la legge indica come ostativa alla concessione del beneficio della non punibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37049 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37049 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CANALI NOME nato a MONZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dagli artt comma quarto, 624 e 625, n.7, cod.pen., depositando successiva memoria difensiva.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo, attinente alla dedotta contraddittorietà della motivazione punto di esclusione della causa di non punibilità prevista dall’art.131-bis cod.p in rapporto alla contemporanea esclusione della contestata recidiva manifestamente infondato, fondandosi i due istituti su presupposti diversi; avend la Corte preso atto della non valutabilità del reato in questione come sintomo accresciuta pericolosità sociale ma avendo preso atto dei numerosi precedenti dell’imputato al fine di ritenere il requisito ostativo dell’abitualità.
Il motivo riguardante l’applicazione dell’attenuante di cui all’art.625, cod.pen. è inammissibile in quanto meramente reiterativo di censura già adeguatamente esaminata dalla Corte territoriale, conformemente al principio in base al quale l’aggravante della esposizione alla pubblica fede è configurabi anche quando l’area in cui si trovi il bene sia privata ma liberamente accessibil non potendo essere assicurata dal proprietario una custodia continua, si determin un affidamento del bene alla altrui buona fede (Sez. 4, n. 5778 del 12/11/2020 dep. 2021, COGNOME, Rv. 280913; Sez. 2, n. 29171 del 08/09/2020, COGNOME, Rv. 279774).
E’ manifestamente infondato anche il motivo attinente all’omesso riconoscimento dell’attenuante di cui all’art.62, n.4, cod.pen., pure reiterati argomentazione già presa in esame dalla Corte territoriale nella parte in cui ritenuto non tenue il pregiudizio patrimoniale arrecato ed essendo non rilevante dato della immediata restituzione del bene in prossimità dell’evento, trattandosi un post factum non valutabile (Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, Ingenito, Rv. 275922).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrent al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
La RAGIONE_SOCIALE&rte