Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26835 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26835 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 16/01/2024 dalla Corte di appello di Salerno lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, limitatamente alla
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; qualificazione del reato; il rigetto, nel resto, del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 15 ottobre 2021 il Tribunale di Salerno giudicava NOME COGNOME colpevole del reato ascrittogli, ai sensi RAGIONE_SOCIALE artt. 110 cod. pen. e 25, comma 1, legge 9 luglio 1990, n. 185, condannando l’imputato, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di 32.000,00 euro di multa.
L’imputato, inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge e al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Veniva, infine, disposta la distruzione dei beni sottoposti a sequestro.
Con sentenza emessa il 16 gennaio 2024 la Corte di appello di Salerno, pronunciandosi sull’impugnazione di NOME COGNOME, confermava la decisione impugnata e condannava l’appellante al pagamento RAGIONE_SOCIALE ulteriori spese processuali.
Dalle sentenze di merito, pienamente convergenti, emergeva che il 17 agosto 2015, nel corso di un controllo eseguito nell’area doganale del Porto commerciale di Salerno, NOME COGNOME, quale titolare RAGIONE_SOCIALE ditta RAGIONE_SOCIALE, senza la preventiva autorizzazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, effettuava un’attività finalizzata a esportare in Somalia due autocarri Iveco TARGA_VEICOLO, originariamente utilizzati dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e successivamente dismessi, che erano stati venduti a NOME, alla quale, dopo l’acquisto, era stata rilasciata la NUMERO_DOCUMENTO.
I fatti di reato venivano accertati grazie alle dichiarazioni rese dai testi de Pubblico ministero AVV_NOTAIO, COGNOME e COGNOME, che, a vario titolo, avevano eseguito i controlli sui due autocarri, che erano stati portati dal ricorrente nel Port commerciale di Salerno per essere esportati in Somalia all’interno di un container, che si soffermavano sulle caratteristiche strutturali dei veicoli e sulle modalità con l’imputato intendeva trasportarli all’estero.
Si riteneva, infine, dimostrato che i due autocarri Iveco TARGA_VEICOLO – che recavano i numeri di telaio TARGA_VEICOLO e TARGA_VEICOLO – presentavano le caratteristiche dei materiali di armamento, prescritte dall’art. 2, comma 1, legge n. 185 del 1990, essendo muniti di una botola sulla parte superiore RAGIONE_SOCIALE cabina, di ruote cinturate, di luci oscuranti e di un gancio di traino, che costituiscono strumenti tipici dei mezzi di locomozione impiegati per scopi militari.
Sulla scorta di questa ricostruzione RAGIONE_SOCIALE accadimenti criminosi, l’imputato NOME COGNOME veniva condannato alle pene di cui in premessa.
Avverso la sentenza di appello NOME COGNOME, a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, proponeva ricorso per cassazione, articolando tre correlate censure difensive.
Con il primo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 25 legge n. 185 del 1990 e 546 cod. proc. pen., per avere la Corte di merito ritenuto i due autocarri sequestrati presso il Porto commerciale di Salerno armamenti militari, senza considerare che i veicoli erano stati dismessi dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed erano stati ceduti nel mercato interno sulla base di una regolare trattativa privata, per effetto RAGIONE_SOCIALE quale erano stati acquistati e rivenduti da RAGIONE_SOCIALE
Con il secondo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 25 legge n. 185 del 1990 e 546 cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale dato esaustivo conto RAGIONE_SOCIALE ragioni che imponevano di ritenere dimostrato che l’esportazione dei veicoli era avvenuta in assenza RAGIONE_SOCIALE preventiva autorizzazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non essendo stato effettuato, in tal senso, alcun controllo presso l’autorità ministeriale competente.
Con il terzo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, per non avere la decisione in esame dato adeguato conto RAGIONE_SOCIALE ragioni che imponevano di ritenere consumata la fattispecie contestata a COGNOME, pur essendo pacifico che i controlli effettuati presso l’area doganale del Porto commerciale di Salerno avevano impedito l’esportazione dei due autocarri in Somalia e, conseguentemente, non consentivano di ritenere superata la soglia del tentativo del delitto oggetto di contestazione, rilevante ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 25, comma 1, legge n. 185 del 1990.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è fondato limitatamente alla configurazione del reato, così come contestata con il terzo motivo di ricorso.
L’atto di impugnazione in esame, nel resto, deve essere rigettato.
Occorre premettere che a NOME COGNOME, quale rappresentante legale di RAGIONE_SOCIALE, veniva contestato il delitto previsto dall’art. 25, comma 1, legge n. 185 del 1990, a tenore del quale: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, colui che senza l’autorizzazione di cui all’articolo 13 effettua esportazione, importazione o transito di materiali di armamento, contemplati nei decreti di cui
3 GLYPH
all’articolo 2, comma 3, è punito con la reclusione da tre a dodici anni ovvero con la multa da 5 a 500 milioni».
Tanto premesso, deve evidenziarsi che il soggetto che intende effettuare l’esportazione, l’importazione, il transito di materiali di armamento ovvero la cessione RAGIONE_SOCIALE relative licenze deve essere iscritto nel RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE operanti nel settore RAGIONE_SOCIALE progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazione di materiali di armamento, disciplinato dall’art. 3 RAGIONE_SOCIALE stessa legge.
Dispone, in particolare, l’art. 3 legge n. 185 del 1990 che presso «il RAGIONE_SOCIALE , è istituito il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE di impre operanti nel settore RAGIONE_SOCIALE progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l’iscrizione può essere accettata ».
L’iscrizione nel RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 3 legge n. 185 del 1990, quindi, è presupposto indispensabile per realizzare l’esportazione, l’importazione, il transito di materiali di armamento ovvero la cessione RAGIONE_SOCIALE relative licenze, che devono essere effettuate nel rispetto RAGIONE_SOCIALE sequenza procedimentale disciplinata dalla legge n. 185 del 1990, che prevede la comunicazione al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo svolgimento RAGIONE_SOCIALE trattative contrattuali, prevista dall’art. 9; presentazione allo stesso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE domanda di autorizzazione all’espletamento di attività commerciali di cui all’art. 11; il rilascio da parte de stessa autorità ministeriale RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione richiesta, che viene concessa di concerto, con il RAGIONE_SOCIALEro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in conformità RAGIONE_SOCIALE‘art. 13.
Il provvedimento autorizzativo, dunque, viene rilasciato nel rispetto RAGIONE_SOCIALE previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 legge n. 185 del 1990, secondo cui il «RAGIONE_SOCIALEro RAGIONE_SOCIALE affari esteri, sentito il Comitato di cui all’articolo 7, autorizza, di concerto con il Minis RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l’esportazione e l’importazione, definitive o temporanee, ed il transito dei materiali di armamento, nonché la cessione all’estero RAGIONE_SOCIALE licenze industriali di produzione RAGIONE_SOCIALEo stesso materiale e la riesportazione da parte dei Paesi importatori ».
In questa cornice normativa, occorre passare in rassegna le doglianze proposte nell’interesse di NOME COGNOME, articolate in tre motivi di ricorso.
Passando a considerare le singole censure difensive, deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, per avere la Corte di merito ritenuto i due autocarri sequestrati presso il Porto commerciale di Salerno armamenti militari, senza considerare che i veicoli erano stati dismessi
dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed erano stati ceduti nel mercato interno sulla base di una regolare trattativa privata, per effetto RAGIONE_SOCIALE quale erano stati acquistati da RAGIONE_SOCIALE, che, a sua volta, li aveva rivenduti a NOME.
Occorre, in proposito, precisare che la riconducibilità di un determinato materiale di armamento nell’alveo applicativo RAGIONE_SOCIALE‘art. 25, comma 1, legge n. 185 del 1990, al contrario di quanto affermato dalla RAGIONE_SOCIALE del ricorrente, prescinde dalla sua appartenenza a un soggetto pubblico o a un soggetto privato, assumendo, a tali fini, esclusivo rilievo le connotazioni di offensività RAGIONE_SOCIALE armi o RAGIONE_SOCIALE parti di armi considerate, che devono essere valutate esclusivamente sulla base RAGIONE_SOCIALE loro caratteristiche strutturali o progettuali.
Queste conclusioni discendono dalla previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 1, legge n. 185 del 1990, secondo cui sono materiali di armamento quelli «per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono tali da consderarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia». Tale previsione, a sua volta, deve essere correlata al secondo comma RAGIONE_SOCIALE stessa norma che classifica i materiali armamenti in tredici distinte categorie, descritte nelle lettere a)-o).
Ricostruita in questi termini la nozione di materiale di armamento, deve rilevarsi che le caratteristiche strutturali che presentavano i due autocarri Iveco TARGA_VEICOLO – che, originariamente, erano in dotazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, successivamente, venivano messi in vendita e acquistati da “RAGIONE_SOCIALE” – al momento del controllo eseguito presso il Porto commerciale di Salerno, non consentono di nutrire dubbi sulla riconducibilità dei due veicoli alla previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 1, legge n. 185 del 1990. Gli autoveicoli sequestrati, infatti, si presentavano muniti di una botola sulla parte superiore RAGIONE_SOCIALE cabina, di ruote cinturate, di luci oscuranti e di un gancio di traino; caratteristiche struttura queste, tipiche dei mezzi di locomozione adibiti a scopi militari.
Su questi profili, nel giudizio di primo grado, riferiva l’app. COGNOME, che all’epoca dei fatti prestava servizio presso l’RAGIONE_SOCIALE, che chiariva come le caratteristiche strutturali dei due autocarri Iveco TARGA_VEICOLO imponevano di ritenerli veicoli di impiego “prettamente militare”, possedendo connotazioni funzionali tali da consentire di ricondurli alla categoria dei materiali di armamento, così come prefigurata dall’artt. 2, comma 1, legge n. 185 del 1990. I veicoli sequestrati, in particolare, dovevano essere ricondotti alla categoria, prevista dall’art. 2, comma 2, lett. e), legge n. 185 del 1990, che fa riferimento a «carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare».
Né rileva in senso favorevole al ricorrente la circostanza che i due autocarri, prima di essere messi in vendita, venivano modificati, perdendo alcune RAGIONE_SOCIALE originarie caratteristiche militari, dovendosi, in proposito, evidenziare che anche
le singole parti di armi possano costituire materiali di armamento, valutabili ai sensi del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE artt. 2, comma 1, e 25, comma 1, legge n. 185 del 1990, dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «Rientrano nel novero RAGIONE_SOCIALE “armi da guerra” o “parti di esse” e dei “materiali di armamento”, in relazione, rispettivamente, alle previsioni di cui alle leggi 2 ottobre 1967 n. 895, 14 ottobre 1974 n. 497, 18 aprile 1975 n. 110 ed a quelle di cui alla legge 9 luglio 1990 n. 185, i carri armati e le loro singol componenti specifiche, fra le quali vanno compresi i motori, i motorini di avviamento, i giunti meccanici ed i cingoli» (Sez. 1, n. 6457 del 17/11/1997, Montagna, Rv. 208947 – 01).
Si muove, a ben vedere, nella stessa direzione l’arresto ermeneutico, risalente nel tempo ma tuttora insuperato, che, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento di un automezzo quale materiale di armamento, attribuisce rilievo decisivo alle finalità per cui il veicolo è stato costruito, evidenziando: «Ai fini RAGIONE_SOCIALE legge 9 luglio 1990, n. 185, perché gli autoveicoli possano essere ritenuti come materiale di armamento, occorre che siano stati appositamente costruiti per uso militare, vale a dire non è sufficiente una meramente potenziale destinazione né la reversibilità dall’uso civile a quello militare né l’adottabilità o la trasformabilità mediante modifiche od installazioni di più o meno facile approntamento ma bisogna che risulti la già intervenuta apposita costruzione o anche il loro successivo adattamento in modo da soddisfare le necessità, di un uso militare. L’accertamento sulla rispondenza a tali requisiti implica una valutazione di merito, insuscettibile del sindacato di mera legittimità esperibile dalla Corte di cassazione, allorquando spiegato in motivazione con logica immune da vizi» (Sez. 1, n. 2361 del 18/05/1993, COGNOME, Rv. 194292 – 01)
Le considerazioni esposte impongo di ribadire l’infondatezza del primo motivo di ricorso.
4. Deve, invece, ritenersi inammissibile il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, per non avere la Corte territoriale dato esaustivo conto RAGIONE_SOCIALE ragioni che imponevano di ritenere dimostrato che l’esportazione dei due autocarri era avvenuta in assenza RAGIONE_SOCIALE preventiva autorizzazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non essendo stato effettuato alcun controllo presso l’autorità ministeriale competente.
Occorre richiamare, in proposito, in linea con quanto si è evidenziato nel paragrafo 2, che la domanda di autorizzazione all’esportazione di “materiali di armamento” deve essere presentata, ex art. 11 legge n. 185 del 1990, al RAGIONE_SOCIALE, che svolge un’istruttoria, acquisendo il parere del Comitato
6 GLYPH
Consultivo di cui all’art. 7 RAGIONE_SOCIALE stessa legge. Completata l’istruttoria, il RAGIONE_SOCIALE, di concerto con il RAGIONE_SOCIALEro RAGIONE_SOCIALE, rilascia l’autorizzazione i questione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 legge n. 185 del 1990.
Tanto premesso, deve rilevarsi che i controlli eseguiti presso l’area del Porto commerciale di Salerno sui due autocarri Iveco TARGA_VEICOLO – sui quali, tra l’altro, riferiva nel giudizio di primo grado il AVV_NOTAIO COGNOME, che era il responsabile RAGIONE_SOCIALE‘area doganale dove venivano effettuati i controlli – non lasciano residuare margini di dubbio sulla circostanza che i veicoli, dopo essere stati venduti a NOME, erano pronti per essere esportati in Somalia senza che l’imputato fosse stato preventivamente autorizzato del AVV_NOTAIO, competente ex art. 13 legge n. 185 del 1990. Sul punto, è opportuno richiamare il passaggio argonnentativo esplicitato a pagina 4 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, in cui si evidenziava che i controlli sui due autocarri erano mirati a verificare la regolarità RAGIONE_SOCIALE‘esportazione, affermandosi che «il direttore pro tempore RAGIONE_SOCIALE dogane AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO aveva modo di riferire che il servizio era stato disposto in specie in ottemperanza di una direttiva di politica estera nel campo RAGIONE_SOCIALE sicurezza , la quale si richiamava alla L. 185/1990».
Né, per converso, la RAGIONE_SOCIALE del ricorrente produceva alcuna documentazione idonea smentire le conclusioni alle quali era pervenuto il AVV_NOTAIO COGNOME, rendendo destituite di fondamento, oltre che indinnostrate processualmente, le asserzioni difensive, esclusivamente tese ad affermare la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘esportazione dei due autocarri sequestrati presso l’area doganale del Porto commerciale di Salerno.
Non può, in proposito, non rilevarsi che la RAGIONE_SOCIALE che deduca una carenza documentale incidente sulla congruità del percorso argomentativo posto a fondamento del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del suo assistito non può limitarsi, sic et simpliciter, a lamentare l’insufficiente attività istruttoria, ma deve allegare gli atti posti a sostegno RAGIONE_SOCIALE sue deduzioni, non disponendo il giudice di legittimità del potere di effettuare l’acquisizione di documenti funzionali alla risoluzione RAGIONE_SOCIALE questioni sollevate. Tali considerazioni valgono a maggior ragione nel caso in esame, non emergendo le carenze istruttorie lamentate dal fascicolo processuale né emergendo aliunde la fondatezza RAGIONE_SOCIALE doglianze prospettate, sul punto, nell’interesse di COGNOME (tra le altre, Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, COGNOME, Rv. 278123 – 01; Sez. 5, n. 30102 del 19/04/2018, COGNOME, Rv. 273511 – 01; Sez. 5, n. 19553 del 25/03/2014, COGNOME, Rv. 260404 01; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, COGNOME, Rv. 254108 – 01).
Queste ragioni impongono di ribadire l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso.
5. Deve, infine, ritenersi fondato il terzo motivo, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, per non avere la decisione in esame dato adeguato conto RAGIONE_SOCIALE ragioni che imponevano di ritenere consumata la fattispecie contestata a NOME COGNOME, pur essendo incontroverso che i controlli effettuati presso l’area doganale del Porto commerciale di Salerno, avendo impedito l’esportazione dei due autocarri in Somalia, non consentivano di ritenere superata la soglia del tentativo del delitto oggetto di contestazione.
Occorre premettere che, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE sequenza procedinnentale descritta dalla legge n. 185 del 1990, su cui ci si è soffermati nel paragrafo 2, cui si rinvia ulteriormente, laddove l’agente, iscritto nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non abbia comunicato l’instaurazione di trattative contrattuali funzionali a esportare materiali di armamento e, al contempo, non abbia ottenuto l’autorizzazione all’esportazione da parte del AVV_NOTAIO, il suo comportamento concretizzerà la violazione sia del primo sia del secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 25 legge n. 185 del 1990, che sanzionano condotte illecite differenti. Ne deriva che, in tali ipotesi, si impone l’applicazione RAGIONE_SOCIALE disciplina del concorso formale tra i reati previsti dal primo e dal secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 25 RAGIONE_SOCIALE legge n. 185 del 1990, che soggiace ai principi generali valevoli per tale istituto concorsuale (tra le altre Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, NOME, Rv. 285865 – 01; Sez. U, n. 38402 del 15/07/2021, Magistri, Rv. 281973 – 01; Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, Rv. 269668 – 01).
Avendo, nel caso in esame, il Pubblico ministero contestato a NOME COGNOME la sola fattispecie di cui all’art. 25, comma 1, legge n. 185 del 1990, ne consegue che è a questa sola ipotesi di reato che occorre fare riferimento per valutare se il comportamento criminoso RAGIONE_SOCIALE‘imputato abbia o meno superato la soglia del tentativo.
A tale quesito occorre fornire risposta negativa.
Deve, in proposito, evidenziarsi che i fatti di reato, nella loro consistenza materiale, sono incontroversi, atteso che i testi del Pubblico ministero COGNOME e COGNOME riferivano concordemente di avere eseguito i controlli sul container dove i due autocarri Iveco TARGA_VEICOLO, dopo essere stati venduti a NOME, erano stati caricati da NOME COGNOME nel Porto commerciale di Salerno, prima di essere trasportati in Somalia. Ne consegue che, concluse le trattative contrattuali per l’esportazione all’estero dei due veicoli, il ricorrente conduceva i mezzi nel Porto commerciale di Salerno, dove stavano per essere trasportati in Somalia, in conformità RAGIONE_SOCIALE accordi contrattuali precedentemente conclusi.
Ricostruiti in questi termini i fatti di reato, è evidente che la Corte di merit non correlava correttamente la condotta di NOME COGNOME alle circostanze di tempo
8 GLYPH
e di luogo nelle quali maturava la sua determinazione criminosa, non tenendo conto del fatto che i comportamenti finalizzati all’esportazione dei due autocarri in Somalia non avevano superato la soglia di punibilità prevista per la .consunnazione del delitto di cui all’art. 25, comma 1, legge n. 185 del 1990, avendo il controllo doganale eseguito presso il Porto commerciale di Salerno interrotto l’attività illecita del ricorrente, che si sarebbe consumata soltanto con il trasporto marittimo dei veicoli nel luogo di destinazione.
Ne discende che, nel ritenere consumato anziché tentato il comportamento criminoso di COGNOME, la Corte territoriale disattendeva la giurisprudenza di legittimità consolidata, che andava applicata al caso di specie, secondo cui: «L’idoneità RAGIONE_SOCIALE atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio “ex ante”, tenendo conto RAGIONE_SOCIALE circostanze in opera l’agente e RAGIONE_SOCIALE modalità RAGIONE_SOCIALE‘azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l’attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto» (Sez. 1, n. 27918 del 04/03/2010, Resa, Rv. 248305 – 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 2910 del 18/06/2019, COGNOME, Rv. 276401 – 01; Sez. 4, n. 7702 del 29/01/2007, NOME, Rv. 236110 – 01; Sez. 1, n. 1365 del 02/10/1997, dep. 1998, Tundo, Rv. 209688 – 01).
Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «Al fine di una corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 56 cod. pen., occorre ricostruire, sulla base RAGIONE_SOCIALE prove disponibili, la direzione teleologica RAGIONE_SOCIALE volontà RAGIONE_SOCIALE‘agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta RAGIONE_SOCIALE sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione RAGIONE_SOCIALEo specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo. Tutti gli ipotizzabili eventi ulteriori suscettibili essere posti in relazione causale con la detta condotta, ma non voluti dall’agente come conseguenza RAGIONE_SOCIALE propria azione o omissione, sono pertanto destinati a collocarsi al di fuori RAGIONE_SOCIALE sfera di applicazione RAGIONE_SOCIALE norma che punisce il tentativo, acquistando essi rilievo nel solo caso di effettiva lesione del bene protetto» (Sez. 1, n. 7938 del 03/02/1992, NOME COGNOME, Rv. 1912421 – 01).
Queste considerazioni impongono di ribadire la fondatezza del terzo motivo di ricorso, dalla quale deriva la necessità di riqualificare il delitto ascritto a NOME COGNOME, ai sensi RAGIONE_SOCIALE artt. 56 cod. pen. e 25, comma 1, legge n. 185 del 1990, con il conseguente rinvio per un nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, limitatamente al trattamento sanzionatorio.
9 GLYPH
6. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, limitatamente alla configurazione del reato di cui all’art comma 1, legge n. 185 del 1990, che deve essere qualificato quale delitto tenta con il conseguente rinvio per un nuovo giudizio alla Corte di appello di Napo limitatamente al trattamento sanzionatorio irrogato all’imputato.
L’atto di impugnazione proposto nell’interesse di NOME COGNOME, nel resto, de essere rigettato.
P.Q.M.
Qualificato il reato di cui all’art. 25, comma 1, legge 9 luglio 1990 n. 185 q delitto tentato, annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattame sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 30 maggio 2024.