Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9756 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9756 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 24 ottobre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato non validamente espiata la pena, nella misura di un anno e diciotto giorni di reclusione, nei confronti di NOME COGNOME, ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale con decorrenza dal 13/04/2020 al 01/05/2021.
Il Tribunale ha rilevato che egli è stato condannato per il delitto di cui agli artt. 110, 453 cod.pen. commesso in data 22/07/2020, e nelle date del 14/01/2022 e del 06/06/2023 è stato raggiunto da due ordinanze cautelari. Tali vicende, intervenute durante l’esecuzione della misura alternativa alla detenzione e subito dopo di essa, dimostrano che questa non ha raggiunto la finalità rieducativa per cui era stata concessa. Ha dichiarato, perciò, che detta misura non si è conclusa con esito positivo, ed ha rideterminato la pena ancora da espiare nell’intero periodo di un anno e diciotto giorni di reclusione.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, con un unico motivo, con il quale deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen.
I dati riferiti nell’ordinanza, in merito alla condanna subita e alle due ordinanze cautelari da cui egli è stato raggiunto, sono esatti, ma non evidenziano che la prima delle due ordinanze cautelari è relativa al delitto per cui è intervenuta la condanna definitiva, per cui solo la seconda ordinanza è stata emessa in relazione ad un nuovo e diverso delitto, commesso nell’agosto 2022.
Il Tribunale, poi, non ha tenuto conto del fatto che, nel corso della esecuzione di quella prima misura cautelare, la sua condotta è cambiata, perché egli ha iniziato a lavorare, benché tale attività si sia poi interrotta a causa del passaggio in giudicato della sentenza indicata nell’ordinanza.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente non evidenzia, in realtà, alcuno specifico difetto motivazionale dell’ordinanza impugnata, in quanto non nega né l’avvenuta commissione di un delitto in epoca immediatamente successiva all’applicazione dell’affidamento in prova, delitto per il quale egli ha riportato una condanna già divenuta irrevocabile, né la presunta commissione di un ulteriore delitto, a suo stesso dire risalente all’agosto 2022. L’affermazione che la sua condotta si sia modificata nel corso della esecuzione dell’ordinanza custodiale del 14/01/2022 è del tutto sfornita di prova, non risultando documentata neppure l’asserita attività lavorativa, svolta per una imprecisata parte di quel periodo; tale cambiamento
appare, comunque, poco credibile, avendo egli commesso, pochi mesi dopo, un nuovo delitto.
La valutazione del Tribunale, in merito all’esito negativo della misura alternativa applicata a partire dal 13/04/2020, risulta quindi fondata su elementi concreti, contestati solo per una parte dal ricorrente, idonei effettivamente a dimostrare l’inefficacia della misura stessa sia quanto alla finalità di rieducare e risocializzare l’affidato, sia quanto alla finalità di prevenirne la ricaduta nel delitto.
Il ricorrente peraltro, come detto, non contesta la manifesta illogicità o la contraddittorietà di tale valutazione e, pur censurando come impreciso il riferimento a tre diverse condotte di reato, non deduce, da ciò, un vizio motivazionale o l’insussistenza dei presupposti per la valutazione dell’esito non positivo dell’affidamento in prova. Il suo ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, per la genericità e la mancanza di specificità del suo unico motivo.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08 febbraio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente