Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40585 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40585 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Catania – investito dell’istanza di estinzione della pena per esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale avanzata da NOME COGNOME; ha dichiarato non estinta la pena dal 31 agosto 2022 al 2 giugno 2023; disponendo che l’esecuzione della pena residua avvenga nelle forme della detenzione domiciliare.
A ragione della decisione osserva che, ancorché non sussistano singoli episodi che abbiano dato luogo alla revoca della misura in costanza di applicazione, l’esito della prova, sulla base di una valutazione globale, non è stato, comunque, positivo. Infatti, la condannata non aveva formalmente osservato le prescizioni; anzi, le aveva ripetutamente violate a partire dal 31 agosto 2022, costringendo il
Magistrato di sorveglianza ad aggravarle e non si era né socialmente reinserita né rieducata.
NOME COGNOME ricorre per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui denuncia violazione di legge, con particolare riferimento all’art. 47, comma 1, Ord. pen. nonché vizio di motivazione.
Lamenta che il Tribunale ha erroneamente interpretato il provvedimento del 20 marzo 2023 come un aggravamento delle prescrizioni causate da precedenti violazioni; in realtà, esso aveva ad oggetto una mera modifica dell’orario in cui la condannata era autorizzata ad allontanarsi dal domicilio. Dopo tale modifica e fino alla cessazione della misura, l’affidata si è attenuta scrupolosamente a tutte le prescizioni; non rileva, come riconosciuto dal Tribunale, l’esito negativo dei controlli fondati su una erronea interpretazione dell’orario in cui era consentito l’allontanamento dal domicilio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso propone censure infondate.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la valutazione dell’esito negativo dell’affidamento in prova al servizio sociale si differenzia dalla revoca dell’affidamento in prova previsto dall’art. 47 Ord. pen., che può intervenire nel corso della prova determinandone la cessazione, perché, se ai fini della revoca il Tribunale è chiamato a valutare la gravità di singoli, specifici episodi per verificare se essi siano incompatibili con la prosecuzione della prova, quando si tratti di stabilirne l’esito occorre procedere ad una valutazione globale dell’intero periodo per decidere se sia o no avvenuto il recupero sociale del condanNOME (Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010 – dep. 30/07/2010, Giaccio, Rv. 248376). Tuttavia, come stabilito dalle Sezioni Unite, in caso di valutazione negativa dell’esito della prova, il Tribunale di sorveglianza ha l’obbligo di determinare il quantum di pena – eventualmente anche in misura corrispondente a quella originariamente inflitta – che il condanNOME deve ancora espiare, tenendo conto della durata delle limitazioni patite dal condanNOME e della sua condotta durante il periodo trascorso in affidamento (Sez. U, n. 10530 del 27/02/2002 – dep. 13/03/2002, COGNOME G; Rv. 220878). Si tratta di conclusione costituzionalmente obbligata, nel silenzio del legislatore sul punto e alla luce della declaratoria di parziale illegittimit costituzionale dell’art. 47, undicesimo comma, della legge n. 354 del 1975, resa con sentenza n. 343 del 1987 della Corte costituzionale, le cui argomentazioni
sono state ritenute riferibili anche all’ipotesi di giudizio finale negativo sull’esi della prova
Tanto posto, rileva il Collegio che, nel caso specifico, il Tribunale di sorveglianza ha, con motivazione adeguata, escluso, che il recupero sociale della RAGIONE_SOCIALE COGNOME sia integralmente avvenuto. Al riguardo ha evidenziato che, in disparte delle ripetute violazioni della prescrizione di rientrare nell’abitazione nelle ore notturne succedutesi in un periodo di tempo prolungato (dall’agosto 2022 a marzo 2023), anche escludendo quelle accertate dalla polizia giudiziaria a partire dal 22 marzo 2023 sulla base del contenuto equivoco del provvedimento di modifica, la condannata, oltre a non uniformarsi alle ripetute diffide, non aveva comunque conseguito un livello accettabile di risocializzazione al punto di dichiarare all’UEPE di avere preferito continuare a “lavorare in nero” presso la società cooperativa di cui era titolare, ceduta formalmente alla figlia, pur di percepire l’indennità di disoccupazione.
Su quest’ultimo aspetto il ricorrente nulla di concreto ha opposto focalizzando le censure sulle violazioni successive al 22 marzo 2023 invero espressamente non prese in esame ai fini della decisione dall’ordinanza impugnata perché giustificate dall’errore materiale contenuto nel provvedimento di modifica.
Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, il rigetto del ricorso, da cui discende la condanna di NOME COGNOME al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, in Roma 2 ottobre 2024.