Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35508 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35508 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con la pronuncia di cui in epigrafe, la Corte d’appello di Lecce ha confermato la condanna di NOME COGNOME e NOME COGNOME per una serie di furti in supermercati commessi in concorso (tutti, tranne uno) anche con un minorenne. Trattasi di furti pluriaggravati ex art. 625, nn. 4, 5 e 7, cod. pen. culminati con l’arresto dei prevenuti all’esito di quello consumato il 22 febbraio 2018.
Nell’interesse dell’imputato NOME COGNOME sono stati proposti due ricorsi, deducenti rispettivamente tre e un motivo, mentre nell’interesse di NOME COGNOME è stato proposto un ricorso articolante un’unica doglianza (censure di seguito enunciate ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. NOME COGNOME, con il primo motivo, deduce l’omessa e comunque contraddittoria motivazione in merito all’aggravante dell’esposizione a pubblica fede dei beni oggetto d’impossessamento, esposti su scaffali di supermercati, in ragione del sistema di videosorveglianza ivi presente. Ciò con particolare riferimento al furto eseguito presso l’esercizio commerciale ove prestava la propria attività lavorativa un soggetto che si sarebbe «reso conto da subito ed immediatamente di quanto si stava verificando».
Le altre censure deducono violazioni di legge e vizio cumulativo di motivazione in merito alla confermata insussistenza delle circostanze attenuanti generiche e alla commisurazione giudiziale della pena. La Corte territoriale non si sarebbe confrontata con la specifica censura inerente alle attenuanti generiche. Esse, in tesi difensiva, si sarebbero dovute fondare in ragione della personalità del reo, dell’ottimo comportamento processuale (caratterizzato anche dal consenso all’utilizzo degli atti delle indagini preliminari), delle condizioni di v oltre che familiari del prevenuto nonché della condotta ‘contemporanea o susseguente al reato. Sarebbe stata altresì comminata una pena per il reato continuato (quatto anni di reclusione ed euro 650,00 di multa) non considerando che si trattava di furto di beni di prima necessità e muovendo da una pena base «grandemente superiore al minimo edittale» e omettendo sul punto specifica motivazione.
2.2. Il (medesimo) trattamento sanzionatorio riservato a NOME COGNOME sarebbe «del tutto illogico rispetto alla fattispecie delittuosa contestata» in ragione del «sensibile scostamento dal minimo previsto dalla norma» che, peraltro, come dedotto nel motivo unico di cui al relativo ricorso, avrebbe imposto un maggiore onere motivazionale
I ricorsi, suscettibili di trattazione congiunta, sono inammissibili in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata (sul GLYPH contenuto GLYPH essenziale GLYPH dell’atto GLYPH d’impugnazione GLYPH si GLYPH vedano, GLYPH per l’inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, COGNOME, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286468 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01; si vedano altresì: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01, in ordine ai motivi d’appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione).
3.1. Circa la Posizione di COGNOME NOME, deve evidenziarsi che la Corte territoriale è lungi dall’aver omesso la motivazione in merito alla confermata sussistenza dell’aggravante dell’esposizione a pubblica fede. Con motivazione esente da censure in sede di legittimità, perché coerente e non manifestamente
illogica, il giudice d’appello ha ritenuto – accertata la presenza di sistemi videosorveglianza tali da non garantire l’interruzione immediata dell’azione criminosa non assicurando un controllo costante e diretto delle merci esposte sugli scaffali del supermercato, con conseguente persistenza della situazione di . affidamento alla pubblica fede dei beni. Sul punto i giudici di merito, in considerazione delle specifiche deduzioni difensiva, hanno ritenuto sussistente l’aggravante in oggetto anche con riferimento al furto all’esito della cui consumazione è avvenuto l’arresto dei prevenuti, avendo accertato l’intervento di un dipendente del supermercato come casuale, avendo egli casualmente notato i correi sottrarre un cartone di formaggi.
Nel motivare nei termini di cui innanzi peraltro la Corte territoriale ha mostrato corretta applicazione dei principi governanti la materia, con i quali invece il ricorrente non si confronta con censura che dunque si rivela sul punto anche manifestamente infondata. In tema di furto, difatti, la circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall’esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l’interruzione immediata dell’azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene consente di escludere l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (ex plurimis, Sez. 5, n. 1709 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157 – 01). Trattasi di aggravante peraltro sussistente nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati – in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del «self service» la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l’esclusione dell’aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale (ex plurimis, Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, del 2015, COGNOME, Rv. 262663 – 01).
3.2. Parimenti non considerante la ratio decidendi è la censura che si appunta sulla ritenuta insussistenza delle attenuanti generiche. Contrariamente a quanto dedotto, i giudici di merito hanno ritenuto insussistenti i relativ presupposti in considerazione anche delle specifiche prospettazioni difensive. Il riferimento è, in particolare, al comportamento susseguente al reato, compreso quello processuale, ritenuto non tale da evidenziare reali segni di resipiscenza, alla condotta di vita anteatta, di soggetto gravato da un precedente penale specifico di poco antecedente, e alle condizioni di vita come emergenti anche dall’oggetto dei furti, caratterizzato non da beni d’immediato sostentamento ma da diverse tipologie di formaggi e per svariati kg (per importo complessivo pari a quasi 1.000,00 euro).
3.3. Non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata entrambi i ricorrenti nel censurare l’apparato motivazionale relativo alla commisurazione giudiziale della pena. I giudici di merito sono esplicitamente partiti dalla pena base per il reato ritenuto più grave (tre anni di reclusione ed euro 250,00 di multa) determinandola sostanzialmente nel minimo edittale previsto dall’art. 625, comma secondo, cod. pen., per poi aumentarla di tre mesi di reclusione ed euro 100,00 per ogni furto in continuazione in ragione della natura pluriaggravata degli stessi, dei beni sottratti e del loro valore.
All’inammissibilità dei ricors(i) segue la condanna dei ricorrenti a pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila ciascun
in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen. (equa in ragione delt’evidenziata causa d’inammissibilità).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
nsi ien est rks Così deciso il 30 settembre 2025
Il Presidente