Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29178 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29178 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ERICE il 05/01/1981
avverso-la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Considerato che COGNOME NOME ricorre attraverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, indicata in epigrafe, di conferma della pronuncia di condanna
emessa il 27 settembre 2022 dal Tribunale di Trapani in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 n.7 cod. pen. commesso in Paceco il 7 novembre 2021
con recidiva specifica e reiterata;
considerato che, con il primo motivo, deduce vizio di motivazione in relazione alle doglianze difensive sull’elemento soggettivo del reato da porre in
correlazione alle condizioni oggettive del mezzo, privo di targa, con mascherina divelta, serrature e bloccasterzo danneggiati e mancante di vari componenti
essenziali; che, con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla conferma dell’aggravante dell’esposizione alla
pubblica fede, atteso che la presenza di telecamere è stata ritenuta inidonea a escludere la circostanza aggravante con motivazione contraddittoria rispetto al
fatto che il proprietario aveva scelto deliberatamente quel luogo per la presenza delle telecamere;
considerato che, con riguardo al primo motivo, il ricorso omette di confrontarsi, risultando quindi aspecifico, con la motivazione resa alle pagg.1-2
della sentenza impugnata, in cui si è accertato che il veicolo era parcheggiato da un solo giorno in quanto da poco rinvenuto dalle Forze dell’ordine a seguito di un
precedente furto ed era parcheggiato in attesa del ritiro da parte di un meccanico per le opportune riparazioni;
considerato, con riguardo al secondo motivo, che la censura si pone in contrasto con il costante orientamento interpretativo della Corte di legittimità, in base al quale «la configurabilità dell’aggravante non è incisa dall’adozione di cautele da parte del proprietario della res, inidonee ad eliminare il pubblico affidamento poichè consistenti in congegni di monitoraggio o di chiusura (lucchetti, serrature con chiave, antifurto) che non realizzano un ostacolo tale da costituire impedimento assoluto alla sottrazione del bene, in ragione della loro limitata efficacia (Sez. 5, n. 8331 del 13/07/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266143 – 01), in quanto la necessità dell’esposizione va intesa in senso relativo e non assoluto e, dunque, va riferita non all’impossibilità della custodia ma alle particolari circostanze che possano indurre a lasciare le proprie cose incustodite (Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, COGNOME, Rv. 277119 – 01)»;
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 14 luglio 2025
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