Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32736 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32736 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta quanto segue.
Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultando il vizio dal testo del provvedimento impugnato, dal verbale di accertamenti urgenti, dai rapporti delle prove spirometriche e dalla deposizione del verbalizzante in occasione della udienza tenutasi in data 6 marzo 2024; inutilizzabilità degli accertamenti etilometrici compiuti a carico dell’imputato per violazione dell’art. 354, comma 2, cod. proc. pen. e dell’art. 113 disp. att. cod. proc. pen.
Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultando il vizio dal testo del provvedimento impugnato, dalla deposizione resa dal Consulente Tecnico della Difesa, AVV_NOTAIO in occasione della udienza tenutasi in data 6 marzo 2024, dalla deposizione testimoniale resa dall’agente operante RAGIONE_SOCIALE all’udienza del 6 marzo 2024 e dalla sentenza emessa, in data 27 ottobre 2022 dal Tribunale Ordinario di Torino;
Mancanza e manifesta illogicità della motivazione, risultando il vizio dal testo del provvedimento impugnato.
Rilevato che i motivi dedotti risultano tutti manifestamente infondati.
Considerato che il primo motivo di doglianza è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con argomenti non sindacabili in questa sede: la Corte d’appello, in risposta alla lagnanza difensiva, ha logicamente osservato come l’accertamento sia stato correttamente effettuato dagli agenti intervenuti sul posto, senza la presenza dell’ufficiale di P.G., per ragioni di urgenza. Trattasi di argomentazione coerente con le risultanze istruttorie rappresentate in motivazione, a cui la difesa contrappone rilievi in fatto non suscettibili, in quanto tali, di essere delibati i sede di legittimità (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601:”In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito”).
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la Corte territoriale ha operato una corretta applicazione del principio, più volte ribadito da questa Corte di legittimità, secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza con la conseguenza che è onere della difesa dell’imputato suffragare con idonee allegazioni la prospettata invalidità dell’accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi correlati all’omologazione dell’apparecchio, o l’assenza o l’inattualità dei controlli prescritti dalla legge (cfr. ex multis Sez. 4, n 46146 del 13/10/2021, COGNOME, Rv. 28255; conf. Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, COGNOME, Rv. 282659; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958).
Considerato quanto al riferimento alla curva di Widmark, che questa Corte ha già ribadito in diverse pronunce come non possa costituire valida prova della inaffidabilità del risultato dell’alcoltest il richiamo ad assunti teorici fondati parametri del tutto variabili da soggetto a soggetto (cfr. Sez. 4 n.3862/2018)
Considerato, quanto alla ricorrenza dell’aggravante dell’avere provocato un incidente stradale (motivo terzo di ricorso), che la Corte di merito ha offerto congrua motivazione a sostegno del decisunn, ponendo in evidenza, con argomentare logico, come, alla stregua delle emergenze probatorie, la collisione della vettura condotta dall’imputato con altro veicolo ed una cabina elettrica fosse riconducibile alla impoverita capacità di guida da parte dell’imputato, in conseguenza dell’elevato tasso alcolemico riscontrato sulla sua persona ed in assenza di altre possibili cause apprezzabili.
Considerato che trattasi di argomentazioni immuni da incongruenze logiche e coerenti con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2025
Il Consigliere estensore
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