Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29295 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29295 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN GAVINO MONREALE il 06/07/1979
avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze in data 14.03.2023 che aveva condannato COGNOME NOME alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 1.000 di multa per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 7 cod.pen.
L’imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con il primo motivo, violazione di legge per incertezza sull’identità dell’imputato in ordine ai fatti di cui all’imputazione, e, con il secondo motivo, violazione di legge per la ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, co.1, n. 7 cod. pen.
Il primo motivo è del tutto generico nonché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corrette argomentazioni giuridiche dai giudici di merito. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, COGNOME, Rv. 231708). La decisione della Corte di appello reca congrua ed esaustiva motivazione in punto di responsabilità del ricorrente. Nel caso in esame, il riconoscimento dell’autore del reato è stato compiuto grazie alle informazioni precise e dettagliate fornite dalla persona offesa, arricchite da significativi elementi individualizzanti quali tatuaggi evidenti, nonché dalle immagini di video sorveglianza che avevano immortalato l’imputato al momento di compiere il furto.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall’esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l’interruzione immediata dell’azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene consente di escludere l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 5 – , n. 1509 del 26/10/2020, Rv. 280157 – 01).
5 Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versament
di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma in data 14 luglio 2025.