Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25805 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25805 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FASANO il DATA_NASCITA
avverso l’crdinanza del 05/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
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Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa NOME COGNOME, Sostituta Procuratrice generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Letta la memoria con la quale l’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 5 ottobre 2023, il Tribunale di sorveglianza di Lecce rigettava l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza dello stesso Tribunale con la quale era stato dichiarato non positivo l’esito della misura alternativa dell’affidamento in prova di COGNOME, dal 6 marzo 2018 al 24 marzo 2021, in relazione alla pena della reclusione di cui al provvedimento di cumulo emesso dal Pubblico Ministero il 5 ottobre 2017, ed era stato disposto che la pena venisse espiata per intero.
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata valutazione di elementi che, secondo l’impostazione difensiva, depongono per l’affermazione dell’esito positivo dell’affidamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente alla determinazione dell’entità della pena ancora da espiare, ma è infondato per il resto.
1.1. La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che la valutazione dell’esito negativo dell’affidamento in prova al servizio sociale si differenzia dalla revoca dell’affidamento in prova previsto dall’art. 47 dell’ordinamento penitenziario, che può intervenire nel corso della prova determinandone la cessazione, perché, se ai fini della revoca il tribunale è chiamato a valutare la gravità di singoli, specific episodi per verificare se essi siano incompatibili con la prosecuzione della prova, quando si tratti di stabilirne l’esito occorre procedere ad una valutazione globale dell’intero periodo per decidere se sia o no avvenuto il recupero sociale del condannato (Sez. 1, Sentenza n. 30525 del 30/06/2010, Rv. 248376 – 01).
È stato chiarito che, in caso di valutazione negativa dell’esito della prova, il Tribunale di sorveglianza ha l’obbligo di determinare il quantum di pena eventualmente anche in misura corrispondente a quella originariamente inflitta che il condannato deve ancora espiare, tenendo conto della durata delle limitazioni
patite dal condannato e della sua condotta durante il periodo trascorso in affidamento (Sez. U, Sentenza n. 10530 del 27/02/2002, Rv. 220878 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 934 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278066 – 01).
1.2. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che l’ordinanza impugnata è immune dai vizi lamentati e che le doglianze difensive non colgono nel segno per quanto riguarda l’affermazione dell’esito negativo della prova, poiché il Tribunale di sorveglianza ha indicato analiticamente i comportamenti, le situazioni, gli accadimenti dai quali ha tratto il proprio giudizio e ha reso anche un discorso complessivo che rende pienamente comprensibile detta valutazione negativa.
L’ordinanza espone, su tale tema, argomenti muniti di adeguata logicità, valutando i dati disponibili nell’esercizio della discrezionalità consentita al giudice del merito e pervenendo, in esito a un discorso specifico e dettagliato, alla negazione della sussistenza delle condizioni per ritenere la fondatezza della tesi difensiva.
Il ricorrente, nel lamentare la mancata considerazione di elementi favorevoli all’accoglimento della sua tesi, chiede, in realtà, una lettura alternativa degli elementi fattuali, inammissibile nel giudizio di legittimità.
Per tale aspetto, riguardante la valutazione in termini negativi dell’esito della prova, il provvedimento impugnato, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento delle circostanze fattuali. A fronte di tale esaustiva motivazione, il ricorso per cassazione espone critiche generiche, ripetitive delle questioni già adeguatamente trattate dal giudice del merito.
1.3. In applicazione dei richiamati principi, però, deve notarsi che l’ordinanza impugnata non è rispettosa dei dati normativi con riguardo al tema della determinazione dell’entità della pena ancora da espiare. Lo sviluppo argomentativo della motivazione, sul punto, non risulta basato su un’attenta osservazione del comportamento del condannato nel periodo trascorso.
L’ordinanza avrebbe dovuto, al contrario, fornire un’adeguata e completa analisi critica delle ragioni giustificative della decisione di ritenere che nessuna parte del periodo trascorso dal condannato in affidamento sia considerata ai fini della espiazione della pena.
In assenza di una esaustiva ponderazione, sono insufficienti le considerazioni rassegnate dal Tribunale di sorveglianza riguardanti il quantum di pena da espiare.
Per le ragioni esposte, l’ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione della pena ancora da espiare, con rinvio per
nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Lecce, che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato. Il giudice del rinvio sarà libero in tal determinazione, ma dovrà rispettare i principi che regolano la materia e rendere congrua motivazione. Per il resto, il ricorso deve essere rigettato.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione dell’entità della pena ancora da espiare con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Lecce. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, 28 febbraio 2024.