Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14099 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14099 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CORLEONE il 14/09/1986
avverso l’ordinanza del 25/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 25/10/2024, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha respinto l’opposizione avverso la propria ordinanza in data 25/09/2023 con la quale aveva dichiarato l’esito negativo dell’affidamento in prova ai servizi sociali, concesso a Calogero COGNOME e ha disposto che il periodo dal 23/12/2019 al 10/02/2021 valesse ai fini dell’espiazione della pena. Ha determinato la pena residua in mesi sei da espiare in detenzione domiciliare.
Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che il COGNOME non aveva sempre tenuto una condotta regolare, perchØ era stato piø volte denunciato per reati di minaccia e atti persecutori a danno della ex compagna, come risultava dalle informative dei Carabinieri acquisite agli atti.
Ha concesso per la pena residua la detenzione domiciliare in considerazione del fatto che il condannato aveva mantenuto contatti regolari con l’UEPE, rispettando le prescrizioni imposte e svolgendo attività lavorativa.
2.Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore del condannato, articolando un unico motivo, con il quale denuncia illegittimità dell’ordinanza ed erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen.
Il Tribunale di sorveglianza aveva valorizzato mere denunce della ex compagna del COGNOME, dalla quale egli aveva a sua volta aveva subito condotte illecite, perchØ costei si era allontanata arbitrariamente e non gli aveva piø consentito di vedere i figli. Per questi fatti egli a sua volta l’aveva denunciata e in questo contesto non poteva tenersi conto di un’iniziativa di costei, non
verificata in sede giudiziaria.
Il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto valutare l’esito della misura alternativa sulla base del comportamento complessivo del condannato e dell’assolvimento degli obblighi e delle prescrizioni connesse a tale misura.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME intervenuta con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł infondato per le ragioni di seguito esposte.
Deve premettersi che «la valutazione dell’esito negativo dell’affidamento in prova al servizio sociale si differenzia dalla revoca dell’affidamento in prova previsto dall’art. 47 dell’ordinamento penitenziario, che può intervenire nel corso della prova determinandone la cessazione, perchØ, se ai fini della revoca il tribunale Ł chiamato a valutare la gravità di singoli, specifici episodi per verificare se essi siano incompatibili con la prosecuzione della prova, quando si tratti di stabilirne l’esito occorre procedere ad una valutazione globale dell’intero periodo per decidere se sia o no avvenuto il recupero sociale del condannato». (Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, COGNOME, Rv. 248376 – 01).
Posto che non può darsi rilevanze alle condotte commesse successivamente al completamento del periodo di affidamento in prova (Sez. 1, n. 27788 del 17/06/2008, De, Rv. 240478 – 01), certamente però possono essere prese in considerazione quelle, anche non strettamente attinenti all’osservanza delle prescrizioni, che si verificano nel corso dell’applicazione della misura alternativa.
PoichØ non si verte nel caso di specie di un’ipotesi di revoca del beneficio, ma di verifica dell’utilità del periodo trascorso ai fini del recupero sociale, appare corretta la motivazione del giudice di merito il quale, pur dando atto e apprezzando positivamente l’osservanza delle prescrizioni ai fini della concessione di altra misura alternativa per l’espiazione della pena residua, ha ritenuto di valutare i comportamenti del condannato nella gestione dei difficili rapporti con la ex compagna, non limitandosi ad acquisire una denuncia non verificata – come assume il ricorrente ma prendendo in esame il certificato carichi pendenti e il suo rinvio a giudizio per reati di minaccia grave e di disturbo, commessi nel luogo dove la donna si Ł trasferita e nel periodo in cui era sottoposto alla misura alternativa.
SicchŁ il provvedimento impugnato risulta del tutto immune dai vizi denunciati.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato; ne consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 23/01/2025.
Il Presidente NOME COGNOME