Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30254 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30254 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza dei 01/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, GLYPH org, edirnento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il PG conclude chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi.
udito il difensore
L’avvocato COGNOME conclude insistendo per l’accoglimento dei motivi del ricorso.
L’avvocato COGNOME conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10 luglio 2022, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della decisione emessa dal del Tribunale di Firenze in data 13 febbraio, 2019, riconosciute le circostanze attenuanti generiche a entrambi gli imputati, rideterminava la pena inflitta ad NOME COGNOME e a NOME COGNOME in un anno e dieci mesi di reclusione ciascuno, confermando, nel resto, la sentenza appellata.
Al capo 2), a COGNOME era contestato il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 25 I. n. 185/1990, 4 I. n. 146/2006, perché, in concorso con NOME COGNOME, giudicato separatamente, nonché con NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e altri soggetti rimasti non identificati, COGNOME esportato in Somalia materiale bellico (due autocarri TARGA_VEICOLO non demilitarizzati) senza l’autorizzazione prevista dall’art. 10-bis della legge n. 185/90; con l’aggravante della transnazionalità (fatto commesso nel periodo compreso tra settemore e novemore 2016).
Al capo 4), a COGNOME era contestato il medesimo reato di cui sopra perché, in concorso con NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, giudicati separatamente, nonché con NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e altri soggetti rimasti non identificati, COGNOME RAGIONE_SOCIALE l’esportazione in Somalia del veicolo militare TARGA_VEICOLO, tagliato a pezzi, senza l’autorizzazione prevista dall’art. 10-bis della legge n. 185/90; con l’aggravante della transnazionalità (fatto accertato in data 22 settembre 2016).
La Corte di appello confutava i motivi di gravame formulati dagli imputati.
1.1. Quanto al COGNOME, la Corte territoriale reputava non credibile che egli non conoscesse la reale destinazione finale dei due autoc:arri.
Lappellante’ infatti, collaborava da tanto tempo con i coimputati NOME e COGNOME NOME: reperimeno e nella spedizione di mezzi militari in Somalia, come dimostrato dalle numerose intercettazioni in atti, che ricoprivano un lungo arco temporale e si riferivano, esplicitamente, a veicoli dalla indubbia connotazione militare, ricercati da COGNOME in tutta Italia.
La consapevolezza circa il carattere illecito del commercio in corso doveva desumers,. secondo la Corte distrettuale’ sia dalle cautele usate dai conversanti nel comunicare tra loro sia dalle modalità osservate per il trasporto (utilizzo d bilici coperti da teloni per rendere invisibile l’oggetto del trasporto), sia, in dal fatto che i veicoli passavano per il Belgio, con un notevole aggravio di costi, ma con controlli meno stringenti / invece c:he prendere direttamente la strada della Somalia.
inni casa, rilevavano i giudici del gravame che COGNOME, il quale svolgeva l’attività di autotrasportatore, doveva ben sapere con quali Paesi e con quali modalità gli era consentito commerciare i veicoli in questione; fatto di cui sicuramente si disinteressò, atteso che i due TARGA_VEICOLO non erano accompagnati dalla certificazione di avvenuta demilitarizzazione. In
La Corte di Firenze, ad eccezione dei motivo sulle attenuanti generiche, respingeva gli altri motivi di gravame, con riferimento alla natura militare dei mezzi e alla mancata demilitarizzazione, alla normativa applicabile e all’indimostrato presupposto che i mezzi trasferiti in Somalia nell’autunno del 2016 fossero gli stessi acquistati dall’imputato il 28 maggio 2015; respingeva, infine, il motivo sull’aggravante della transnazionalità poiché la commissione del reato de QUO era stata determinata, o almeno agevolata, dall’apporto di NOME, NOME e NOMECOGNOME, i quali costituivano, da soli e insieme ad altri, un RAGIONE_SOCIALE criminale RAGIONE_SOCIALE operante in più Stati e COGNOMEno dato origine a un’associazione per RAGIONE_SOCIALE secondo la legge italiana.
1.2. La Corte di appello giudicava infondato, ad eccezione del motivo sulle attenuanti generiche, anche il gravame proposto da COGNOME.
In iJo contesto probatorio che evidenziava la stabilità dei rapporti tra l’appellante e coimputati NOME NOME NOME nel commercio di veicoli militari, non era credibile che l’emissione della fattura n. NUMERO_DOCUMENTO dell’il agosto 2016, che accompagnò ii trasporto del 22 settembre successivo, fosse avvenuta per un diverso titolo e che fosse indebitamente stata utilizzata dai somali a sua insaputa.
Tanto perché non risultava, dalle intercettazioni, che una qualche spedizione verso Dubai fosse stata effettuata nel mese di agosto 2016 da COGNOME; né l’imputato COGNOME fornito indicazioni per risalire a un’operazione siffatta, che, per essere avvenuta via mare, necessitava obbligatoriamente dell’opera di uno spedizioniere e che avrebbe sicuramente lasciato traccia in dogana.
Sotto altro profilo, rilevava la Corte distrettuale che, anche dopo l’indebito e illecito comportamento tenuto – secondo l’appellante – dai somali in occasione della spedizione del 22 settembre, COGNOME non smise di c:ollaborare con loro, come emerso dalle intercettazioni di settembre e ottobre 20115.
Non ,;3oteva credersi, quindi, che l’imputato, vilmente inganNOME da soggetti con lui in affari da tempo, si fosse prestato a collaborare con loro dopo il 22 settemore 2016, quando sapeva di essere stato coinvolto in un fatto illecito, che avrebbe avuto per lui conseguenze serie, anche dal punto di vista penale.
Tanto senza considerare che l’operazione in questione cadde in un periodo contraddistinto da rapporti idilliaci tra i protagonisti della vicenda, co
dimostrato dalle ntercettazioni dei 7 e 10 settembre 2016, nel corso RAGIONE_SOCIALE quali NOME si procarnava membro della famiglia di COGNOME e di COGNOMECOGNOME
Ha proposte ricorso per cassazione NOME COGNOME, per il tramite dei 1:fersore AVV_NOTAIO COGNOME, sviluppando tre motivi.
2.1. Co i primo, lamenta l’erronea applicazione dell’art. 25 della I. n. 185 del 1990 e l’illogicità della motivazione per mancata valutazione di una prova decisiva, costituita dal documento attestante l’avvenuta demilitarizzazione dei mezzi.
In particolare, la Corte di appello avrebbe omesso di valutare il documento Hasciato dal Ministero della Difesa in data 11 maggio 2015 a favore della società RAGIONE_SOCIALE (società dalla quale l’imputato COGNOME acquistato i due veicoli di tipo TARGA_VEICOLO in data 28 maggio 2015), contenente i dati necessari all’immatricolazione, ad uso civile, di una serie di mezzi (tra i quali quelli ogget di imputazione) che il Ministero COGNOME ceduto alla società medesima.
2.2. Cori secondo motivo, denuncia l’erronea applicazione degli artt. 110 cod, per,. e 25 della I. 185 del 1990 e la contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova.
Si contesta, in particolare, E I travisamento RAGIONE_SOCIALE conversazioni intercettate nn. 3404 e 3405 del 26 settembre 2016, in quanto in esse l’imputato faceva riferimento a dna fattura emessa per l’autotrasportatore BRITTI concernente mezzi TARGA_VEICOLO a i destinati in Belgio e non in Somalia, mezzi che, oltretutto, non potevano coincidere con gli TARGA_VEICOLO di cui all’imputazione, in quanto acquistati dalla RAGIONE_SOCIALE un anno prima della c:aptazione.
La fattura contestata all’imputato, d’altronde, neppure era stata rinvenuta, tanto da indurre il G.I.P. del Tribunale di Firenze a rigettare la richiesta di misura cautelare avanzata nei confronti di COGNOME.
Né, GLYPH o assenza di una ispezione dei mezzi, poteva giustificare l’affermazione di , -esponsabilità dell’imputato una mera ricognizione aerea, insufficiente ad accertare la demilitarizzazione o meno dei mezzi stessi.
2.3. Con il terzo motivo, si contesta l’applicazione della aggravante della transnazionaiità. ex art. 4 della I. 146 del 2006.
Invero, il RAGIONE_SOCIALE criminale di NOME, NOME (l’unico con il quale l’imputato è entrato in contatto) e COGNOME, ai quale si era riconosciuta un’operatività transnazionaie, era il medesimo operante in Italia e per il quale era stata contestata l’associazione a RAGIONE_SOCIALE.
Il Giudice o secondo grado, ritenendo erroneamente che il contributo causale dell’imputato fosse stato agevolato dal RAGIONE_SOCIALE criminale avente operativita tcansnazionale, si sarebbe posto in contrasto con il principio per cui “la speciale aggravante della transnazionallà è applicabile al reato
RAGIONE_SOCIALE sernpreché il RAGIONE_SOCIALE criminale RAGIONE_SOCIALE transnazionale non coincida con l’associazione a RAGIONE_SOCIALE” (Sez. 3, n. 2458 del 2014 e, più di recente, Sez, 6, n, 23132 del 2022).
ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del difensore AVV_NOTAIO COGNOME.
3.1. Con ii primo, articolato, motivo, eccepisce plurimi vizi di motivazione e inosservanza di norme processuali (artt. 125, 192, 533, 546 cod. proc. pen.) circa la valutazione deile principali fonti di prova.
L’imputato, per come riconosciuto nelle sentenze di merito, non COGNOME avuto alcun ruolo nelle fasi preparatorie, organizzative e materiali contestate, essendo stata giudicato responsabile per avere fornito una RAGIONE_SOCIALE fatture rinvenute in sede di sequestro, relativa alla vendita di pezzi di ricambio con destinazione Dubai, fattu, –a ritenuta falsa perché dissimulante la reale d stinazione della merce in Somalia,
La Corte di appello di Firenze, in aperto contrasto con il G.I.P., che COGNOME respinto la r1chiesta di misura cautelare avanzata nei confronti del COGNOMECOGNOME COGNOME te provata la consapevolezza, in capo all’imputato, della reale destinazione dei mezzi di ricambio dal contenuto di numerosissime intercettazioni effettuate a partire da aprile 2016, dimostrative dello stabil rapporto intrattenuto dall’autodemolitore con i coimputati COGNOME COGNOME COGNOME il reperimento di veicoli militari, per il loro stoccaggio e per la loro segmentazione.
In realtà, le conversazioni intercettate sarebbero solo tre e da due di esse (n. 2192 e a, 972 dei 20 luglio 2016) risulterebbe, semmai, la totale estraneità dell’innpui – ato al reato contestatogli, sia sul piano oggettivo sia sul piano soggettivo.
In partico are, ia reazione “furiosa” espressa dal COGNOMECOGNOME COGNOME appena venuto a conoscenza del fatto che NOME NOME NOME NOME utilizzato le fatture da lui emesse per finalità diverse da quelle originarie, doveva considerarsi sintomatica dell’ consapevolezza dell’imputato circa gli accordi fraudolenti interccr -si tr – a cii atri coirnputati, ai quali andava, pertanto, ricondotto anche l’utilizzo RAGIONE_SOCIALE fatture di vendita in sequestro di cui al capo d’accusa.
Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione in ordine all’aggravante dela transnazionalità.
Giudice di appello non avrebbe né motivato circa l’esistenza di una organizzazione criminale né individuato il ruolo dell’imputato nella vicenda in esame, re.ci ‘e i mprescindibili ai fini dell’applicabilità della aggravante della transnazionaiità. Si richiama, poi, la giurisprudenza citata dalla difesa del COGNOME, secondo cui osta all’applicazione dell’aggravante di cui si discorre la non r
alterità tra l’organizzazione internazionale e l’associazione per RAGIONE_SOCIALE contestata nell’ambito di questo procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi vanno rigettati, perché, nel complesso, infondati.
Quanto meno infondato è il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di COGNOME, con il quale ci si duole di omessa valutazione di prova decisiva (t, -avisarnento della prova per omissione).
Occorre premettere, sul tema, che, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decis va, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art, 503, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatiorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022′ M., Rv. 283777 – 01); pertanto, è da ritenersi inammissibile il motivo fondato sui suddetto vizio, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cessazione. poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice ci .:, ‘opello r con vioiazione dei limiti del “devolutum” ed improprio ampliamento dei tema di cognizione in sede di legittimità (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665 – 01).
Nei caso di specie, si lamenta l’omessa valutazione, da parte dei giudici di appello, di un documento emesso dal Ministero della Difesa in data 11 maggio 2015 al fine- di consentire alla RAGIONE_SOCIALE (da cui COGNOME avrebbe acquistato) di procedere alla immatricolazione di una serie di mezzi (tra i quali quelli indicat in imputazione) ceduti a detta RAGIONE_SOCIALE dal Ministero stesso.
Manca, tuttavia, nel ricorso di legittimità la specifica deduzione che il dato probatorio asseritarnente travisato sarebbe stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado; né, dalla scrupolosa sintesi riassuntiva dei motivi di gravame proposti dal COGNOME, riportata alle pagg. 5-7 della sentenza impugnata, si evince che un motivo siffatto sia stato effettivamente dedotto.
Tali omissioni determinerebbero l’inammissibilità del primo motivo di ricorso del R.COGNOME.
In ogni caso, ammesso e non concesso che la Corte di appello abbia omesso ci ri nortaro. if motivo e ad esso non abbia fornito risposta, in tanto si
potrebbe , , eanare di “prova decisiva” (non valutata) in quanto fosse dimostrata la piena co,ricielen2a tra i mezzi acquistati dal COGNOME nel 2015 (in tesi, demilitarizzati) e d!i TARGA_VEICOLO (mezzi militari) consegnati per l’imbarco presso il porto di Anversa in data 23 settembre 2016 e pervenuti a Mogadiscio il successivo 4 novembre 2016.
Sui GLYPH er-eo, i giudici territoriali hanno reso, alle pagg. 11-12, una motivazione non manifestamente illogica al fine di escludere la prospettata coincidenza, osservando che, siccome, per rispondere alle pressanti richieste di NOME, atre spedizioni per la Somalia erano state effettuate prima del mese di settembre 2016 (a luglio e ad agosto), non era verosimile che i due ACM in questione fossero rimasti parcheggiati – uno nel piazzale della “AUTODEMOLIZIONT MACCHIATOLE” e l’altro nei locali della RAGIONE_SOCIALE per più ci ur anno e che il R3BERTO avesse disatteso le insistenti richieste di COGNOME cc 15 – 2-,SA pe[ il sollecito invio dei mezzi in Africa. D’altra parte, evidenzia logicamente ;a Corte di merito, non si poteva comprendere per quale motivo l’imputato si fosse attivato, prima del settembre 2016, per reperire veicoli da inviare in Somaiia, quando, a suo dire, COGNOME la disponibilità di quelli parcheggiati nele aree suddette.
Tale adenua -ca motivazione non è scalfita dai rilievi generici sviluppati dal ricorrente.
Con il secondo motivo di ricorso, la difesa del COGNOME, in sintesi, i tnavisarnento RAGIONE_SOCIALE conversazioni intercettate.
Va GLYPH messo, al riguardo, che l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti mcettati, anche quando sia c.. -iptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logi in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. LJ, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01; vedi, tra le successive RAGIONE_SOCIALE Sezioni sempiici, Sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 – 01).
NOME ,-. conente si contesta di aver collaborato, nell’autunno del 2016, nel trasferimento in Somalia dei due veicoli militari di cui si è detto, emettendo una fattura d vendita a favore della “BRUTI EN ZONEN BVBA” di Antwerpen, dalla quale i rne7ii vennero consegnati per l’imbarco il 23 settembre e poi effettivamera.e -nbarcati il 2 ottobre, per giungere a Mogadiscio il 4 novembre 2016.
La C orto ci appello ha confermato la responsabilità dell’imputato inferendoia, in modo del tutto plausibile sul piano logico,, dalla confessione ‘stragiudizia;e’ contenuta nelle conversazioni intercettate n. :3404 e n. 3405 del
26 settembre 2016, intercorse tra il COGNOME e il COGNOME. In esse COGNOME informava l’interlocutore di essere stato contattato da NOME COGNOME COGNOMEtrasportatore della RAGIONE_SOCIALE‘ incaricata della nuova operazione), il quale gli COGNOME cniesto – per conto di RAGIONE_SOCIALE – l’emissione di una nuova fattura di accompagnamento dei veicoli in Belgio. COGNOME rispondeva indigNOME (“Voi siete usciti di cervello o siete pazzi completamente.. .10 ho fatturato a COGNOME in Belgio e adesso fatturo di nuovo in Somalia? Io li ho già fatturati gli autocarri e li ho fatturati io Belgio a COGNOME e non li posso sicuramente fatturare di nuovo qua, in Somalia. Secondo me non è buono di testa…”), ottenendo la comprensione del COGNOME.
L3 C:c.n –te o. n e ri t o ha confutato con argomentare immune da vizi logici la tesi difensiva basata sulla inconsapevolezza, in capo al COGNOME, al momento della sua emissione, della destinazione finale della fattura.
NOME riQuardo, ha tenuto ragionevolmente conto di molteplici indicatori convergenti a) la risalente collaborazione del COGNOME con NOME e NOME nel reperimento, in tutta Italia, e nella spedizione di mezzi militari in Somalia dimostrata da numerose conversazioni captate tra aprile e novembre 2016; b) le cautele osservate dall’imputato e dai suoi interlocutori nel comunicare (nella conversazione n. 3482 del 28 settembre 2016 COGNOME raccomandava a NOME di non discutere di camion e prezzi in presenza di altre persone, ma di farlo solo con COGNOME e COGNOME); c) le particolari modalità di trasporto dei mezzi militari, idonee a rem:ere: ncn visibile l’oggetto del trasporto (per l’invio in Belgi venivano 1..ilAzzaU Linci con telone); d) l’aggravio di costi – all:rimenti inspiegabil – sostenuto a causa del transito per il Belgio, preferito alla soluzione più linear di prendere direttamente la strada della Somalia; e) l’attività d autotrasportatore svolta dal COGNOME, implicante la necessaria conoscenza dei Paesi e RAGIONE_SOCIALE modalità con cui gli era consentito il commercio dei veicoli in questione fatto l cui egli si disinteressò, atteso che i due TARGA_VEICOLO non erano accompagnati dalla certificazione di avvenuta demilitarizzazione.
A Fronte di un costrutto argomentativo di persuasiva logicità, le censure difensive rimangono sul piano della mera confutazione assertiva, parzialmente rivalutativa e aliena dai confronto con il complessivo ordito motivazionale che sostiene ;a servcenza impugnata.
infordato in diritto è il terzo motivo di ricorso proposto da COGNOME, coincidente con secondo motivo dedotto nell’interesse del coimputato COGNOME (contestazione della ritenuta aggravante della transnazionalità).
Va rammentato, sull’argomento, che il RAGIONE_SOCIALE criminale RAGIONE_SOCIALE, cui fanno riferimento gli artt. 3 e 4 della I. n, 146 del 2006, è configurabile, secon
le indicazioni contenute nell’art. 2, punti a) e c), della Convenzione RAGIONE_SOCIALE Nazioni unite contro I crimine RAGIONE_SOCIALE del 15 novembre 2000 (cosiddetta convennme di Palermo), in presenza dei seguenti elementi: a) stabilità di rapporti fra gli adepti; b) minimo di organizzazione senza formale definizione di ruoli; c) non occasionalità o estemporaneità della stessa; d) c:ostituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro varitagnio materiale (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, COGNOME ed altro, Rv. 255034 –
La ansnaz;onalità – si è precisato – non è un elemento costitutivo di una autonoma fattispecie di reato, ma un predicato riferibile a qualsiasi delitto, a condizione che sia punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia riferibile ad un RAGIONE_SOCIALE criminale RAGIONE_SOCIALE, anche se operante solo in ambito nazionale e ricorra, in via alternativa, una RAGIONE_SOCIALE seguenti situazioni: a) i reato sia commesso in giù di uno Stato; b) il reato sia commesso in uno Stato, ma con parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro Stato; c) il reato sia commesso in uno Stato, con implicazione di un c.jruppo criminale RAGIONE_SOCIALE impegNOME in attività criminali in più di uno Stato; ci) il reato sia commesso in uno Stato, con produzione di effetti sostanziali in atro Stato (Sez. U, n. 18374 del 2013, cit., Rv. 255038 – 01).
Le Unite hanno, quindi, affermato, sulla questione ad esse devoluta, che :a specaie aggravante de qua è applicabile al reato associativo, sempreché il RAGIONE_SOCIALE criminale RAGIONE_SOCIALE transnazionale non coincida con l’associazione a oeHiquere (Sez. U, n. 18374 del 2013, cit., Rv. 255035 – 01).
Si è chiarito, al riguardo, che «se il RAGIONE_SOCIALE criminale RAGIONE_SOCIALE, il cui apporto è presupposto dell’aggravante, non fosse altro che la contestata associazione per RAGIONE_SOCIALE, non sarebbe ovviamente ipotizzabile l’esistenza di un RAGIONE_SOCIALE criminale che contribuisca all’esistenza di se stesso; donde, la ritenuta riferibilità dei contributo ai soli reati fine. Invece, la formulazione normati dell’aggravante’ neila parte in cui evoca il contributo causale, lascia chiaramente intendere che presupposto indefettibile della sua applicazione è la mancanza di immedesinalidde. riciliedencio – piuttosto – che associazione per RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si pongano come entità o realtà organizzative affatto diverse. La locuzione “dare contributo” postula, infatti, “alterità” o diversità tra i soggetti interessati, ossia tra soggetto agente (il grupp RAGIONE_SOCIALE; e realtà plurisoggettiva (trattandosi, appunto, di aggregazione delinquenziaie; peneficiaria dell’apporto causale. D’altronde, le espressioni: “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE“, al di là dell’improprio uso promiscuo che può talora farsi nel linguaggio corrente, non esprimono, in chiave giuridica, entità omogenee o concettualmente sovrapponibili».
Ciò posto va detto che le deduzioni formulate da entrambe le difese non colgono nel segno, in quanto postulano una immedesimazione tra il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ni CUi fanno parte NOME, COGNOME e COGNOME e l’associazione a RAGIONE_SOCIALE cui apparterrebbero, in tesi, COGNOME e COGNOME, senza, peraltro, che tale assunto abbia trovato un minimo riscontro in atti.
Resta da esaminare il primo motivo di ricorso proposto da COGNOME, con il quale si contesta l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE conversazioni utilizzate dai giudic di merito per giustificare l’affermazione di responsabilità dell’imputato.
Ricimamat principi fissati in materia dalle Sezioni Unite di questa Corte, già esposti ell’esame del ricorso del COGNOME, ritiene il Collegio che debba considerarsL mrnune da critiche, sul piano logico, l’iter argomentativo seguito dai giudici del gravarne nel reputare incredibile che l’emissione della fattura n. NUMERO_DOCUMENTO dell’Il agosto 2016, relativa al trasporto in Somalia del mezzo militare di cui a capo 4), fosse avvenuta per un diverso titolo (trasporto di pezzi di ricambio a Dubai) e fosse stata indebitamente utilizzata dai somali all’insaputa dell’imputato
Secondo e risultanze RAGIONE_SOCIALE numerose conversazioni intercettate e il contenuto della documentazione acquisita, era dimostrato – si rileva nella sentenza avversata – come COGNOMECOGNOME autodemolitore di professione, si relazionasse stabilmente con COGNOME e COGNOME per il reperimento di veicoli militari da esportare io Somalia, per il loro stoccaggio e per la loro segmentazione, effettuata per e , ludere i controlli della Dogana; e come ciò avvenisse sia prima che dopo fatti del 22 settembre 2016.
In particolare, sono state convenientemente apprezzate:
la conversazione del 30 agosto 2016, in cui COGNOME chiama NOME e gli comunica che l’indomani sarebbe andato a ritirare, insieme a COGNOME, un TARGA_VEICOLO e ch .ecie all’interlocutore di fargli pervenire un bonifico di 7.500,00 euro;
la conversazione n. 4124 del 21 ottobre 2016, intercorsa tra NOME e COGNOME, i o cui quest’ultimo fa chiaramente riferimento alla presenza, presso COGNOME‘ dove sa incontrato NOME, di un numero imprecisato di TARGA_VEICOLO, oltre che di tre camion TARGA_VEICOLO già tagliati;
Htotmativa in data li settembre 2015 dell’RAGIONE_SOCIALE, dove si dà atto che COGNOME, già all’epoca, come esportatore, in collaborazione con RAGIONE_SOCIALE, di un autocarro TARGA_VEICOLO con destinazione Gibuti;
la ho, – .a in data 13 luglio 2016 dell’RAGIONE_SOCIALE, dove si dà atto che i’RAGIONE_SOCIALE COGNOME curato, a luglio del 2016, l’esportazione a Mogadiscio di un TARGA_VEICOLO completo tagliato a pezzi.
Coe( ite con il descritto contesto probatorio è – come già anticipato – la conclusione cu nervenuta la Corte di appello nell’escludere che l’emissione della fattura relativa al trasporto illecito del 22 settembre 2016 possa essere avvenuta per un diverso titolo e utilizzata dai somali all’insaputa di COGNOMECOGNOME
A sostegno del maturato convincimento, i giudici territoriali hanno ineccepibilmente evidenziato:
che non risultava dalle fonti di prova l’effettuazione di una qualche spedizione verso Dubai, da parte del ricorrente, nell’agosto 2016;
che i/imputato non COGNOME fornito utili indicazioni per risalire a un’operazione siffatta, che, per essere avvenuta via mare, necessitava dell’opera di uno speizociee e avrebbe lasciato traccia in Dogana;
cee anche dopo il presunto illecito comportamento dei somali COGNOME non COGNOME smesso d collaborare con loro, come emerso dalle conversazioni intercettate nei mesi di settembre e ottobre 2016 (v. conv.ne n. 3466 del 28 settembre 2016, in cui NOME dà disposizione a COGNOME di tagliare un “sei per sei”; conv.ne n. 3942 del 18 ottobre 2016, in cui COGNOME NOME del fatto che na (eperito un camion nuovo, di cui gli invierà la foto; conv.ne n. 3496 del 18 ottobre 2016, in cui COGNOME informa NOME del fatto che il camion si trova a Napoii e cric: per averlo di vogliono 8.000,00 euro).
Conclusivamente, in coerenza logica con le premesse valutazioni, la Corte di Firenze ha reputato incredibile che COGNOME, inganNOME dalle persone con cui svolgeva affari da tempo, si fosse prestato a collaborare con loro dopo il 22 settemb:e 2016, quando, cioè, sapeva di essere stato coinvolto da costoro in un affare illecim, NOME:he avrebbe avuto per lui conseguenze serie, sia dal punto di vista amministrativo che penale; tanto senza considerare che l’operazione del 22 settembre 2016 cadde in un periodo di idilliaci rapporti tra i protagonisti della vicenda, come dimostrato dalle conversazioni captate il 7 e il 10 settembre 2016, nel corso dee quali NOME si proclamava membro della famiglia di COGNOME e di COGNOME ..pago, 13 e 14 della sentenza impugnata).
A fronte ce1 solido impianto motivazionale descritto, le censure dedotte mirano ad ottenere, mediante un tentativo di rivisitazione RAGIONE_SOCIALE conversazioni intercettate, un coinvolgimento di questa Corte in valutazioni di merito.
Pe GLYPH e ragioni esposte, entrambi i ricorsi vanno, nel complesso, rigettati, da che consegue ex lege la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuaii.
P.Q,NOME.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 15 febbraio 2024
Il Consigiiere estensore
Il Presidente