Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4177 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4177 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ROMA il 12/08/1985
avverso l’ordinanza del 17/05/2024 del GIP TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sulle conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Il G.i.p. del Tribunale di Roma con ordinanza del 17 maggio 2024, decidendo sulla opposizione al decreto penale di condanna, emesso il 31 luglio 14 settembre 2018, per violazione dell’art. 186, comma 7, del d. 1gs. 30 aprile 1992, n. 285, fatto contestato come commesso 1’8 gennaio 2018, preso atto che l’imputato NOME COGNOME non ha proseguito i lavori di pubblica utilità facenti parte del programma predisposto dall’ufficio esecuzione penale esterna (acronimo: U.e.p.e.), ha revocato l’ordinanza di messa alla prova e il decreto di sospensione del processo per la durata di quattro mesi emesso il 28 ottobre 2022 e ha dichiarato esecutivo il decreto di condanna opposto.
Ricorre per la Cassazione del provvedimento NOME COGNOME tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con cui denunzia violazione di legge.
2.1.Con il primo motivo censura la disposta esecutività dell’opposto decreto penale di condanna, per violazione degli artt. 464, comma 3, e 464-septies, comma 2, cod. proc. pen. e per mancanza di apparato giustificativo, richiamando al riguardo più precedenti di legittimità che stima pertinenti.
2.2.Con il secondo motivo lamenta la nullità della decisione impugnata, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 464-octies, cod. proc. pen., in quanto resa senza il corretto contraddittorio con le parti, non avendo il decidente fissato l’apposita udienza camerale, come prescritto dall’art. 464-octies, comma 2, cod. proc. pen., con termine di almeno dieci giorni.
Si chiede, dunque, l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il P.G. nella requisitoria scritta del 27 ottobre 2024 ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato, con restituzione degli atti al Tribunale di Roma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l’intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo, pur tenendo conto dei periodi di sospensione della prescrizione (fatto dell’8 gennaio 2018 + 5 anni = 8 gennaio 2023 + ordinanza di sospensione per 4 mesi a partire dal 28 ottobre 2022 + ulteriore rinvio dal 10 marzo 2023 al 3 novembre 2023, cioè per 238 giorni, affinchè L’U.e.p.e. predisponga la relazione + ulteriore
rinvio dal 3 novembre 2023 al 17 maggio 2024, cioè per 196 giorni, per impedimento dell’imputato = 7 maggio 2024; non si applica la sospensione di un anno e sei mesi di cui all’art. 159, comma 2, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in quanto nel caso di specie non è stata emessa sentenza).
Il ricorso in esame, infatti, non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l’intervenuta prescrizione, con particolare riferimento al tema posto con il primo motivo, rammentandosi al riguardo l’insegnamento di Sez. 4, n. 22141 del 09/05/2023, COGNOME, Rv. 284646 (sentenza richiamata sia dal ricorrente sia dal P.G. nella requisitoria), secondo cui «In caso di esito negativo della messa alla prova, disposta a seguito dell’opposizione al decreto penale con richiesta di sospensione del procedimento, il giudice non deve dichiarare l’esecutività del decreto opposto, ma disporre la prosecuzione del processo nelle forme ordinarie, mediante emissione di decreto di giudizio immediato».
Pertanto, GLYPH sussistono GLYPH i GLYPH presupposti, GLYPH discendenti GLYPH dalla GLYPH intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare la causa di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.
Risulta superfluo qualsiasi approfondimento, in considerazione, appunto, della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244275).
Infine, non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: non emergendo, dunque, all’evidenza circostanze tali da imporre, quale mera “constatazione” cioè presa d’atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274), discende, di necessità, la pronunzia in dispositivo.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato ipotizzato estinto per prescrizione.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto p prescrizione.
Così deciso il 21/11/2024.